Ordinanza n. 13/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di informazione interdittiva antimafia, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 23/09/2025, e notificato, a mezzo PEC, in data 25/09/2025; - nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 23 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto il fumus boni iuris valorizzando il percorso di prevenzione collaborativa svolto nell'anno precedente: le relazioni dell'esperto avevano rilevato l'assenza di anomalie o movimentazioni bancarie non inerenti, la nomina di un organismo di vigilanza e l'adozione del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché la collaborazione del titolare e l'assenza di criticità. L'impresa ha inoltre rappresentato di avere rimosso dal fascicolo aziendale i mezzi concessi in comodato dal fratello, rescisso il contratto di locazione relativo a particelle di terreno e sciolto la comunione su una particella cointestata, escludendo la quota del fratello dalla superficie aziendale. Ha sostenuto che tali circostanze dimostrassero l'avvenuta o almeno significativa bonifica delle cointeressenze economiche e che la Prefettura non le avesse adeguatamente valutate, omettendo di graduare l'intervento mediante l'esclusione dell'attualità del rischio o la reiterazione delle misure di prevenzione collaborativa. È stato altresì dedotto il periculum in mora in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti, alla continuità aziendale e ai posti di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che le relazioni periodiche dell'esperto attestavano l'assenza di anomalie contabili e di criticità, la nomina dell'organismo di vigilanza, lo svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo e la piena collaborazione del titolare. Ha inoltre osservato che le circostanze relative ai terreni e alle attrezzature concesse dal fratello erano già note prima dell'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non avevano impedito alla Prefettura di ritenere configurabile una mera agevolazione occasionale e un percorso virtuoso di bonifica. Le iniziative successivamente adottate dall'impresa per eliminare le cointeressenze economiche con il fratello non risultavano adeguatamente valutate dalla Prefettura ai fini della graduazione dell'intervento pubblico in rapporto all'intensità del rischio infiltrativo. Il Tribunale ha quindi sospeso l'efficacia dell'interdittiva ai fini del riesame, imponendo alla Prefettura di rivalutare, in contraddittorio, il provvedimento oppure l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis CAM entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il periculum è stato ravvisato nei prevedibili rischi di perdita dei finanziamenti e nei pregiudizi alla continuità aziendale e ai posti di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011 (CAM)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le misure amministrative di prevenzione collaborativa devono essere graduate in relazione all'intensità del rischio infiltrativo e possono essere rivalutate alla luce dell'evoluzione dei fatti e del percorso di bonifica dell'impresa.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per la domanda e la concessione della tutela cautelare.
d.lgs. 231/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il modello organizzativo e l'organismo di vigilanza sono stati valorizzati quali elementi del percorso di prevenzione e bonifica dell'impresa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un'informazione interdittiva antimafia rilevano anche l'evoluzione dei fatti e il comportamento successivo dell'impresa, quando tali elementi siano idonei a dimostrare una sostanziale bonifica dal rischio infiltrativo.
- Quando l'impresa abbia svolto positivamente un percorso di prevenzione collaborativa, la Prefettura deve valutare concretamente le misure adottate e le successive rimozioni delle cointeressenze economiche, verificando se permanga l'attualità del pericolo di infiltrazione.
- L'intervento prefettizio deve essere graduato in rapporto all'intensità del rischio infiltrativo; ove non risulti esclusa l'attualità del pericolo, ma emerga un percorso virtuoso di bonifica, può risultare necessario rivalutare o reiterare le misure di monitoraggio previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
- La sospensione cautelare dell'interdittiva può essere disposta quando l'efficacia dell'atto comporti un rischio concreto di perdita di finanziamenti e pregiudizi alla continuità aziendale e ai posti di lavoro, purché sussista anche un apprezzabile fumus di illegittimità derivante dall'insufficiente valutazione degli elementi sopravvenuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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