L.R. Basilicata 7/2011
“Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e lotta ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione”. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata 2011 n. 7 istituisce un fondo regionale per prevenzione e solidarietà contro usura ed estorsione, disciplina destinatari, interventi finanziabili, criteri di riparto, istruttoria e rendicontazione, con contributi a Confidi, fondazioni, associazioni e vittime. È però abrogata dalla L.R. 26 giugno 2015, n. 21, quindi oggi non è più applicabile.
Interventi regionali contro usura ed estorsione in Basilicata
Interventi regionali contro usura ed estorsione in Basilicata
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, un sistema di misure integrative rispetto alla normativa statale per prevenire e contrastare usura ed estorsione, sostenere le vittime e rafforzare i soggetti impegnati nel settore. Il testo consolidato va però letto tenendo conto che l’atto è stato abrogato nel 2015.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione Basilicata dichiara di voler integrare gli interventi previsti dalla legislazione statale in materia di usura ed estorsione, con l’obiettivo di combattere questi fenomeni nel territorio regionale e promuovere uno sviluppo economico e sociale fondato su sicurezza e legalità. La disciplina opera quindi solo nell’ambito regionale lucano e si rivolge a vittime, soggetti a rischio e organismi riconosciuti impegnati nella prevenzione e nel contrasto.
Definizioni rilevanti
La legge considera vittime dell’usura e dell’estorsione le persone fisiche che abbiano subito pregiudizi fisici o mentali, sofferenze psichiche o danni materiali in conseguenza di tali reati e che abbiano presentato denuncia giudiziaria. Sono invece soggetti a rischio usura:
- persone fisiche o giuridiche meritevoli, secondo i criteri degli statuti di fondazioni e associazioni antiusura, che incontrano difficoltà di accesso al credito;
- imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da garanzia almeno pari al 50% dell’importo, nonostante la disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia.
Fondo regionale di prevenzione e solidarietà
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il “Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione”. La gestione è affidata al soggetto giuridico previsto dalla normativa regionale richiamata; fino alla sua costituzione la gestione spetta all’ufficio competente del Dipartimento Presidenza della Giunta. Il Fondo è il contenitore finanziario di tutti gli interventi previsti dalla legge e opera nei limiti delle disponibilità annuali.
Tipologie di interventi finanziabili
Il Fondo è destinato a più linee di intervento:
- finanziamenti integrativi e accessori rispetto agli strumenti statali in materia di usura ed estorsione;
- assistenza legale alle vittime, contributi una tantum alle vittime e ai soggetti a rischio usura, nonché strumenti di prevenzione;
- consulenza professionale;
- misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute;
- iniziative di microcredito per piccoli finanziamenti senza interessi a favore di vittime e soggetti a rischio.
Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente in tre quote:
- 35% per i finanziamenti integrativi;
- 25% per assistenza legale, contributi una tantum e microcredito;
- 40% per consulenza professionale e sostegno alle organizzazioni.
Le modalità di attuazione del microcredito sono demandate a regolamento.
Finanziamenti integrativi e ruolo dei Confidi
Per gli interventi integrativi la Regione finanzia:
- l’integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal Commissario nazionale, fino al 100% dell’importo;
- la copertura della parte di finanziamento non garantita secondo la normativa statale.
Possono accedere a tali interventi i Confidi con sede legale in Basilicata, iscritti nella sezione speciale dell’elenco ex art. 106 TUB, in possesso del certificato di vigenza, purché:
- dispongano o costituiscano fondi antiusura separati dai fondi rischi ordinari;
- tali fondi garantiscano fino all’80% banche e intermediari finanziari per finanziamenti a medio termine e linee di credito a breve termine a favore di PMI ad elevato rischio finanziario;
- rispettino i requisiti patrimoniali fissati dal decreto ministeriale richiamato dalla legge statale;
- abbiano esponenti aziendali dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità.
I destinatari devono devolvere le somme ricevute alle finalità specifiche per cui sono state concesse.
Assistenza legale, prevenzione, contributi una tantum e microcredito
Nell’ambito degli interventi per assistenza e prevenzione, la Regione finanzia:
- assistenza legale alle vittime fino a 7.000 euro;
- spese legali fino a 7.000 euro per persone fisiche vittime non ammesse al gratuito patrocinio che si costituiscono parte civile;
- costi per impianti elettronici di rilevamento e registrazione audiovisiva, per imprenditori, professionisti e altri operatori economici che abbiano denunciato atti intimidatori, nei limiti del 60% della spesa e fino a 5.000 euro;
- un contributo una tantum a fondo perduto fino a 2.000 euro per vittime e soggetti a rischio usura;
- iniziative di microcredito, la cui entità è stabilita dal regolamento attuativo.
Le domande sono presentate al Commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Soggetti destinatari del Fondo
Possono accedere al Fondo:
- i Confidi lucani con i requisiti sopra indicati;
- le fondazioni e associazioni antiusura riconosciute ai sensi della legge statale, con sede legale e operativa in Basilicata, assegnatarie del fondo di garanzia statale o comunque riconosciute secondo la normativa richiamata;
- le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà alle vittime di estorsione iscritte negli elenchi prefettizi, con sede in Basilicata;
- le vittime dei reati di usura ed estorsione.
Per fondazioni e associazioni, lo scopo di prevenzione deve risultare da atto costitutivo e statuto; anche gli esponenti devono possedere onorabilità e professionalità.
