Deliberazione n. 518 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per 12 mesi a fini probatori, con modalità tali da evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e prevede un intervento del Garante entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 303-306 del 3 settembre 2025.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno disposto che i destinatari:
- adottino immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservino, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per soli fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzino misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunichino tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica da parte del Garante
Nella riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 303/2025-306/2025 adottati d’urgenza il 3 settembre 2025. Il provvedimento conferma la finalità cautelare dell’intervento: impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne, se necessario, la conservazione probatoria, senza applicazione di sanzioni pecuniarie.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano e destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata trattata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 303-306 del 3 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland.
Misure ordinate alle piattaforme
Ai gestori delle piattaforme è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in plenum, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 3 settembre 2025. Il provvedimento conferma quindi le misure cautelari volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato, senza disporre ulteriori interventi sanzionatori.
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