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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11984/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inefficace una precedente ordinanza cautelare (ex art. 669 novies c.p.c.) emessa a favore dei lavoratori, relativa alla conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato e a un ordine di "riammissione" con diritto alle retribuzioni. I ricorrenti censurano la decisione per vizio procedurale e di interpretazione del provvedimento cautelare, sostenendo che l'ordinanza era stata confermata e che non conteneva una condanna di pagamento per retribuzioni pregresse né un ordine di risarcimento, bensì un ordine di riammettere con effetti futuri; contestano quindi la declaratoria di inefficacia pronunciata dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel dichiarare inefficace l'ordinanza sulla base di un presupposto sbagliato (mancata conferma) e nel travisare il contenuto dell'ordinanza, che imponeva la riammissione e retribuzioni evidentemente orientate al futuro e non un ordine di pagamento per il passato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, con rimessione anche della decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Sono stati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; il secondo motivo del ricorso incidentale è stato invece rigettato. La Corte ha inoltre rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato tra le norme contestuali al procedimento cautelare relativo alla conversione dei rapporti di lavoro; contesto procedurale di misure cautelari nel processo del lavoro.

  • art. 669-novies c.p.c.

    Norma centrale: disciplina l'inefficacia o la conservazione dell'efficacia dell'ordinanza cautelare; la Cassazione ha ricordato che il provvedimento di inefficacia, se pronunciato secondo il secondo comma, assume contenuto di sentenza e può essere impugnato in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    Criteri per la liquidazione delle spese di lite; richiamato in relazione alla compensazione delle spese da parte della Corte territoriale.

  • art. 92 c.p.c.

    Potere di compensazione delle spese nel giudizio; oggetto di censura nel ricorso incidentale.

  • art. 113 c.p.c.

    Regole sulla decisione dell'appello e sulla competenza a riformare le statuizioni di merito; citato tra le norme richiamate nella doglianza.

  • art. 336 c.p.c.

    Presidi sulla prova testimoniale e istruttoria, richiamato nel quadro delle norme proceduralmente rilevanti (censura di violazioni procedurali).

  • art. 12 delle Preleggi

    Principio di efficacia della legge nel tempo; citato nella doglianza di carattere interpretativo/di diritto.

  • art. 1362 c.c.

    Riguarda la formazione del consenso e l'errore, richiamato tra le norme civili menzionate nella doglianza di errore di interpretazione contrattuale/obbligazioni.

  • art. 1372 c.c.

    Riguarda l'efficacia del contratto, citato nel quadro delle norme civili richiamate dai ricorrenti.

  • art. 433 c.p.c.

    Disciplina l'appello contro le sentenze, richiamata nell'analisi dell'appellabilità del provvedimento di inefficacia.

  • art. 131 c.p.c.

    Principi che regolano la decisione sul merito; richiamato in relazione alle modalità decisionale della corte territoriale.

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e diritto di difesa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la cassazione contro il provvedimento di inefficacia impugnabile in appello ex art. 669 novies.

  • Decreto Legislativo 81/2015, art. 28

    Citato tra le norme richiamate nella doglianza; contesto normativo del rapporto di lavoro e obblighi del datore.

  • DPR n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente incidentale (raddoppio).

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare che, nella sostanza, decide sulla controversia (o ne contiene gli elementi essenziali) può assumere valore sostanziale di sentenza ai fini dell'impugnazione: avverso la dichiarazione di inefficacia pronunciata ai sensi dell'art. 669-novies può essere proposta l'impugnazione in appello; la Cassazione non è sempre il rimedio diretto.
  • La declaratoria di inefficacia di un'ordinanza cautelare è un rimedio eccezionale e non può essere pronunciata se il provvedimento era stato confermato dal giudice di merito in termini che conservino il diritto assunto; il giudice che dichiara l'inefficacia non deve travisare il contenuto dell'ordinanza.
  • Occorre distinguere chiaramente tra reintegra (con effetto retroattivo e pagamento delle retribuzioni pregresse) e riammissione/convertire il rapporto con effetti futuri: la qualificazione del provvedimento incide sulla misura del risarcimento e sulla possibilità di ritenere inefficaci atti già eseguiti.
  • Se la Corte territoriale riforma o dichiara inefficace un provvedimento cautelare basandosi su un errato presupposto interpretativo, la Cassazione può cassare e disporre il rinvio per nuovo esame in diversa composizione.
  • La controversia sulle spese può condurre alla compensazione quando la vicenda processuale presenti peculiari profili di difficoltà interpretativa; però la compensazione può essere oggetto di specifico esame e non è automatica.
  • In presenza di controricorso incidentale è possibile l'aumento del contributo unificato (anche raddoppio) a carico del ricorrente incidentale se sussistono i presupposti normativi previsti.

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