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Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna per omessa comunicazione della convivenza con la titolare di un’attività commerciale, nonché il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1398 del Codice dell’ordinamento militare per il ritardo nell’avvio del procedimento disciplinare e lesione del diritto di difesa; 2) difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, sostenendo che l’amministrazione non avesse adeguatamente accertato la conoscenza della relazione e della convivenza da parte dei superiori; 3) violazione dell’art. 748, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010, assenza di condotta colpevole, erronea ricostruzione dei fatti e sproporzione della sanzione; 4) buona fede e legittimo affidamento del militare circa la conoscenza della situazione personale da parte della catena gerarchica; 5) insussistenza di profili di incompatibilità tra la situazione affettiva e l’incarico, nonché violazione del principio di proporzionalità e gradualità ai sensi dell’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare. Il militare aveva riferito formalmente la convivenza nell’ambito dell’aggiornamento dei dati personali, indicando successivamente la decorrenza anagrafica al 1° marzo 2023. L’amministrazione aveva ritenuto omessa la pronta comunicazione di una situazione rilevante ai fini della compatibilità del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo non violato l’obbligo di instaurare il procedimento “senza ritardo”. Il termine non è perentorio e deve essere valutato secondo ragionevolezza e proporzionalità; la decorrenza va individuata nel momento in cui l’amministrazione acquisisce una conoscenza certa, completa e verificabile dei fatti, non nella fase di conoscenza frammentaria o informale. Nel caso concreto, la contestazione intervenuta circa tre mesi e mezzo dopo la comunicazione formale della decorrenza della convivenza è stata ritenuta tempestiva. Il secondo motivo è stato accolto: l’istruttoria aveva evidenziato che la relazione era conosciuta da diversi superiori e risultava sostanzialmente notoria nell’ambiente di servizio già da tempo, mentre il provvedimento non aveva adeguatamente considerato tali circostanze. Ne sono derivati difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Sono stati accolti, per connessione, anche il terzo e il quarto motivo: il quadro probatorio dimostrava la buona fede del militare, che poteva ragionevolmente ritenere che la situazione fosse già conosciuta dalla catena gerarchica. L’elemento soggettivo dell’addebito risultava quindi assente o comunque fortemente ridimensionato, con conseguente sproporzione della sanzione. Il quinto motivo è stato ritenuto non pertinente, poiché la sanzione riguardava l’omessa comunicazione e non una condotta di commistione tra vita privata e attività professionale; resta ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare autonomamente e successivamente la posizione personale del militare ai fini dell’eventuale incompatibilità. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1398 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Codice dell’ordinamento militare)

    L’avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in un arco temporalmente ragionevole, ma la disposizione non stabilisce un termine perentorio; la valutazione deve tenere conto della necessità di acquisire una conoscenza certa e completa dei fatti e delle esigenze difensive dell’incolpato.

  • artt. 1392 e seguenti d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Codice dell’ordinamento militare)

    I rigorosi termini previsti per le sanzioni di stato non si applicano al procedimento relativo a sanzioni disciplinari di corpo, come la consegna.

  • art. 748, comma 5, d.lgs. n. 66/2010

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’assenza di una condotta colpevole e alla corretta valutazione degli obblighi del militare; la decisione valorizza, in tale ambito, la buona fede e il ridimensionamento dell’elemento soggettivo.

  • art. 1355 d.lgs. n. 66/2010

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla gradualità e proporzionalità della sanzione; il TAR ha ritenuto assorbita la questione dalla rilevata carenza istruttoria, dal travisamento e dalla sproporzione conseguente alla buona fede del militare.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Nell’ambito dei procedimenti disciplinari relativi a sanzioni di corpo, l’obbligo di procedere “senza ritardo” non impone un’immediatezza assoluta né è assistito da uno specifico termine perentorio: il rispetto della tempestività va valutato secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando il tempo necessario per acquisire una conoscenza certa, completa e oggettivamente verificabile dei fatti.
  • La decorrenza del termine per l’avvio del procedimento disciplinare non coincide necessariamente con la prima conoscenza informale o frammentaria dei fatti, ma con il momento in cui l’amministrazione dispone di elementi sufficientemente certi per valutare la rilevanza disciplinare della condotta.
  • Nel procedimento disciplinare, l’amministrazione deve considerare in modo completo le risultanze istruttorie, comprese le dichiarazioni dalle quali emerga che i fatti contestati erano già conosciuti dai superiori o diffusi nell’ambiente di servizio; l’omessa valutazione di tali elementi integra difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
  • La responsabilità disciplinare richiede una valutazione effettiva dell’elemento soggettivo. Quando il militare possa ragionevolmente ritenere, sulla base di comunicazioni e condotte pregresse dei superiori, che la situazione personale sia già conosciuta dall’amministrazione, non è legittimo qualificare automaticamente l’omessa formalizzazione come condotta dolosamente elusiva; tale circostanza può escludere o ridimensionare la colpa e rendere sproporzionata la sanzione.
  • La valutazione dell’eventuale incompatibilità oggettiva tra situazione personale e incarico è distinta dall’accertamento disciplinare dell’omessa comunicazione: l’annullamento della sanzione per carenza istruttoria e difetto dell’elemento soggettivo non impedisce all’amministrazione di esaminare autonomamente, con adeguata istruttoria, l’eventuale incompatibilità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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