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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24976/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato un'intimazione di pagamento e alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti di un contribuente. La CTR aveva ritenuto prescritti i crediti erariali incorporati nelle cartelle per decorso del termine quinquennale; inoltre aveva richiamato, per una delle cartelle, l'avvenuta definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016, e per altre cartelle il loro precedente annullamento con sentenza passata in giudicato. In cassazione la ricorrente deduceva, con unico motivo, violazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la prescrizione dei crediti erariali non fosse quinquennale e che la CTR avesse errato nell'annullare le cartelle su tale presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome: oltre alla prescrizione quinquennale, anche l'intervenuta definizione agevolata di una cartella e il precedente annullamento con sentenza passata in giudicato di altre cartelle. Poiché il ricorso censurava solo la ratio relativa alla prescrizione, lasciando intatte le ulteriori basi decisive della sentenza, il motivo non poteva essere accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato come disposizione invocata dalla ricorrente per sostenere il termine ordinario decennale di prescrizione, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non investe tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale, contestata dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio nella camera di consiglio non partecipata.

  • d.l. n. 193 del 2016

    È richiamato quale base della definizione agevolata di una delle cartelle, che costituisce autonoma ratio della decisione di merito.

  • L. n. 225 del 2016

    È indicata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, rilevante per la definizione agevolata della cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e tra loro idonee a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le ragioni decisive; la mancata impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
  • L'inammissibilità del motivo sussiste se la censura investe solo una delle basi argomentative della decisione, lasciando intatte le ulteriori rationes che da sole bastano a confermare il dispositivo.
  • La formazione del giudicato su una ratio decidendi non censurata impedisce che la cassazione possa incidere utilmente sulla decisione, anche quando sia dedotto un errore di diritto su un diverso profilo.
  • In presenza di definizione agevolata o di precedente giudicato su singole cartelle, tali circostanze possono costituire autonome ragioni di conferma dell'atto o della decisione, indipendenti dal tema della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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