Beneficiari delle singole misure
I finanziamenti integrativi spettano ai soggetti previsti dalla legge statale e a coloro che hanno ottenuto l’anticipazione prevista dalla normativa nazionale. La consulenza professionale è riservata ai soggetti a rischio usura che incontrano difficoltà di accesso al credito. Il contributo una tantum spetta alle vittime e ai soggetti a rischio, mentre le prestazioni di assistenza legale spettano alle vittime, anche se non esercenti attività economica o professionale. Per accedere ai benefici è richiesto che il lavoro o l’attività economica si svolgano in Basilicata e che vi sia sede legale o residenza nella regione.
Consulenza professionale
La consulenza professionale è un supporto rivolto ai soggetti a rischio usura per aiutarli a fruire degli strumenti di prevenzione nazionali e regionali e per migliorare l’organizzazione aziendale, così da raggiungere livelli di competitività compatibili con l’accesso al credito ordinario.
Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute
La Regione eroga contributi a favore dei soggetti riconosciuti impegnati nella lotta all’usura e all’estorsione, in particolare Confidi, fondazioni e associazioni di cui alla normativa statale. Per accedere ai contributi, fondazioni e associazioni devono:
- avere sede legale e operativa in Basilicata;
- essere assegnatarie del fondo di garanzia statale o riconosciute ai sensi della legge statale sull’estorsione;
- prevedere negli statuti e negli atti costitutivi finalità di prevenzione e lotta all’usura e all’estorsione.
I contributi possono finanziare:
- informazione e sensibilizzazione;
- costituzione di parte civile nei processi penali;
- iniziative sociali urgenti di accompagnamento e tutoraggio;
- potenziamento organizzativo;
- contributi per le vittime e i soggetti a rischio. La Regione prevede anche supporto informativo e uno spazio web dedicato.
Costituzione di parte civile e spese legali
Nell’ambito delle misure di sostegno, alle associazioni e fondazioni riconosciute e alle organizzazioni di assistenza e solidarietà che si costituiscono parte civile nei processi per usura o estorsione è riconosciuta la copertura totale delle spese legali fino a 7.000 euro. La stessa misura spetta alle persone fisiche vittime non ammesse al gratuito patrocinio che si costituiscono parte civile e affidano il mandato ad avvocati che applicano i valori minimi del tariffario professionale. La quota del Fondo destinata a queste spese non può essere inferiore al 10% del totale. Se il soggetto beneficiario ottiene in giudizio il rimborso delle spese legali, deve restituire al Fondo quanto percepito, nei limiti di quanto effettivamente recuperato; il mancato rimborso comporta l’esclusione da successivi contributi previsti dalla legge.
Ripartizione del Fondo e criteri temporali
La quota destinata ai finanziamenti per organizzazioni è ripartita secondo criteri di graduazione tra Confidi, fondazioni/associazioni e associazioni/organizzazioni antierestorsione. In prima applicazione le quote sono ripartite in parti uguali tra le categorie. Dal secondo anno, i finanziamenti sono concessi in proporzione alle somme utilizzate l’anno precedente e alle attività svolte, con una riserva del 10% per soggetti non finanziati nell’anno precedente. Se non vi sono richiedenti per tale quota riservata, essa è redistribuita agli altri destinatari. Per il primo anno la domanda va presentata entro 90 giorni dall’adozione del provvedimento di Giunta; negli anni successivi entro il 31 marzo.
Rendicontazione e obblighi annuali
Entro il 30 giugno di ogni anno il gestore del Fondo trasmette alla Regione il rendiconto analitico dei finanziamenti concessi, con indicazione degli enti destinatari e degli importi dei singoli interventi. Nelle more della costituzione del gestore, il rendiconto è presentato dall’ufficio competente entro lo stesso termine. Entro il 31 marzo di ogni anno i destinatari del Fondo devono inoltre rendicontare le garanzie effettivamente prestate su operazioni di credito. I soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti nell’anno precedente devono presentare anche una relazione dettagliata sull’attività svolta.
Coordinamento regionale e Commissario
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con compiti di attuazione della legge, sensibilizzazione, informazione e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto svolte da associazioni e fondazioni. Il Coordinamento è presieduto dal Commissario regionale, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente. Vi partecipano rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, delle associazioni e fondazioni riconosciute, dei Confidi e del soggetto gestore del Fondo. Il Commissario e i membri restano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Il Coordinamento adotta un regolamento interno. Gli incarichi sono gratuiti, con rimborso delle spese secondo la disciplina prevista per i consiglieri regionali.
Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi
Le domande di finanziamento sono presentate al Commissario regionale. I soggetti già finanziati l’anno precedente devono allegare una relazione sull’attività svolta. Entro il 31 marzo di ogni anno va presentata la domanda di accesso al Fondo con la documentazione comprovante i requisiti. I criteri e le modalità di accesso devono essere definiti con delibera di Giunta entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. I finanziamenti sono concessi con deliberazione del Commissario, sulla base dell’istruttoria del Coordinamento. Il Commissario può erogare una provvisionale, nei casi compatibili con la legge, anche senza il parere del Coordinamento, e può avvalersi di consulenti previa autorizzazione del Presidente della Giunta.
Convenzioni di gestione
La gestione del Fondo è regolata da una convenzione tra Regione e soggetto gestore. Tale convenzione disciplina anche i rapporti tra il gestore e i destinatari del Fondo, mediante specifiche convenzioni che regolano concessione, erogazione e recupero delle somme.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
Per l’esercizio in corso la legge prevede una copertura finanziaria pari a 440.000 euro, con successiva determinazione degli stanziamenti mediante le leggi di bilancio. Sono abrogate precedenti disposizioni regionali incompatibili, in particolare l’art. 9 della L.R. 8/1997 e la L.R. 24/2004.
Entrata in vigore e stato dell’atto
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. Tuttavia il testo è stato abrogato dalla L.R. 26 giugno 2015, n. 21, per cui oggi non è più utilizzabile come disciplina vigente.
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