Messaggio numero 7572 del 9-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che, per i lavoratori marittimi assicurati presso IPSEMA, la certificazione di esposizione all'amianto deve essere rilasciata da IPSEMA; restano comunque valide le domande già presentate all'INAIL entro il 15 giugno 2005. Viene inoltre precisato che è valida anche la documentazione INAIL conforme ai fac-simili del 1995/1996, anche se allegata a domande di pensione presentate dopo la circolare INPS n. 58/2005.
Benefici previdenziali per lavoratori marittimi esposti all'amianto
Benefici previdenziali per i lavoratori marittimi esposti all'amianto
Il messaggio dell'INPS interviene in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per l'esposizione all'amianto, con particolare riferimento ai lavoratori marittimi assicurati presso IPSEMA. Fornisce indicazioni operative sulla certificazione dell'esposizione e chiarimenti sulla validità delle domande e della documentazione già presentate.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
- l'art. 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004.
Competenza per la certificazione dei lavoratori marittimi IPSEMA
Per i lavoratori marittimi assicurati presso IPSEMA, la legge dispone che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto siano accertate e certificate da IPSEMA.
Ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, per tale categoria di lavoratori deve quindi essere presentata:
- la certificazione di esposizione all'amianto rilasciata da IPSEMA;
- l'indicazione del relativo periodo di esposizione.
Validità delle domande già presentate all'INAIL
Il messaggio precisa che restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL dai lavoratori marittimi, in ottemperanza al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
In particolare, sono considerate valide le domande presentate all'INAIL entro il 15 giugno 2005, termine corrispondente al 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, entrato in vigore il 17 dicembre 2004.
Chiarimenti sulla documentazione INAIL per la disciplina previgente al 2 ottobre 2003
Il messaggio fornisce chiarimenti richiesti dalle strutture territoriali in ordine alla certificazione rilasciata dall'INAIL per il riconoscimento dei benefici previsti dalla disciplina precedente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Validità dei fac-simili INAIL del 1995 e 1996
Viene chiarito che la certificazione INAIL redatta secondo i fac-simili diffusi con la circolare n. 304 del 15 dicembre 1995, integrata dal messaggio n. 22759 del 20 aprile 1996, deve ritenersi validamente prodotta.
Tale validità è riconosciuta anche quando la documentazione sia allegata a domande di pensione presentate in data successiva alla circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005.
Indicazioni operative per le strutture territoriali
In sintesi, le strutture INPS devono considerare:
- per i lavoratori marittimi assicurati presso IPSEMA, la certificazione dell'esposizione rilasciata da IPSEMA;
- come ancora efficaci le domande di certificazione presentate all'INAIL entro il 15 giugno 2005;
- come valida la documentazione INAIL conforme ai fac-simili 1995/1996 anche se prodotta successivamente alla circolare n. 58/2005.
Il messaggio, quindi, coordina le istruzioni già fornite dalla circolare n. 58/2005 con la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2006 per i lavoratori marittimi assicurati presso IPSEMA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 8 mar 2006Messaggio numero 7432 del 08-03-2006
- Messaggio · 10 mar 2006Messaggio numero 7848 del 10-03-2006
- Messaggio · 6 mar 2006Messaggio numero 6877 del 06-03-2006
- Messaggio · 6 mar 2006Messaggio numero 7014 del 6-3-2006
- Messaggio · 6 mar 2006Messaggio numero 7018 del 06-03-2006
- Messaggio · 15 mar 2006Messaggio numero 8285 del 15-03-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →