Cassazione Civile, Ordinanza n. 33376/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro per l'annualità 2006, ritenendo invalida la notificazione dell'atto presupposto. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, benché il plico raccomandato fosse stato spedito dalla contribuente il 2 febbraio 2013, dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 200/1967, dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la notificazione dell'avviso di liquidazione fosse stata correttamente eseguita tramite autorità consolare, la quale aveva però accertato l'irreperibilità della destinataria all'indirizzo risultante dall'AIRE; da ciò la ricorrente ha desunto la legittimità della successiva notificazione presso l'ultimo domicilio noto in Italia ai sensi dell'art. 143 c.p.c. La contribuente, costituitasi con controricorso, ha inoltre depositato istanza di sospensione del giudizio per intervenuta domanda di definizione agevolata della lite e pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso perché ha preso atto dell'istanza della contribuente relativa alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, corredata della documentazione e del pagamento richiesto. Rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite e ha compensato le spese, richiamando il comma 13 dell'art. 6 citato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Invocato per sostenere la tardività del ricorso introduttivo, in relazione al termine di impugnazione nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio processuale denunciato con il primo motivo.
art. 30 d.P.R. n. 200/1967
Richiamato per sostenere la correttezza della notificazione all'estero tramite autorità consolare.
art. 143 c.p.c.
Richiamato per legittimare la notificazione presso l'ultimo domicilio noto in Italia dopo l'esito negativo della notifica estera.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di notificazioni degli atti tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte ha ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dovuto abbiano determinato l'estinzione del processo; ha inoltre applicato la regola secondo cui, in difetto di istanza di trattazione, il giudizio si estingue e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella disciplina della definizione agevolata e la parte interessata deposita la domanda corredata della documentazione richiesta, con versamento di quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto se non interviene tempestiva istanza di trattazione nei termini previsti dalla legge speciale.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina normativa espressamente richiamata.
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