Cassazione Civile, Sentenza n. 12975/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'ammissibilità dell'abbandono delle merci all'assicuratore ai sensi dell'art. 541 lett. c) c. nav. e sull'operatività della polizza assicurativa. Il nucleo del motivo principale riguardava se la locuzione "non riparabile" debba intendersi in senso assoluto (irreparabilità definitiva) o anche in senso relativo (impossibilità di riparare tempestivamente sul posto o di trasferire la nave in luogo idoneo), e se la corte di merito avesse adeguatamente valutato la documentazione probatoria (anche la certificazione di demolizione) e motivato la non operatività della polizza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi (che sostenevano l'errata interpretazione della nozione di "non riparabile" e l'omesso esame della demolizione/certificato). Ha invece accolto due motivi (quarto e quinto) connessi alla carenza motivazionale della sentenza di merito circa la ritenuta non operatività della polizza: la motivazione è apparsa apodittica e non ha indicato quali fossero le condizioni di operatività della polizza non provate. Per tali profili la Corte ha quindi annullato/ritenuto fondata la censura motivazionale e ha disposto la statuizione conseguente (annullamento parziale e rinvio o valutazione integrativa sul profilo dell'operatività della polizza e delle questioni rimaste da esaminare).
Norme richiamate
Codice della navigazione - art. 541 (Abbandono delle merci)
"L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a) dell'articolo precedente, dalla data della perdita o dell'innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state recuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile."
La Corte richiama il testo letterale: l'abbandono delle merci ai sensi della lett. c) richiede la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 540 lett. a) (innavigabilità/irreparabilità), e i termini temporali previsti (3 o 6 mesi) sono connessi alla possibilità di ripresa del viaggio.
Codice della navigazione - art. 540 (Abbandono della nave)
"quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove"
La norma individua due profili utili per l'abbandono: (i) inabilità assoluta e non riparabilità; (ii) situazione 'relativa' dovuta alla mancanza di mezzi o all'impossibilità di trasferire la nave per riparare. La Cassazione conferma la lettura letterale: non si può generalizzare una nozione di irreparabilità meramente relativa senza verificare le condizioni concrete e la prova.
Cass. sez. 1, 5 febbraio 1975 n. 428 (giurisprudenza)
La pronuncia del 1975 è richiamata come principio: l'innavigabilità deve raggiungere un certo grado. Tuttavia essa ammette anche l'irreparabilità 'relativa' quando mancano sul posto i mezzi di riparazione o non è possibile trasferire la nave; non autorizza invece una banalizzazione dell'irrepairabilità come mera eventualità astratta.
Codice di procedura civile - art. 360 (motivi di ricorso in Cassazione)
I vari motivi sono stati formulati in riferimento ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.: vizio di diritto, nullità per motivazione insufficiente e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha descartato alcuni profili come infondati e ha accolto quelli relativi alla motivazione.
Costituzione - art. 111, sesto comma (garanzia di motivazione) e Codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n.4
Richiamati per la domanda che la decisione giudiziaria contenga una motivazione adeguata: la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile sull'operatività della polizza ha comportato l'accoglimento dei relativi motivi di cassazione.
Codice di procedura civile - art. 115, art. 112 e art. 183 (onere e prova, pronunce e produzione di documenti)
Norme richiamate in relazione all'onere della prova e alle contestazioni probatorie: la Corte ha rilevato che la corte territoriale ha fatto un accertamento di merito, ma non ha adeguatamente esposto quali condizioni di operatività della polizza siano state ritenute non provate.
Massime di principio
- Per l'abbandono delle merci ai sensi dell'art. 541 c) c. nav. è necessario verificare i presupposti indicati nell'art. 540 lett. a): l'innavigabilità della nave deve avere un grado tale da impedire la prosecuzione tempestiva del viaggio; la 'non riparabilità' può essere interpretata in senso relativo quando le condizioni locali o l'impossibilità di trasferimento rendono impraticabile la riparazione.
- La semplice manifestazione di un danno non basta: il giudice deve valutare e motivare se il danno renda la nave effettivamente non riparabile o incapace di riprendere tempestivamente la navigazione, tenendo conto della disponibilità di mezzi di riparazione e dei tempi necessari.
- L'onere di provare l'operatività della polizza (o, se prevista, la sua eccezione) grava sulle parti secondo le regole ordinarie della prova; tuttavia il giudice deve esplicitare quali elementi probatori ha ritenuto decisivi per affermare o negare l'operatività della copertura.
- La motivazione del giudice è essenziale: decisioni apodittiche o non specificamente argomentate circa condizioni contrattuali complesse (es. operatività di una polizza marittima) sono causa di annullamento in Cassazione e determinano il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe conviene documentare con precisione (1) la natura ed entità dei danni alla nave, (2) l'effettiva impossibilità di riparazione sul posto o di trasferimento per riparazione, (3) le comunicazioni e le valutazioni effettuate con l'assicuratore, e (4) ogni certificazione tecnica (classe, demolizione, ecc.) rilevante, affinché il giudice possa motivare compiutamente la decisione.
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