Sentenza n. 1202/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sull’istanza di convocazione del 19 novembre 2025 e di determinazione della posizione lavorativa, anche mediante attestazione del venir meno della disponibilità datoriale alla formalizzazione dell’assunzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro sulla base di un nulla osta, ha chiesto il 19 novembre 2025 la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Taranto e una determinazione espressa sulla propria posizione, in particolare una dichiarazione attestante che il datore di lavoro non era più disponibile a formalizzare l’assunzione. Ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Ha inoltre chiesto di produrre, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., il decreto del Questore di Viterbo del 17 giugno 2026, comunicatogli dopo la scadenza del termine per il deposito. L’Amministrazione ha eccepito questioni preliminari, senza che il testo ne specifichi il contenuto. La Prefettura aveva revocato il nulla osta il 25 luglio 2024; nel corso del giudizio il Questore ha rigettato la richiesta di permesso per lavoro in attesa di occupazione, rilevando la mancanza di un contratto di soggiorno ritualmente stipulato e l’omessa attivazione della procedura presso il SUI.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito sull’illegittimità del silenzio né sulle questioni pregiudiziali sollevate dall’Amministrazione. Ha ritenuto che il decreto questorile intervenuto nel corso del giudizio avesse concluso l’iter relativo alla richiesta di permesso per attesa occupazione, accertando l’assenza di un rapporto di lavoro validamente instaurato e, di conseguenza, la non disponibilità del datore di lavoro a instaurarlo. La comunicazione della Questura del 23 settembre 2025, secondo cui il rilascio del titolo richiedeva il previo passaggio presso il SUI, non è stata ritenuta decisiva: ribadiva un obbligo legale e non conservava un interesse attuale alla decisione sul silenzio. Il giudice ha precisato che l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione. Spese compensate per giusti motivi, in considerazione della definizione in rito e delle condizioni personali del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ritenuto pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere - condizione dell’azione - non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio processuale secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
Il ricorso è improcedibile quando l’interesse a ottenere la decisione viene meno nel corso del giudizio; le condizioni dell’azione devono permanere fino al passaggio della controversia in decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
ritenuto pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere - condizione dell’azione - non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio processuale secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
La norma è richiamata dal TAR a fondamento della pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse; la decisione afferma che l’interesse deve sussistere sino al momento della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il ricorso diviene improcedibile se, durante il processo, viene meno l’interesse attuale alla decisione per effetto di un successivo atto che conclude l’iter amministrativo rilevante.
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve permanere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma fino al passaggio della controversia in decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 165/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 5488/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1177/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1178/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →