Sentenza del 09/06/2015 n. 3220 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio di appello - Costituzione - Deposito del ricorso presso la segreteria della CTR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata osservanza del termine di trenta giorni per il deposito dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Tale inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il principio affermato è quindi che il dies a quo coincide con la data di spedizione dell’appello, in conformità all’art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la ritualità della costituzione in giudizio dell’appellante. In particolare, occorreva stabilire da quale momento decorresse il termine di trenta giorni previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per depositare il ricorso in appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale. La regola applicata è che il termine decorre dalla data di spedizione dell’atto di appello alla controparte, e non dalla data di ricezione dello stesso.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso in appello deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello.
La norma impone all’appellante, a pena di inammissibilità, di costituirsi depositando l’atto di appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale entro trenta giorni dalla sua spedizione alla controparte.
Art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992
La proposizione del ricorso avviene mediante notificazione a norma dei commi precedenti.
Ai fini del computo del termine per la costituzione in giudizio, rileva la data di spedizione dell’atto notificato o trasmesso alla controparte, che costituisce il dies a quo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi propone appello deve verificare autonomamente sia la tempestività della notificazione o spedizione alla controparte sia il successivo deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
- Il termine di trenta giorni per la costituzione dell’appellante decorre dalla data di spedizione dell’atto di appello, non dalla data in cui la controparte lo riceve.
- Il mancato deposito tempestivo dell’appello determina l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se l’atto è stato notificato o spedito correttamente.
- L’inammissibilità per tardiva costituzione può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento; pertanto, il rispetto del termine deve essere documentato con particolare attenzione.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la prova della data di spedizione e depositare l’appello entro il termine calcolato a partire da tale data, senza attendere l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
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