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Circolare

Circolare numero 105 del 02-09-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la ripartizione delle competenze tra Commissione Centrale CAU, Commissioni Provinciali CISOA e Comitati Regionali per i rapporti di lavoro nei ricorsi relativi alla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura. A seguito delle precisazioni del Ministero del Lavoro del 2 marzo 2009, vengono confermate le distinzioni tra ricorsi avverso verbali ispettivi e ricorsi contro provvedimenti di cancellazione o disconoscimento non fondati su atti ispettivi notificati. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la gestione dei ricorsi pendenti e per la corretta indicazione dell’organo competente nelle notifiche.

Contenzioso amministrativo sui rapporti di lavoro in agricoltura

Contenzioso amministrativo in materia di rapporti di lavoro in agricoltura

La circolare interviene per chiarire la competenza degli organi amministrativi chiamati a decidere i ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro agricolo, alla luce dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 e delle norme speciali del D.Lgs. 375/1993. Il documento recepisce inoltre le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con lettera circolare del 2 marzo 2009 e detta istruzioni operative per la gestione dei ricorsi pendenti e per la corretta formulazione delle notifiche.

Quadro normativo di riferimento e precedenti interventi

L’Istituto richiama in premessa i precedenti interventi già adottati sul tema, in particolare le circolari n. 132 del 20 settembre 2004, n. 8 del 27 gennaio 2006 e n. 127 del 22 novembre 2007. Tali documenti avevano già evidenziato i riflessi dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 sulla competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto e avevano circoscritto l’ambito di operatività dei Comitati Regionali per i rapporti di lavoro ai ricorsi avverso provvedimenti contenuti nei verbali ispettivi.

Viene ricordato che, con la circolare n. 127/2007, era stata anche affrontata la questione della competenza della Commissione Centrale CAU per i ricorsi previsti dagli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993, confermando la permanenza di tale competenza nei casi in cui la controversia non derivasse da un verbale ispettivo o da un atto impugnabile ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004.

Precisazioni ministeriali del 2 marzo 2009

La circolare recepisce la lettera circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 26/I/0002831 del 2 marzo 2009, che ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004. Il criterio guida indicato dal Ministero è quello della natura dell’atto ricorribile: la competenza del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presuppone che l’atto abbia natura ispettiva.

Il Ministero precisa che i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura e di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, quando si limitano a un generico richiamo a controlli ispettivi senza indicare gli estremi o il contenuto dei verbali, e per di più senza che tali verbali siano notificati al lavoratore, non possono essere impugnati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004. Ne consegue che i Comitati Regionali per i rapporti di lavoro non sono competenti a esaminare ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti legali, ossia dai soggetti nei confronti dei quali siano stati predisposti e notificati gli atti impugnati.

Riparto di competenze nei ricorsi agricoli

La circolare riassume quindi il riparto di competenze nei ricorsi disciplinati dagli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993.

Per i ricorsi di primo grado ex art. 11, comma 1, presentati da lavoratori agricoli, la competenza rimane della Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), alla quale i ricorsi devono essere inoltrati per la decisione di merito.

Per i ricorsi di secondo grado ex art. 11, comma 2, contro le decisioni delle Commissioni CISOA, le Sedi devono acquisire la pratica tramite procedura DICA, istruire il ricorso e trasmetterlo alla Commissione Centrale CAU per la decisione.

Per i ricorsi dei datori di lavoro agricoli contro verbali relativi alla qualificazione o sussistenza del rapporto di lavoro, la competenza spetta ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004. Le Sedi devono verificare presso tali Comitati l’eventuale presenza di ulteriori gravami connessi a ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993 originati dalle medesime risultanze ispettive, così da assicurare una completa istruttoria.

Restano invece di competenza della Commissione Centrale CAU, in unico grado ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 375/1993, tutti i ricorsi dei datori di lavoro agricoli che non abbiano ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro. Tali ricorsi devono essere acquisiti dalle Sedi tramite procedura DICA, istruiti e quindi trasmessi alla Commissione Centrale CAU.

Quanto ai ricorsi in unico grado dei lavoratori agricoli autonomi e associati ex art. 15 del D.Lgs. 375/1993, essi restano anch’essi di competenza della Commissione Centrale CAU e devono essere inviati già istruiti tramite procedura DICA.

Eccezione per il titolare di azienda diretto-coltivatrice

La circolare individua una specifica eccezione: quando il ricorso è proposto, in qualità di datore di lavoro, dal titolare di azienda diretto-coltivatrice contro verbali ispettivi che disconoscono il rapporto di lavoro subordinato qualificandolo come lavoro autonomo svolto nell’ambito della collaborazione familiare del nucleo coltivatore diretto, la competenza non è della Commissione Centrale CAU ma del Comitato Regionale ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004.

Gestione dei ricorsi pendenti e modalità operative

In relazione ai ricorsi già trasmessi ai Comitati Regionali del Lavoro, la circolare dispone che i ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993 presentati da lavoratori agricoli avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti siano restituiti dalle Direzioni Regionali del Lavoro alle Direzioni Regionali dell’Istituto. Queste ultime dovranno smistarli alle Sedi competenti per la successiva istruttoria verso le Commissioni Provinciali CISOA se si tratta di prima istanza, ovvero verso la Commissione Centrale CAU se si tratta di secondo grado.

