Deliberazione n. 444 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. La decisione si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.
Ratifica urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per materiale sessualmente esplicito segnalato su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che disciplina la competenza del Garante sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Telegram e Tinder. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la fattispecie normativa richiamata, consentendo l’adozione di misure urgenti.
Misure urgenti adottate il 15 luglio 2025
In forza dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, numerate 236 e 237 del 15 luglio 2025, con le seguenti prescrizioni:
- ingiunzione a Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.
Ratifica del Garante e effetti del provvedimento
Nella riunione del 17 luglio 2025 il Collegio, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti. La decisione conferma quindi le misure cautelari e conservative già disposte, finalizzate a evitare la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi utili sotto il profilo probatorio.
Profili pratici per gli operatori
Il provvedimento evidenzia, per i gestori di piattaforme digitali, la necessità di attivare tempestivamente misure di contenimento quando ricevano richieste o ordini dell’Autorità in materia di contenuti sessualmente espliciti non consensuali. Rileva inoltre la previsione della conservazione limitata nel tempo, con cautele tecniche volte a ridurre l’identificabilità degli interessati, quale misura accessoria funzionale alla tutela probatoria.
Punti principali
Base normativa e presupposti della segnalazione
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche l’obbligo per il Garante di decidere entro quarantotto ore e il potere di intervento urgente del dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Ricevuta la segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con le determinazioni nn. 236 e 237 del 15 luglio 2025, ha ingiunto a Telegram FZ-LLC e MTCH Technology Services Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 17 luglio 2025 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 236/2025 e 237/2025 adottati il 15 luglio 2025 nei confronti delle due società. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma le misure cautelari e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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