Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 1219 del 15.10.2024 (notificata con raccomandata del 16.10.2024, ricevuta il 23.10.2024), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura ha disposto nei confronti della Società Agricola Sud Aromatica a r.l. il recupero della somma di € 36.334,92;

Giustizia amministrativa202500011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di recupero di € 36.334,92 per mancato rispetto degli impegni connessi agli aiuti comunitari della Misura n. 11 (Agricoltura Biologica)

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha impugnato la determinazione regionale che disponeva il recupero di somme percepite nell'ambito della domanda di sostegno/pagamento per l'annualità 2022. Ha dedotto che i controlli amministrativi sarebbero stati effettuati senza contraddittorio; la violazione dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile, sostenendo che il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 42/2023 non fosse applicabile all'annualità 2022; la violazione dell'art. 19 del regolamento UE n. 640/2014, ritenendo che tale disposizione riguardasse la discordanza tra superficie dichiarata e superficie accertata, mentre nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina delle circostanze eccezionali prevista dall'art. 4, comma 3, dello stesso regolamento, poiché l'alienazione di parte dei terreni destinati alle colture biologiche sarebbe stata determinata dal crollo della domanda di prodotti officinali conseguente alla pandemia da Covid-19. Il TAR, con precedenti ordinanze istruttorie, aveva richiesto alla Regione il deposito della determinazione completa degli allegati, di una relazione amministrativa sui fatti e sui motivi di ricorso e dei documenti rilevanti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha rilevato che la precedente ordinanza istruttoria n. 574 del 22 dicembre 2025, con cui era stato ordinato alla Regione di depositare la determinazione impugnata completa degli allegati, una relazione amministrativa e la documentazione rilevante, non era stata ottemperata. Ha quindi assegnato al Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e al Dirigente dell'Ufficio regionale Erogazioni Comunitarie in Agricoltura un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per trasmettere telematicamente la documentazione richiesta, inclusi gli allegati A e B della determinazione impugnata e l'Avviso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 29 aprile 2016, disciplinante l'erogazione dei contributi della Misura n. 11. Ha nominato fin d'ora Commissario ad acta il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, incaricandolo di acquisire e trasmettere la documentazione in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine. Ha inoltre avvertito che, in caso di ulteriore mancata ottemperanza, avrebbe provveduto a inviare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 2 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 331, comma 4, c.p.p.

    Il TAR richiama la disposizione quale possibile fondamento della denuncia alla Procura della Repubblica in caso di persistente inadempimento degli ordini istruttori.

  • art. 4, comma 3, regolamento UE n. 640/2014

    La ricorrente ne invoca l'applicazione alla fattispecie delle circostanze eccezionali; il TAR non decide la questione in questa ordinanza.

  • art. 19 regolamento UE n. 640/2014

    La ricorrente sostiene che la norma disciplini la discordanza con la superficie dichiarata; il TAR non decide la questione in questa ordinanza.

  • art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile

    La ricorrente la invoca per contestare l'applicazione retroattiva del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 42/2023; il TAR non decide la questione.

  • d.lgs. n. 42/2023

    La ricorrente contesta l'applicazione del relativo sistema sanzionatorio all'annualità 2022; la questione resta impregiudicata.

Massime di principio

  • Quando la documentazione amministrativa necessaria per esaminare i motivi di ricorso non è stata prodotta dall'amministrazione nonostante un ordine istruttorio, il giudice può assegnare un ulteriore termine per il deposito degli atti e dei documenti richiesti.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio, il giudice amministrativo può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di acquisire e trasmettere la documentazione dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta e l'eventuale avvertimento di denuncia all'autorità giudiziaria penale costituiscono misure disposte nel corso dell'istruttoria e non comportano, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.