Cassazione Civile, Ordinanza n. 33955/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo corretto il ricorso all’equità, in mancanza di tariffa ministeriale applicabile e di prova di usi locali. In cassazione la società ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’imputato del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro; (2) violazione del d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 58 e 59, del d.m. Giustizia n. 265/2006 e dell’art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che il criterio dell’art. 2233 c.c. non fosse applicabile al compenso del custode giudiziario; (3) violazione delle medesime norme e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice avrebbe dovuto verificare se fosse applicabile, in via analogica ed equitativa, la tariffa prefettizia, secondo un precedente di legittimità; (4) ulteriore violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. per avere il tribunale valorizzato solo il costo di locazione di un’area, senza considerare l’attività complessiva di custodia, trasporto e manutenzione dei beni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di integrazione del contraddittorio. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nel processo penale, sono contraddittori necessari il beneficiario del compenso, le parti processuali e, in particolare, i soggetti tenuti al pagamento; l’omessa notifica dell’opposizione a uno di tali soggetti, se non ha partecipato al giudizio, determina nullità del procedimento e della decisione, non inammissibilità del ricorso. Accertato in concreto che l’imputato del procedimento penale non era stato evocato, la Cassazione ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché provveda nuovamente previa integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del custode giudiziario è necessaria la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la loro omissione comporta nullità del procedimento e della decisione.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il rimedio per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi; ad esso si applicano le regole sul contraddittorio richiamate dalla disciplina speciale.
art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794
La notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti è funzionale all’instaurazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione alla liquidazione.
artt. 58 e 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Invocati dalla ricorrente come norme sulla liquidazione del compenso del custode giudiziario, ma non esaminati nel merito per l’assorbimento.
d.m. Ministero della giustizia n. 265 del 9 febbraio 2006, artt. 1 e 5
Richiamato come fonte per la determinazione del compenso del custode, ma le censure su tale disciplina sono state assorbite.
Censurato dalla ricorrente quanto all’applicabilità al compenso del custode giudiziario; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’integrazione del regolamento negoziale e al criterio equitativo; non esaminato nel merito.
Invocato per lamentare asserita pronuncia oltre il chiesto o non corrispondente al chiesto; motivo assorbito.
Il ricorso di opposizione risulta introdotto con tale rito; la Corte lo menziona ai fini della verifica del difetto di integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode di beni sequestrati nel processo penale, devono essere evocati tutti i soggetti che partecipano al rapporto processuale e quelli gravati dall’obbligo di pagamento; la loro omissione integra una nullità per difetto di contraddittorio.
- L’omessa notificazione del ricorso introduttivo a un litisconsorte necessario non determina, di regola, l’inammissibilità del ricorso quando l’atto abbia comunque prodotto l’editio actionis, ma comporta la nullità della fase successiva e della decisione resa senza integrazione del contraddittorio.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può verificare direttamente, quale giudice del fatto processuale, la sussistenza del dedotto vizio di integrità del contraddittorio dagli atti del fascicolo.
- Quando è accolto un motivo processuale assorbente che determina la cassazione con rinvio, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
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