La restituzione dovrà avvenire in modo graduale, senza particolari formalità, mediante lettere di accompagnamento e con suddivisione per provincia, secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro.

Indicazioni per le notifiche dei provvedimenti

La circolare interviene anche sulla redazione delle notifiche. I provvedimenti notificati attraverso procedure informatiche centralizzate saranno modificati nella parte relativa all’indicazione degli organi competenti a ricevere il ricorso.

Per i provvedimenti redatti dagli Uffici, le notifiche dovranno sempre contenere l’indicazione dell’organo al quale presentare ricorso ai sensi degli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993.

Per i provvedimenti individuali adottati nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati, la circolare riporta la dicitura da inserire, che richiama la possibilità di proporre ricorso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 375/1993, in prima istanza alla commissione provinciale di cui all’art. 14 della legge 457/1972, come disposto dall’art. 80, comma 3, della legge 448/1998, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Finalità operativa della circolare

Nel complesso, la circolare ha lo scopo di uniformare la gestione del contenzioso agricolo, evitando errori di competenza tra organi amministrativi e assicurando che i ricorsi siano incanalati verso l’organo giusto in base alla natura del provvedimento impugnato, alla qualifica del ricorrente e al grado di giudizio previsto dalla normativa speciale.

Punti principali

Quadro normativo e precedenti chiarimenti

La circolare richiama l’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 e i precedenti interventi dell’Istituto (circolari n. 132/2004, n. 8/2006 e n. 127/2007). Viene ribadito che la competenza dei Comitati Regionali per i rapporti di lavoro riguarda i ricorsi avverso provvedimenti contenuti nei verbali ispettivi, mentre per altre controversie restano ferme le competenze della Commissione Centrale CAU e delle Commissioni CISOA previste dal D.Lgs. 375/1993.

Precisazioni del Ministero del Lavoro del 2 marzo 2009

Il Ministero chiarisce che, per individuare l’organo competente ex art. 17 D.Lgs. 124/2004, occorre guardare alla natura ispettiva dell’atto impugnato. I provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazione dagli elenchi anagrafici, se basati solo su generici riferimenti a controlli ispettivi e senza indicazione degli estremi o del contenuto dei verbali non notificati al lavoratore, non sono impugnabili ai sensi dell’art. 17. Di conseguenza, i Comitati Regionali non sono competenti per ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro o loro rappresentanti legali.

Ricorsi dei lavoratori agricoli e competenza CISOA/CAU

I ricorsi in primo grado ex art. 11, comma 1, D.Lgs. 375/1993 restano di competenza delle Commissioni CISOA. I ricorsi in secondo grado ex art. 11, comma 2, contro le decisioni delle Commissioni CISOA devono essere acquisiti tramite procedura DICA, istruiti dalle Sedi e trasmessi alla Commissione Centrale CAU. I ricorsi dei lavoratori agricoli avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici, già inviati ai Comitati regionali, devono essere restituiti alle Direzioni regionali INPS per la successiva istruttoria verso gli organi competenti.

Ricorsi dei datori di lavoro agricoli

I ricorsi dei datori di lavoro agricoli avverso verbali che riguardano la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 124/2004, sono di competenza dei Comitati Regionali per i rapporti di lavoro. Le Sedi devono verificare l’eventuale presenza di gravami collegati a ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993 derivanti dagli stessi verbali ispettivi, così da completare l’istruttoria. Restano invece di competenza della Commissione Centrale CAU, in unico grado ex art. 10 D.Lgs. 375/1993, i ricorsi dei datori di lavoro agricolo che non abbiano ad oggetto la qualificazione o sussistenza del rapporto di lavoro.

Ricorsi dei lavoratori autonomi e casi particolari

I ricorsi in unico grado dei lavoratori agricoli autonomi e associati ex art. 15 D.Lgs. 375/1993 restano attribuiti alla Commissione Centrale CAU e devono essere inoltrati già istruiti tramite procedura DICA. Fa eccezione il ricorso presentato dal titolare di azienda diretto-coltivatrice, in qualità di datore di lavoro, contro verbali che disconoscono il rapporto subordinato qualificandolo come lavoro autonomo nell’ambito della collaborazione familiare: in tale ipotesi la competenza spetta al Comitato Regionale ex art. 17 D.Lgs. 124/2004.

Istruzioni operative e notifiche

Le restituzioni dei ricorsi dai Comitati Regionali del Lavoro alle Direzioni Regionali INPS devono avvenire gradualmente, senza particolari formalità, con lettere di accompagnamento e suddivisione per provincia. I provvedimenti notificati tramite procedure informatiche centralizzate saranno adeguati indicando gli organi corretti per il ricorso. Per le notifiche redatte dagli uffici, deve comunque essere sempre indicato l’organo competente per i ricorsi ex artt. 10, 11 e 15 D.Lgs. 375/1993. Per i provvedimenti individuali verso lavoratori agricoli subordinati, la circolare riporta anche la dicitura da inserire, con termine di 30 giorni dalla ricezione per proporre ricorso in prima istanza alla commissione provinciale.

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