Circolare numero 17 del 11-09-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le nuove misure introdotte dall’O.P.C.M. n. 3763/2009, dal D.P.C.M. n. 11/2009 e dall’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78/2009 in materia di sospensione contributiva per i territori colpiti dal sisma in Abruzzo. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, l’estensione delle sospensioni e delle deroghe sanzionatorie, l’ampliamento dei comuni interessati, le modalità di recupero dei contributi sospesi in 24 rate mensili e il regime di esenzione per le somme corrisposte a titolo di liberalità ai lavoratori.
Sospensione e recupero dei contributi previdenziali per gli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009
Sospensione contributiva e misure agevolative per gli eventi sismici in Abruzzo
La circolare aggiorna il quadro delle misure emergenziali adottate a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi, alle deroghe sugli adempimenti di lavoro, al recupero dei contributi sospesi e al trattamento fiscale e contributivo di somme corrisposte dai datori di lavoro ai dipendenti.
Premessa e coordinamento con la precedente circolare
Il documento si pone in continuità con la circolare n. 11 dell’8 maggio 2009 e recepisce le innovazioni introdotte dall’O.P.C.M. n. 3763/2009, dal D.P.C.M. n. 11/2009 e dall’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. Le nuove disposizioni sono presentate come ulteriori misure per fronteggiare la straordinaria situazione di necessità ed urgenza determinata dagli eventi sismici.
Deroghe agli adempimenti in materia di lavoro
L’art. 5, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 prevede che, per gli inadempimenti relativi a ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009, non si applichino le sanzioni amministrative. La circolare precisa tuttavia che dal 1° luglio 2009 tornano pienamente operanti gli ordinari obblighi di legge e il relativo regime sanzionatorio in caso di omissione.
Per il medesimo periodo resta comunque obbligatorio l’invio ai Centri per l’impiego del modello "Unificato URG", richiamato dall’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
Destinatari della sospensione contributiva
La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali viene estesa, oltre alle ipotesi già contemplate dall’O.P.C.M. n. 3754/2009, anche:
- ai soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati;
- alle imprese e ai lavoratori autonomi che operavano altrove, ma erano assistiti da consulenti del lavoro o altri professionisti con domicilio professionale nei comuni colpiti.
La sospensione riguarda anche la contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi ed è riferita ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009.
Requisiti per i professionisti e documentazione
Per beneficiare della sospensione, il consulente del lavoro o l’altro professionista di cui alla legge n. 12/1979 deve avere eletto, prima del 6 aprile 2009, il domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3754/2009. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione prevista dall’art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.
Alla domanda di sospensione deve essere allegato il mandato di assistenza dal quale risulti che l’incarico è stato conferito prima del 6 aprile 2009, insieme alla dichiarazione di responsabilità del professionista attestante il possesso dei requisiti per accedere al beneficio.
Decorrenza e scadenza del differimento
La sospensione è concessa per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 maggio 2009. La contribuzione sospesa doveva quindi essere versata alla prima scadenza di legge utile successiva, indicata nella circolare nel 16 luglio 2009.
La circolare osserva inoltre che i consulenti operanti nei territori terremotati per conto di imprese estranee agli eventi sismici possono effettuare versamenti e adempimenti connessi, nel rispetto dei termini previsti, senza che al soggetto assistito siano addebitate le sanzioni civili per il ritardo.
Ampliamento dei comuni interessati dal sisma
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato del 17 luglio 2009 ha esteso l’elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici in Abruzzo. Sono stati aggiunti:
- Provincia dell’Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;
- Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.
Recupero dei contributi sospesi
L’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, stabilisce che i contributi non versati per effetto della sospensione prevista dall’art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009 siano riscossi senza oneri accessori mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010.
La circolare precisa che le modalità operative di versamento saranno oggetto di successive istruzioni. Viene altresì chiarito che questa diversa modalità di recupero riguarda soltanto i contributi sospesi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3754/2009, mentre non si estende automaticamente ad altre sospensioni eventualmente previste da norme diverse.
Erogazioni liberali e regime contributivo
L’art. 5, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi al 6 aprile 2009.
L’agevolazione si applica:
- ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3754/2009;
- ai lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite, dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei territori interessati.
La circolare sottolinea che si tratta di un’ipotesi temporanea di esclusione dall’imponibile fiscale e contributivo, aggiuntiva rispetto a quelle tassativamente previste dall’art. 51, comma 2, del TUIR. Per il periodo di sei mesi decorrente dal 6 aprile 2009, tali emolumenti non devono essere indicati come componenti della retribuzione imponibile nelle denunce contributive telematiche.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare dà seguito alla precedente n. 11 dell’8 maggio 2009 e aggiorna il quadro delle misure emergenziali adottate per fronteggiare gli effetti degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Le novità riguardano soprattutto l’estensione della sospensione contributiva, alcune deroghe alle sanzioni in materia di lavoro, l’ampliamento dei comuni interessati e un trattamento agevolato per talune erogazioni ai lavoratori.
Deroghe agli adempimenti in materia di lavoro e fiscale
L’art. 5, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro con scadenza tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009. Dal 1° luglio 2009 tornano a valere gli ordinari obblighi e il normale regime sanzionatorio. Resta comunque obbligatoria, nel periodo indicato, la trasmissione al Centro per l’impiego del modello "Unificato URG".
Soggetti destinatari della sospensione contributiva
La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, è estesa ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009. Beneficiari sono i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati, nonché imprese e lavoratori autonomi operanti altrove ma assistiti da consulenti del lavoro o altri professionisti con domicilio professionale, già eletto prima del 6 aprile 2009, nei comuni colpiti.
Termini della sospensione e versamento differito
La sospensione è concessa per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 maggio 2009. Di conseguenza, la contribuzione sospesa doveva essere versata entro la prima scadenza utile successiva alla scadenza del periodo, indicata nel 16 luglio 2009.
Ampliamento dei comuni interessati
Con decreto del 17 luglio 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato ha integrato l’elenco dei comuni interessati dal sisma. Sono stati aggiunti, per la provincia dell’Aquila, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale; per la provincia di Teramo, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.
Recupero dei contributi sospesi
L’art. 25, comma 3, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, stabilisce che i contributi non versati per effetto della sospensione prevista dall’O.P.C.M. n. 3754/2009 siano riscossi senza oneri accessori mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2010. La circolare precisa che le modalità operative di versamento saranno oggetto di successive istruzioni. La diversa modalità di recupero riguarda solo i contributi sospesi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3754/2009.
Regime agevolato per liberalità e benefici ai lavoratori
L’art. 5, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3763/2009 dispone che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati nei sei mesi successivi al 6 aprile 2009. La misura riguarda i lavoratori residenti nei comuni colpiti e, inoltre, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei territori interessati, anche se non residenti in tali aree. Tali somme non devono essere indicate come imponibile contributivo nelle denunce telematiche per il periodo agevolato.
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