L.R. Sicilia 10/2010
Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina come la Regione Siciliana partecipa alla formazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea, gli obblighi di informazione verso l’Assemblea, l’adeguamento dell’ordinamento regionale e la programmazione dei fondi europei. Prevede relazioni annuali, pareri e indirizzi assembleari, oltre a regole su ricorsi UE e accordi di programma quadro. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel 2010.
Partecipazione della Regione Siciliana al processo normativo UE e attuazione degli obblighi europei
Partecipazione della Regione Siciliana al processo normativo dell’Unione europea
La legge disciplina i rapporti tra Regione Siciliana, Assemblea regionale siciliana e Governo regionale nella formazione degli atti dell’Unione europea, nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE e nell’esercizio del potere estero regionale. L’impianto è fondato su sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato.
Osservazioni regionali su progetti di atti UE e controllo di sussidiarietà
Il Governo della Regione definisce le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preparatori e sulle loro modifiche, riferendo alle commissioni competenti dell’Assemblea e alla Commissione speciale per le questioni UE. Le commissioni esaminano gli atti e possono formulare indirizzi per la posizione italiana.
L’Assemblea regionale siciliana può inoltre:
- trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio o al Ministro competente tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli regionali;
- inviare al Parlamento della Repubblica valutazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà per proposte UE che incidano su materie regionali;
- sollecitare la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento dell’intesa e per la riserva di esame prevista dalla normativa statale.
Esame del programma legislativo europeo e dei documenti di consultazione
Le commissioni dell’Assemblea, per le parti di competenza, e la Commissione speciale esaminano i libri bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma legislativo annuale della Commissione europea. Possono formulare osservazioni e atti di indirizzo al Governo regionale; l’Assemblea può assumere le conseguenti determinazioni utili alla formazione della posizione italiana.
Obblighi di informazione del Governo regionale verso l’Assemblea
Il Governo regionale deve comunicare all’Assemblea, sia preventivamente sia successivamente, i lavori e gli esiti delle principali sedi di coordinamento e confronto in materia europea, tra cui:
- Conferenza permanente Stato-Regioni in sessione comunitaria e riunioni per intese su atti UE;
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome su questioni europee;
- tavoli nazionali di coordinamento per la definizione della posizione italiana;
- comitato tecnico integrato del CIACE;
- Conferenza Stato-Regioni quando il Governo nazionale illustra la posizione da assumere in Consiglio europeo e Consiglio UE;
- incontri delle delegazioni governative presso Consiglio e Commissione europea.
Su tali atti le commissioni possono esprimere osservazioni e indirizzi.
Rappresentanza regionale nel Comitato delle Regioni
Quando la designazione spetta alla Regione, l’indicazione dei rappresentanti regionali titolari e supplenti nel Comitato delle Regioni dell’UE è effettuata dal Governo regionale, previo parere della Commissione speciale dell’Assemblea. Il Governo deve inoltre informare in modo qualificato e tempestivo la Commissione sull’attività svolta dai rappresentanti.
Procedure di infrazione, aiuti di Stato e verifica di conformità
Il Governo regionale deve informare l’Assemblea dell’avvio di indagini formali sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione della Commissione europea imputabili alla Regione, indicando anche le possibili conseguenze finanziarie. Le commissioni possono intervenire con osservazioni o indirizzi.
I dipartimenti regionali devono inoltre verificare costantemente la conformità dell’ordinamento regionale al diritto UE e trasmettere le risultanze alla Presidenza della Regione, con indicazione delle misure da intraprendere. Gli assessori riferiscono annualmente alle commissioni competenti sugli esiti della verifica e sullo stato di attuazione degli adeguamenti legislativi.
Adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto UE
Per garantire l’adeguamento tempestivo alle direttive europee, il Governo presenta i necessari disegni di legge settoriali. Se un atto UE impone un termine di recepimento, i disegni di legge devono essere presentati non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, anche per evitare sanzioni nazionali o europee.
La legge annuale di partecipazione della Regione all’Unione europea deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno. Essa contiene:
- le disposizioni necessarie a recepire le direttive, quando non sia intervenuta la disciplina di settore;
- le norme per la piena applicazione dei regolamenti UE e per conformarsi alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali UE;
- le disposizioni per dare esecuzione alle sentenze e agli atti UE che impongano obblighi alla Regione;
- le modifiche o abrogazioni della legislazione regionale incompatibile.
Alla legge è allegato un elenco delle direttive già conformi e degli atti UE che non richiedono interventi legislativi, con l’indicazione dei relativi provvedimenti amministrativi.
Relazione annuale sulla partecipazione alla formazione delle politiche UE e sull’attività internazionale
Entro il 30 aprile di ogni anno il Governo regionale presenta una relazione sull’attività svolta nella formazione degli atti e delle politiche UE, sulle posizioni assunte o da assumere nelle sedi nazionali ed europee, e sulle attività di rilievo internazionale, inclusi accordi, intese e attività promozionali nell’esercizio del potere estero regionale. L’Assemblea può adottare determinazioni e indirizzi conseguenti.
Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea
Quando la Regione ha legittimazione, il Presidente della Regione propone ricorso contro atti dell’Unione ritenuti illegittimi, previa delibera della Giunta e sentita la Commissione speciale dell’Assemblea. Il Presidente può anche chiedere al Governo statale di proporre ricorso nei casi previsti dalla normativa statale. L’Assemblea può approvare indirizzi per attivare l’impugnazione, anche ai fini del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà.
Programmazione dei fondi europei e programmazione regionale unitaria
La legge modifica la disciplina della programmazione regionale unitaria, prevedendo che una sezione specifica del Documento di programmazione economico-finanziaria illustri lo stato di attuazione dei programmi regionali finanziati con fondi europei, Fondo per le aree sottoutilizzate e altre risorse aggiuntive, nonché il coordinamento tra gli strumenti di spesa.
Il Governo deve assicurare all’Assemblea un’informazione tempestiva sull’istruttoria e sui negoziati con soggetti UE, statali e altri enti coinvolti. I Programmi operativi che attuano la programmazione unitaria sono approvati dalla Giunta previo parere delle commissioni competenti e della Commissione speciale, da rendersi entro 15 giorni; decorso il termine, il Governo può prescindere dal parere. Le modifiche finanziarie o di merito sono comunicate alla Commissione speciale e alla Commissione bilancio.
Ogni anno il Governo riferisce sullo stato di attuazione dei programmi, sugli impegni di spesa, sui pagamenti e sugli altri elementi quantitativi e qualitativi, con possibilità per le commissioni di formulare osservazioni, indirizzi o relazione all’Assemblea.
Accordi di programma quadro
I nuovi accordi di programma quadro sottoscritti dalla data di entrata in vigore della legge sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni competenti dell’Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta. Le rimodulazioni finanziarie, le modifiche, integrazioni e gli atti aggiuntivi sono comunicati alle commissioni. Il Governo riferisce annualmente sull’attuazione o modifica degli accordi in corso, con particolare attenzione alle politiche finanziate dal FAS nell’ambito della programmazione regionale unitaria.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel 2010.
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