L.R. Marche 17/2010
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge, riferita alla Regione indicata nel testo, interviene sulla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e disciplina la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetrica. Molte disposizioni risultano oggi abrogate; restano rilevanti soprattutto la Consulta, i suoi pareri e alcune norme finanziarie/transitorie relative all’ARS e al fondo sanitario regionale.
Modifiche alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e istituzione della Consulta delle professioni sanitarie
Modifiche alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale
La legge regionale interviene sulla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, introducendo e modificando disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Nel testo consolidato fornito, gran parte degli articoli originari risulta oggi abrogata; restano comunque alcune previsioni ancora utili, in particolare sulla Consulta delle professioni sanitarie e su taluni profili finanziari.
Consulta delle professioni sanitarie
È istituita presso la Giunta regionale la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. L’organismo ha funzione consultiva sui provvedimenti regionali che riguardano tali professioni e costituisce un canale stabile di interlocuzione tra Regione e ordini professionali.
Composizione e rappresentanza
La Consulta è composta da tredici membri, designati dagli ordini professionali secondo una composizione che mira a garantire la rappresentanza delle diverse aree professionali.
- Cinque membri sono designati dagli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali.
- Due membri sono designati dall’Ordine regionale della professione di ostetrica.
- Cinque membri sono designati congiuntamente dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, assicurando la rappresentanza delle aree tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione.
- Un membro è designato dall’Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista.
I componenti possono delegare la partecipazione alle sedute ad altri soggetti, purché appartenenti al medesimo Ordine del delegante. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare permanente.
Funzioni consultive e tempi di risposta
La Consulta esprime pareri obbligatori agli organi regionali competenti sugli atti relativi alle professioni rientranti nel proprio ambito. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, gli atti possono essere adottati anche senza il parere.
La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa possono inoltre richiedere alla Consulta pareri anche su atti diversi da quelli per i quali il parere è obbligatorio.
Disposizioni finanziarie
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, a decorrere dall’anno 2011 si provvede mediante le risorse del fondo sanitario regionale. In caso di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall’Unione europea, l’ARS può utilizzare contratti di lavoro flessibili per il personale impegnato nelle relative attività, su proposta del direttore, con i relativi atti adottati previo parere del comitato di direzione previsto dalla l.r. 20/2001. Le spese così sostenute non sono computate nel costo del personale dell’Agenzia.
Regime transitorio e spese dell’ARS
Le spese per il personale dell’ARS continuano a gravare sul Fondo sanitario regionale. All’ARS si applicano anche le limitazioni di spesa previste per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Stato di efficacia del testo e abrogazioni
Nel testo consolidato fornito, numerose disposizioni risultano abrogate; in particolare, gli articoli diversi da quello sulla Consulta e da quelli finanziari/transitori sono indicati come abrogati o sostituiti. La disciplina oggi di interesse operativo è quindi circoscritta soprattutto alla Consulta, alle regole finanziarie e alle norme residue sull’ARS.
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