Cassazione Civile, Ordinanza n. 13328/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un consumatore aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione di quote di pensione con piano di rimborso in 120 rate. Il finanziamento era stato estinto anticipatamente alla 48ª rata e la finanziatrice aveva effettuato una riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, corrispondendo una somma a rimborso parziale. Il consumatore aveva agito per ottenere la restituzione di un importo ulteriore, calcolando il rimborso in modo proporzionale su tutte le commissioni della rete distributiva e assumendo che dovessero essere rimborsati tutti i costi, senza distinzione tra costi up front e recurring. La banca aveva resistito sostenendo che la parte prevalente di tali commissioni era costituita da costi up front, già maturati e dunque non rimborsabili; in appello aveva inoltre invocato il regime transitorio dell'art. 11-octies d.l. 73/2021, la pretesa irretroattività della sentenza Lexitor e l'inapplicabilità del rimborso ai costi versati a terzi o all'intermediario del credito. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione del regime transitorio e dell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB, sostenendo che per i contratti anteriori alla riforma restino rimborsabili solo i costi recurring; 2) violazione del vecchio art. 125-sexies e del TFUE, contestando che la sentenza Lexitor imponga il rimborso anche dei costi up front; 3) violazione dei principi sulla retroattività delle sentenze CGUE e della tutela dell'affidamento, sostenendo l'efficacia solo pro futuro della Lexitor; 4) violazione dell'art. 125-sexies TUB e della direttiva 2008/48/CE, assumendo che non sarebbero rimborsabili le commissioni pagate dal finanziatore a terzi/intermediari; 5) omessa pronuncia e comunque violazione della normativa eurounitaria e nazionale per non avere il giudice di merito escluso il criterio di calcolo pro rata temporis. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, ha affermato che il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, inclusi quelli up front e quelli di intermediazione, e ha respinto il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della finanziatrice. Ha confermato la decisione di merito che riconosceva al consumatore il diritto alla riduzione pro quota del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, comprensiva di tutti i costi del finanziamento, anche di quelli qualificati come up front e delle commissioni di intermediazione. Ha escluso che il regime transitorio del 2021 impedisse, per i contratti anteriori, l'applicazione dell'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, valorizzando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Quanto al quinto motivo, ha rilevato che, pur essendovi stata omessa pronuncia del giudice di merito sul criterio di calcolo, la questione era di puro diritto e poteva essere decisa nel merito, affermando la legittimità del criterio pro rata temporis perché più favorevole e coerente con la tutela del consumatore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 125-sexies TUB
vecchia formulazione e nuova formulazione richiamate nel testo
l'originaria formulazione va interpretata in conformità alla direttiva 2008/48/CE come letta dalla sentenza Lexitor, con diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi; per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 non opera una limitazione ai soli costi recurring.
art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106
la disciplina transitoria non può essere letta in modo da escludere, per i contratti anteriori, il contenuto conforme al diritto UE; la parte che rinviava alle norme secondarie della Banca d'Italia è stata dichiarata incostituzionale.
art. 6-bis, comma 3, lett. b), d.P.R. 180/1950
richiamato dalla banca per sostenere la distinzione tra oneri rimborsabili e non rimborsabili, ma ritenuto non idoneo a escludere la rimborsabilità dei costi di intermediazione nel quadro della tutela del consumatore.
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato per sostenere la pretesa vincolatività del significato letterale della vecchia norma; la Corte ritiene invece possibile e doverosa l'interpretazione conforme al diritto UE.
art. 288, comma 3, TFUE
la banca lo richiama per sostenere che la direttiva vincola solo gli Stati membri; la Corte osserva però che la direttiva era già stata recepita e si tratta di interpretare una norma interna in modo conforme alla pronuncia della CGUE.
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, nella parte in cui subordinava il rimborso alle norme secondarie della Banca d'Italia, per contrasto con gli obblighi derivanti dall'ordinamento eurounitario.
art. 267 ss. TFUE
richiamati nel motivo relativo al rinvio pregiudiziale, ma la Corte ritiene non necessario un nuovo rinvio perché il quadro interpretativo della sentenza Lexitor è sufficiente.
art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE
il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito
interpretato nel senso che la riduzione comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e recurring.
art. 39 direttiva 2008/48/CE
richiamato come indice della esigenza di trasparenza e comprensibilità del calcolo del rimborso per il consumatore.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
Massime di principio
- In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito e tale riduzione comprende tutti gli oneri posti a suo carico in sede di stipula, non solo quelli che maturano nel tempo.
- La distinzione contrattuale o regolamentare tra costi up front e costi recurring non può di per sé escludere la rimborsabilità dei primi, quando la disciplina applicabile, interpretata in conformità al diritto dell'Unione, impone la riduzione dell'intero costo totale del credito.
- Le sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno efficacia vincolante e retroattiva, con applicazione ai rapporti sorti prima della pronuncia, salvo che la stessa Corte limiti eccezionalmente gli effetti nel tempo.
- Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza della CGUE, salvo il limite dell'interpretazione contra legem; la mera prassi interpretativa previgente non basta a escludere l'obbligo di conformazione.
- Le commissioni e gli oneri di intermediazione corrisposti dal finanziatore a terzi rientrano nel costo totale del credito e, in caso di estinzione anticipata, sono soggetti a riduzione pro quota secondo il criterio più favorevole e trasparente per il consumatore.
- Se il giudice di merito omette di pronunciare su un motivo di appello che pone una questione di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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