Messaggio numero 8285 del 15-03-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS differisce il termine per effettuare, senza oneri aggiuntivi né interessi, le operazioni di conguaglio previste dalla circolare n. 102/2005 per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. La proroga è concessa a causa delle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria e dell’aggiornamento tardivo dei software gestionali del personale; il nuovo termine è fissato al terzo mese successivo al messaggio del 15 marzo 2006.
Proroga dei termini per le operazioni di conguaglio sulle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto
Proroga dei termini per il conguaglio delle prestazioni di malattia
Il documento comunica un differimento dei termini per le operazioni di conguaglio relative alle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. La disposizione si colloca nel solco della circolare n. 102 del 5 settembre 2005 e richiama anche le modalità già indicate nella circolare n. 115/2005 e nel messaggio n. 40147 del 7 dicembre 2005.
Contesto e precedenti indicazioni
Con il messaggio n. 40147 del 7 dicembre 2005 era stato già comunicato che le operazioni di conguaglio potevano essere effettuate, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il periodo di paga di febbraio 2006. Tale termine viene ora superato per effetto della nuova proroga disposta con il presente messaggio.
Motivi della proroga
Le associazioni di categoria hanno rappresentato all’Istituto una situazione di oggettiva impossibilità a rispettare i termini precedentemente fissati. In particolare, vengono evidenziati:
- le notevoli difficoltà incontrate nel raggiungere con le OO.SS.LL. un accordo sul documento che distingue le varie qualifiche di operaio e impiegato;
- il ritardo nell’aggiornamento dei software gestionali del personale.
Tali circostanze hanno determinato l’esigenza di ottenere un’ulteriore proroga per l’esecuzione dei conguagli.
Nuovo termine per l’effettuazione dei conguagli
L’INPS stabilisce che, ferme restando le modalità di cui alla circolare n. 115/2005 e al messaggio n. 40147/2005, le operazioni di conguaglio possono essere utilmente effettuate:
- senza aggravio di somme aggiuntive;
- senza interessi;
- entro il terzo mese successivo all’emanazione del messaggio del 15 marzo 2006.
Rilevanza e diffusione
Il messaggio è qualificato come di rilevanza esterna e viene indicato come destinato alla pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto.
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