Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 503 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme Instagram e Telegram a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure avevano lo scopo di impedire l’eventuale diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di prescriverne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per fini probatori per dodici mesi con idonee cautele. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma l’intervento urgente del Garante in materia di contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti intimi.

Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è stato finalizzato a impedire la diffusione dei contenuti sulle piattaforme Instagram e Telegram e a preservare eventuali elementi utili a fini probatori.

Origine della segnalazione e base normativa

La decisione prende le mosse da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che aveva indicato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, disposizione introdotta per consentire al Garante di intervenire rapidamente nei casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati. Il provvedimento richiama anche la competenza del Garante a decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, con determinazioni nn. 384 e 385 del 7 agosto 2024, misure urgenti rivolte ai gestori delle piattaforme. In particolare, è stato ordinato l’immediato adempimento di misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, su Instagram e Telegram.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Le stesse società sono state anche onerate di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve essere effettuata esclusivamente per fini probatori e con misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure preventive e conservative disposte per contrastare l’eventuale diffusione non autorizzata del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della decisione e ambito applicativo

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata da una persona interessata che rappresentava di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. L’Autorità ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, che consente un intervento rapido del Garante quando vi sia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate dal dirigente e oggetto della ratifica

In via d’urgenza, il dirigente facente funzioni ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le determinazioni hanno riguardato materiale trasmesso in formato hash, con funzione preventiva rispetto a una possibile pubblicazione o circolazione non autorizzata.

Prescrizioni sulla conservazione del materiale

Alle medesime società è stato prescritto di conservare, per soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.

Esito finale del procedimento

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 384/2024 e 385/2024 adottati d’urgenza il 7 agosto 2024. Il provvedimento ha quindi funzione di conferma dell’azione urgente già svolta, senza irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezzapubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.