Cassazione Civile, Ordinanza n. 02975/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione tra società: la locatrice aveva intimato sfratto per morosità e chiesto anche decreto ingiuntivo per i canoni; il tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento dei canoni per eccezione di inadempimento della conduttrice, aveva accolto la riconvenzionale di quest'ultima condannando la locatrice alla restituzione di somme versate in eccedenza, ma aveva poi dichiarato risolto il contratto per inadempimento della conduttrice all'obbligo di prestare una polizza fideiussoria previsto dal contratto con clausola risolutiva espressa. In appello, la corte territoriale ha ritenuto formato il giudicato sulla risoluzione per mancata impugnazione incidentale della conduttrice e ha quindi escluso il diritto alla ripetizione dei canoni, richiamando anche la debenza del corrispettivo per l'occupazione dell'immobile sino alla riconsegna. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 342, 1456, 1458, 667 e 426 c.p.c., lamentando ultrapetizione e genericità della pronuncia d'appello, nonché l'erronea affermazione della formazione del giudicato e il mancato riconoscimento che l'appello della controparte avesse investito anche il capo sulla restituzione dei canoni; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che la parte realmente soccombente fosse la locatrice. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e di autosufficienza, oltre che perché non confrontato con la ratio autonoma del giudicato sulla risoluzione non impugnata incidentamente; il secondo perché generico e comunque infondato alla luce del criterio della soccombenza complessiva nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della conduttrice. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata trascrizione dell'atto di appello avversario e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., nonché perché non si confrontava con la statuizione autonoma della sentenza impugnata sulla formazione del giudicato per mancata proposizione di appello incidentale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la corte d'appello aveva regolato le spese in base alla soccombenza complessiva e che il sindacato di legittimità è limitato ai casi in cui tutte le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché la resistente era rimasta intimata e non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione richiede un effettivo scostamento tra chiesto e pronunciato, da verificare con riferimento alle domande e ai motivi di appello specificamente dedotti
art. 342 c.p.c.
l'atto di appello deve contenere motivi specifici; la loro specificità non può essere scrutinata senza la produzione dell'atto stesso
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere i documenti e gli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile
art. 1456 c.c.
richiamato come norma sulla clausola risolutiva espressa posta a fondamento della risoluzione del contratto
art. 1458 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della risoluzione del contratto di locazione
art. 667 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione
art. 426 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione
art. 1591 c.c.
il conduttore che continua a detenere l'immobile dopo lo scioglimento del rapporto è comunque tenuto al corrispettivo per l'occupazione
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza complessiva nei due gradi di giudizio; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di addebito integrale delle spese alla parte totalmente vittoriosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, la parte ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe il vizio di ultrapetizione o la violazione del principio di specificità dei motivi di appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce o produce l'atto di appello e non consente alla Corte di verificare la decisività della doglianza.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende definitiva la motivazione non censurata.
- La contestazione sulla regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui le spese siano state poste integralmente a carico della parte totalmente vittoriosa; altrimenti la valutazione del giudice di merito sul criterio della soccombenza complessiva resta insindacabile.
- Nel rapporto di locazione, la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la permanenza nella detenzione dell'immobile comportano comunque la debenza di un corrispettivo per l'occupazione sino alla riconsegna.
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