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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.66 del 7 maggio 2025 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di €1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 66 del 7 maggio 2025 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al pagamento di €1.000,00, da utilizzare ai fini dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in relazione agli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. Il ricorrente ha rappresentato il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché la condanna del Ministero alle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con fissazione di un termine di 30 giorni per l'adempimento. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto e, dopo gli incombenti istruttori disposti dal TAR, ha riferito di essersi attivato per l'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Vasto pagando al ricorrente €1.000,00, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il giudice ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto, previa documentazione. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché il contenuto importo da corrispondere e la spettanza comunque di interessi o rivalutazione non rendevano sussistenti i relativi presupposti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in €400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR lo ha utilizzato per sindacare l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare penalità di mora; nel caso concreto il TAR ne ha escluso i presupposti in ragione dell'importo contenuto e della debenza di interessi o rivalutazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997

    È stato richiamato per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione cui deve essere destinata la somma riconosciuta, mediante la carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994

    È stato applicato per riconoscere interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato da parte di un'Amministrazione consente al titolare del diritto riconosciuto di proporre giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine decorrente inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora: queste possono essere escluse quando, valutate le circostanze concrete, l'importo dovuto è contenuto e il creditore è comunque tutelato dal riconoscimento di interessi o rivalutazione.
  • Le eventuali spettanze del commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato possono essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate con separato provvedimento previa idonea documentazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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