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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza di demolizione a firma del Dirigente della Sezione edilizia privata del Comune di Pomezia (Roma) pubblicata il 24.9.2025 e non notificata (all. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - dell'ordinanza di sospensione lavori a firma del Dirigente della Sezione edilizia privata del Comune di Pomezia notificata il 20.6.2025 (all. 2); - della "relazione istruttoria integrativa di cui al prot. 94162 del 23.9.2025" conosciuta dai Sig.ri Saccà e Tartaglione solo in quanto richiamata nell'ordinanza di demolizione primariamente impugnata.

Giustizia amministrativa202515570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione pubblicata il 24 settembre 2025, ordinanza di sospensione lavori notificata il 20 giugno 2025 e relazione istruttoria integrativa richiamata nell’ordinanza di demolizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pomezia in relazione a un intervento edilizio preceduto dalla presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire il 19 febbraio 2025. Sono stati altresì impugnati l’ordine di sospensione dei lavori e, ove occorra, la relazione istruttoria integrativa richiamata nell’ordinanza demolitoria. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha inoltre rilevato che, pur essendo stato formalmente esperito il ricorso soltanto nei confronti del Comune, è stata depositata documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti di due ulteriori soggetti, senza indicarne la veste processuale.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito la controversia né ha deciso definitivamente la domanda cautelare. Ha disposto un approfondimento istruttorio a carico del Comune di Pomezia, sebbene non costituito, ordinando il deposito entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di una relazione documentata sui fatti di causa e, in particolare, della relazione istruttoria del 20 giugno 2025 relativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire, della relazione integrativa del 23 settembre 2025, dei relativi allegati e della documentazione fotografica, del verbale del sopralluogo congiunto del 14 aprile 2025 e degli allegati. In via meramente provvisoria e interinale ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare. Ha onerato i ricorrenti di notificare l’ordinanza al Comune presso la sede reale entro cinque giorni dalla comunicazione e di depositare la prova della notifica nei due giorni successivi. Ha inoltre evidenziato l’incertezza relativa alla posizione processuale dei due soggetti ulteriormente destinatari della notifica.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è trattata nell’ambito del rito cautelare; nel caso concreto il TAR ha adottato una sospensione interinale in attesa del prosieguo della camera di consiglio.

  • SCIA alternativa al permesso di costruire

    Il titolo edilizio è richiamato quale presupposto dell’attività amministrativa istruita dal Comune, ma il testo non indica specifiche disposizioni normative applicate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritenga necessari chiarimenti sulla ricostruzione dei fatti e sulla documentazione posta a fondamento di provvedimenti edilizi impugnati, può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, ordinando il deposito di una relazione documentata e degli atti richiamati nel provvedimento.
  • In presenza di esigenze istruttorie non ancora soddisfatte, il giudice può sospendere in via interinale e provvisoria l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla successiva camera di consiglio, senza anticipare la decisione definitiva sulla domanda cautelare.
  • L’ordine di deposito documentale impartito a un’amministrazione non costituita deve essere accompagnato dalla precisa individuazione degli atti necessari alla ricostruzione dei fatti, inclusi gli allegati tecnici, la documentazione fotografica e i verbali di sopralluogo.
  • La parte ricorrente può essere onerata della notifica dell’ordinanza all’amministrazione presso la sede reale e del successivo deposito della prova del perfezionamento della notifica, quale adempimento funzionale all’esecuzione dell’incombente istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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