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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8138 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 18 gennaio 2006 per imposte dirette e IVA relative agli anni 2001-2005. La contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'assenza di un previo avviso di irregolarità, la carenza di motivazione della cartella e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo che la questione dell'avviso di irregolarità fosse stata sollevata tardivamente solo in appello, che la cartella fosse sufficientemente motivata perché emessa a seguito di controllo automatizzato e che, per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determinasse la nullità dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova e proposta soltanto in appello, la contestazione relativa all'obbligo di previo avviso di irregolarità. Ha stabilito che, per una cartella derivante da controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, è sufficiente il richiamo ai dati della dichiarazione e l'indicazione delle somme non versate, senza una motivazione ulteriore propria degli atti impositivi. Ha inoltre escluso la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, poiché riferita a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la domanda introduttiva della contribuente è stata rigettata. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 11.271 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5, Statuto dei diritti del contribuente

    La questione relativa all'eventuale obbligo di previo avviso di irregolarità, se non proposta tempestivamente in primo grado, costituisce una domanda o eccezione nuova e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati o risultanti dagli archivi dell'amministrazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. La cartella emessa in tale ambito non costituisce necessariamente un nuovo atto impositivo, ma può limitarsi a liquidare quanto risulta dalla dichiarazione.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente

    La cartella derivante da controllo automatizzato può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione e l'indicazione delle somme dovute, quando il contribuente sia già in grado di conoscere i presupposti della pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Il motivo relativo all'insufficiente motivazione della sentenza è rimasto assorbito dopo che la Corte ha ritenuto corretta, nel merito, la motivazione della cartella.

  • Codice di procedura tributaria, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio o relative alla nullità degli atti impugnati.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31/2008

    Ha previsto la nullità della cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento solo per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    La disciplina della cartella di pagamento deve essere coordinata con la data di consegna del ruolo, che determina l'applicabilità della sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Massime di principio

  • Le eccezioni e contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio: una questione nuova proposta per la prima volta in appello è normalmente inammissibile.
  • Una cartella emessa sulla base di un controllo automatizzato della dichiarazione non richiede la stessa motivazione dettagliata di un avviso di accertamento, purché indichi chiaramente le dichiarazioni interessate, le somme richieste e la causale del mancato o tardivo versamento.
  • Quando la pretesa deriva dai dati dichiarati dal contribuente, quest'ultimo deve normalmente contestare e provare eventuali pagamenti già effettuati o errori nella liquidazione.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 in poi; per i ruoli anteriori tale omissione, da sola, non invalida l'atto.
  • Se la cassazione accoglie le censure senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza senza rinvio e decidere direttamente rigettando la domanda del contribuente.

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