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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14293/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'apertura di credito concessa da una banca a una società, assistita da garanzia del Fondo PMI ex L. n. 662/1996 e da fideiussione omnibus dei soci. A seguito dell'inadempimento della debitrice, il gestore pubblico del Fondo ha pagato alla banca quanto dovuto e ha dichiarato di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso debitrice principale e fideiussori. Poiché il recupero spontaneo non avveniva, il credito è stato affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva. I debitori hanno opposto l'azione sostenendo che il gestore del Fondo, agendo in surrogazione, dovesse munirsi di titolo esecutivo giudiziale prima di procedere alla riscossione. Il ricorrente in cassazione censura la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 1249 c.c., degli artt. 9 e ss. d.lgs. n. 123/1998, degli artt. 2 e 8-bis d.l. n. 3/2015, dell'art. 67 d.P.R. n. 43/1988 e degli artt. 17 e ss. d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che il rinvio all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 non varrebbe per entrate di diritto privato e che, quindi, sarebbe necessario un titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata si era conformata a un orientamento di legittimità già consolidato. La Corte ha ribadito che, quando il gestore del Fondo PMI soddisfa il finanziatore ed esercita la surrogazione, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica, finalizzato al riacquisto di risorse pubbliche impiegate per il sostegno all'economia. Ne consegue che il credito è recuperabile mediante la procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi garanti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e con declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della surrogazione; la Corte ribadisce che, nel caso del garante pubblico, la surrogazione non conserva la natura privatistica del credito originario, ma serve al recupero di risorse pubbliche.

  • art. 1249 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è valorizzato come norma decisiva, poiché la Corte qualifica il credito del Fondo come pubblicistico e recuperabile con riscossione a ruolo.

  • art. 9 d.lgs. n. 123/1998

    Indicata come norma che accorda privilegio al credito restitutorio pubblicistico del garante pubblico, in quanto volto al riacquisto di risorse pubbliche.

  • art. 2 d.l. n. 3/2015

    Richiamato nel motivo; la Corte lo considera parte del quadro normativo sulla garanzia pubblica e sulla riscossione del credito del Fondo.

  • art. 8-bis d.l. n. 3/2015

    Consente il recupero del credito del gestore del Fondo nei confronti del beneficiario finale e dei terzi garanti mediante le forme della riscossione coattiva a mezzo ruolo.

  • art. 67 d.P.R. n. 43/1988

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la necessità del titolo esecutivo; non viene accolto dalla Corte.

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    È la base della riscossione coattiva dei crediti agevolati; la Corte afferma che il richiamo a questa norma vale anche per il credito restitutorio pubblicistico del Fondo PMI.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento processuale dell'inammissibilità, perché il ricorso contrasta con un orientamento consolidato della Corte.

  • artt. 17 e ss. d.lgs. n. 46/1999

    Invocati dal ricorrente; la Corte li ritiene applicabili alla riscossione del credito pubblico del Fondo senza previo titolo esecutivo giudiziale.

  • artt. 9 e ss. d.lgs. n. 123/1998

    Sono richiamati per descrivere il regime del credito pubblico recuperabile e il relativo privilegio.

Massime di principio

  • Nel recupero delle somme erogate o escusse dal Fondo PMI, la surrogazione del gestore verso il finanziatore non dà luogo a un credito di diritto comune, ma a un diritto restitutorio di natura pubblicistica finalizzato al riacquisto di risorse pubbliche.
  • Il credito del gestore pubblico del Fondo, anche se azionato nei confronti dei fideiussori, può essere riscosso coattivamente mediante iscrizione a ruolo secondo la disciplina dei crediti agevolati, senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale.
  • Il rinvio all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, nel sistema della garanzia pubblica, non si limita ai recuperi di entrate pubbliche già esistenti in senso stretto, ma comprende il recupero di risorse pubbliche impiegate per finalità di sostegno all'economia.
  • Ai fini della qualificazione della pretesa, è decisivo il carattere pubblicistico della funzione svolta dal Fondo e la destinazione del recupero al reintegro delle risorse pubbliche, non la mera tecnica della surrogazione nel credito originario.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoMutuoContenzioso tributario
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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