Ordinanza n. 300/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa concessione di adeguate misure cautelari: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 30/10/2025, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato Anno Scolastico 2025/2026 dell'alunno -OMISSIS- (nella parte in cui non prevede un adeguato numero di ore di sostegno) e del relativo verbale; b) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegna al minore 22 ore settimanali di sostegno anziché la copertura dell'intero orario scolastico, e relativo verbale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato il PEI del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalido con indennità di accompagnamento. Il ricorso lamenta l'insufficienza del sostegno scolastico specializzato, poiché al minore sono state assegnate soltanto 22 ore settimanali, a fronte di un orario scolastico complessivo di 40 ore. La relazione medica prodotta indica la necessità del sostegno per il massimo delle ore consentito. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris, in ragione della documentazione sanitaria attestante la necessità del sostegno nella misura massima, e il periculum in mora, individuato nel pregiudizio potenziale all'integrazione scolastica derivante dalla privazione non adeguatamente giustificata delle ore di sostegno durante l'intero orario scolastico. L'Istituto scolastico è stato ordinato di riesaminare il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026 e di assegnare le ore necessarie ad assicurare l'integrazione scolastica del minore, auspicabilmente nella misura massima consentita, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatore di handicap grave
La condizione di handicap grave costituisce, nel quadro della valutazione cautelare, un elemento rilevante per apprezzare la necessità di un adeguato sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha adottato una misura cautelare propulsiva di riesame.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione sanitaria che evidenzi la necessità del sostegno scolastico nella misura massima consentita può integrare il fumus boni iuris per contestare un PEI che assegni un numero di ore significativamente inferiore all'orario scolastico complessivo, in assenza di adeguata giustificazione.
- La privazione non adeguatamente giustificata delle ore di sostegno a un minore con disabilità grave può integrare il periculum in mora, in quanto potenzialmente lesiva della sua integrazione scolastica.
- Quando il quadro sanitario e le esigenze di integrazione risultino non adeguatamente considerate nel PEI, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare con una misura propulsiva, ordinando all'istituzione scolastica il riesame del piano entro un termine perentorio e l'assegnazione delle ore necessarie, auspicabilmente nella misura massima consentita.
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