Cassazione Civile, Sentenza n. 6608/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, in primo grado e in appello, aveva esaminato il preavviso di fermo amministrativo emesso dall'agente della riscossione in relazione a cartelle di pagamento che i contribuenti contestavano per mancata notifica. In cassazione i ricorrenti denunciavano: (1) violazione dell'art. 59, l. n. 69/2009 e dell'art. 3 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR (e la CTP) avevano declinato la giurisdizione senza indicare il giudice munito di giurisdizione; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c. (compensazione spese) in relazione all'obbligo di motivazione specifica quando si dispone la compensazione per soccombenza reciproca o altri giusti motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che, sebbene l'art. 59 l. n. 69/2009 imponga che il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione indichi il giudice ritenuto competente, la mancata indicazione non comporta nullità della sentenza né ledere il diritto di difesa: è possibile denunciare il conflitto negativo di giurisdizione e, nel caso concreto, le cartelle in questione riguardavano violazioni del Codice della strada che competono alla giurisdizione ordinaria, per cui non vi è stato pregiudizio. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità della compensazione delle spese disposta dalla CTR: l'art. 92 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis e come richiamata dal d.lgs. 546/1992) richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi espressamente indicati; nella specie l'esito misto (rigetto dell'appello principale e accoglimenti parziali dell'appello incidentale) integra la nozione di soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese. Nessuna riforma della decisione di merito è stata disposta e il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha altresì rilevato gli adempimenti relativi al contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 59, legge n. 69 del 2009
Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo
L'obbligo di indicare il giudice competente è statuibile ma la sua violazione non comporta automaticamente la nullità della decisione né preclude la possibilità di denunciare il conflitto negativo di giurisdizione; la mancata indicazione non lede di per sé il diritto di difesa.
art. 92 c.p.c. (comma 2, versione applicabile ratione temporis)
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti
Per disporre la compensazione delle spese occorre o la soccombenza reciproca o l'esistenza di altri giusti motivi espressamente indicati nella motivazione; la nozione di soccombenza reciproca comprende anche risultati parziali o quantitativamente frazionati nell'accoglimento delle domande.
art. 15 e art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992
Rinviano al codice di procedura civile per le norme applicabili al processo tributario; in particolare consentono l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. al processo tributario nei termini indicati dalla giurisprudenza.
legge n. 263 del 2005
Ha modificato il testo dell'art. 92 c.p.c. nella parte relativa alla compensazione delle spese; tali modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di efficacia indicata (natura temporale rilevante).
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2007
Ha posto questioni che hanno condotto all'intervento legislativo (legge n. 69/2009) circa la disciplina delle pronunce di difetto di giurisdizione e l'indicazione del giudice competente; la giurisprudenza costituzionale costituisce contesto interpretativo delle norme successive.
Massime di principio
- La mancata indicazione, da parte del giudice che dichiara difetto di giurisdizione, del giudice ritenuto competente ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009 non determina automaticamente la nullità della decisione né sempre una lesione del diritto di difesa: la parte interessata può denunciare il conflitto negativo di giurisdizione per ottenere la rapida individuazione della giurisdizione competente.
- Nel processo tributario l'art. 92 c.p.c. (come richiamato dal d.lgs. 546/1992) si applica ai procedimenti instaurati dopo la decorrenza normativa rilevante: la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione e non può essere desunta genericamente dal solo esito favorevole parziale.
- La nozione di soccombenza reciproca è ampia: include casi di accoglimento parziale delle domande, multiple capi di domanda accolti/rigettati, o risultati quantitativamente parziali; nei casi di esito misto il giudice può legittimamente compensare le spese.
- Quando il contenzioso riguarda atti relativi a materie extratributarie (es. violazioni del Codice della strada), si deve valutare la giurisdizione ordinaria anche se l'agente della riscossione agisce tramite cartelle coattive; la parte che subisce una declinatoria senza indicazione del giudice competente dovrebbe tempestivamente attivare gli strumenti per la definizione della competenza.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti di fermo amministrativo fondati su cartelle di pagamento la prova della notifica delle cartelle e la tempestività della produzione documentale da parte dell'agente della riscossione sono elementi decisivi: la tardività probatoria può favorire l'accoglimento del contribuente su questioni meritorie.
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