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Sentenza

Sentenza n. 7246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione del lavoro irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato con la mancata instaurazione del rapporto di lavoro prima del decesso del datore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La cittadina peruviana ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 21590/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di emersione. Ha dedotto che il rapporto di lavoro era già in corso prima della domanda e che, comunque, anche quando la domanda di emersione è diretta alla costituzione di un nuovo rapporto, l’Amministrazione deve valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione se l’assunzione non può perfezionarsi per una causa di forza maggiore, quale il decesso del datore. Il diniego rilevava che il datore era deceduto il 14 agosto 2020, prima della conclusione del contratto, e che la domanda, presentata il 23 luglio 2020, era finalizzata alla stipulazione di un contratto; le successive osservazioni sostenevano invece che il rapporto fosse iniziato nel marzo 2020. Il TAR aveva ritenuto non provato l’avvio del rapporto e incompatibile con tale tesi la dichiarata proposta di assunzione del 10 luglio 2020.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; è accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non decisivo stabilire se, alla data della domanda, il rapporto fosse già in essere oppure dovesse ancora essere costituito: l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, riferendosi ai casi contemplati sia dal comma 1 sia dal comma 2, consente un’interpretazione estensiva che include anche la domanda diretta a instaurare ex novo un rapporto. In caso di mancata instaurazione per causa di forza maggiore, come il decesso del datore, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale sull’opportunità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, secondo l’indirizzo della circolare ministeriale del 17 novembre 2020. Non è quindi legittimo negare il permesso sulla sola base dell’assenza di un rapporto formalmente perfezionato e della conseguente impossibilità di qualificarne la cessazione. Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020

    interpretazione che trova supporto nel riferimento operato dalla citata disposizione ai “casi di cui ai commi 1 e 2”, e quindi anche a quello caratterizzato dalla presentazione della domanda di emersione in vista della stipulazione ex novo di un contratto di lavoro.

    Il richiamo ai casi previsti dai commi 1 e 2 consente di applicare la disciplina del permesso per attesa occupazione anche alle domande di emersione finalizzate alla stipulazione di un nuovo contratto.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico, e all’atto della convocazione la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile è necessario, anche in questa fattispecie, che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l’opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

    Il rinvio alla disciplina del lavoratore che perde l’occupazione sostiene la valutazione individuale del rilascio del permesso per attesa occupazione anche quando il rapporto non si sia mai perfezionato per una causa di forza maggiore.

Massime di principio

  • La disciplina dell’emersione di cui all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 può essere interpretata estensivamente, in ragione del riferimento ai casi contemplati dai commi 1 e 2, così da comprendere anche le domande dirette alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
  • Quando, nell’ambito di una procedura di emersione, il rapporto non si instaura perché il datore di lavoro è deceduto o ricorre un’altra causa di forza maggiore, l’Amministrazione deve valutare caso per caso la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione; non può escluderla per il solo fatto che il rapporto non sia stato formalmente perfezionato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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