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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 1062 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Produzione di documenti in sede contenziosa - Legittimità - Sussiste solo se si tratta di documenti che non rientrano nelle condizioni di cui all'art. 52, comma 5, D.p.r. 26.10.1982, n. 633.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la produzione documentale in giudizio è legittima in via generale, salvo il divieto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, i documenti non precedentemente sottratti al controllo possono essere prodotti in sede contenziosa; quelli invece rifiutati, dichiarati inesistenti o non esibiti dopo una richiesta specifica dell'Amministrazione non possono essere utilizzati in giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la legittimità della produzione di documenti per la prima volta in sede contenziosa. La produzione è ammessa, ma non quando si tratti di documenti che il contribuente, durante il controllo fiscale, abbia rifiutato di esibire, abbia dichiarato di non possedere oppure abbia comunque sottratto al controllo dopo una specifica richiesta dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma impedisce l'utilizzazione in sede amministrativa e contenziosa dei documenti che il contribuente abbia rifiutato di esibire, abbia dichiarato di non possedere o abbia sottratto al controllo dopo una specifica richiesta dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La produzione di documenti nuovi in giudizio non è automaticamente vietata: è generalmente ammessa se i documenti non sono stati specificamente richiesti durante il controllo oppure non sono stati sottratti all'ispezione.
  • Il contribuente deve collaborare durante la verifica fiscale. Il rifiuto di esibire un documento o la dichiarazione di non possederlo può comportare la successiva inutilizzabilità del documento stesso in giudizio.
  • Per applicare la preclusione è necessario, in linea generale, che vi sia stata una richiesta specifica dell'Amministrazione e una condotta riconducibile al rifiuto, alla mancata disponibilità dichiarata o alla sottrazione del documento al controllo.
  • La mera produzione tardiva, senza una precedente richiesta inevasa o un comportamento ostruzionistico del contribuente, non comporta necessariamente l'inutilizzabilità del documento.

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