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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05012/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per inesatta applicazione della legge e delle norme processuali, nonché la violazione dell'art. 89, comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposizione transitoria sulla riforma Cartabia) nella parte in cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché l'atto non era corredato del mandato a impugnare rilasciato dopo la pronunzia della sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio. Il ricorrente contestava l'applicazione delle nuove formalità introdotte dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. a una sentenza pronunciata il 1/12/2022 (anteriore all'entrata in vigore della riforma, 30/12/2022), rilevando che la disposizione transitoria (art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022) limita l'applicabilità delle nuove norme alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; l'atto di appello era stato depositato il 24/2/2023 senza i requisiti formali richiesti dalla riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la norma transitoria (art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022) esclude l'applicazione delle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Poiché la sentenza impugnata era del 1/12/2022, la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione del mandato e dell'elezione di domicilio. Conseguentemente la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; evocata dal ricorrente per denunciare la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto processuale penale da parte della Corte di appello

  • art. 89, comma 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto"

    Disposizione transitoria che limita l'efficacia delle nuove regole processuali introdotte dalla 'riforma Cartabia' alle impugnazioni riguardanti sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022). La Cassazione ha ritenuto che, essendo la sentenza impugnata antecedente a tale data, le nuove formalità non potessero essere invocate per dichiarare l'inammissibilità dell'appello

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

    Prevedevano nuove formalità per l'impugnazione (es. mandato ad impugnare successivo alla sentenza, elezione di domicilio). Tali commi erano parte della riforma entrata in vigore il 30/12/2022 e, per effetto della disposizione transitoria, non si applicavano alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate anteriormente a tale data; la Corte ha affermato la non applicabilità nel caso concreto

  • legge n. 110 del 9 agosto 2024

    Nel testo di motivazione è riferito che l'art. 581 (introdotto dalla riforma) è stato successivamente abrogato con la legge n. 110/2024, con efficacia dal 25/8/2024; ciò tuttavia non incide sulla valutazione circa la non applicabilità retroattiva delle norme alla sentenza del 1/12/2022

Massime di principio

  • Le disposizioni transitorie prevalgono: per stabilire quale regime processuale si applica va considerata la data di pronuncia della sentenza impugnata, non la data di deposito dell'impugnazione.
  • Se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore di una riforma che introduce nuove formalità dell'impugnazione, tali formalità non possono essere richieste per dichiarare inammissibile l'appello a carico di quella sentenza.
  • L'inosservanza di formalità introdotte successivamente alla pronuncia della sentenza non invalida automaticamente l'impugnazione quando la disposizione transitoria esclude la loro applicazione al caso concreto.
  • In presenza di errata applicazione delle norme transitorie da parte della corte d'appello, la Cassazione può annullare l'ordinanza di inammissibilità e rinviare il giudizio per la valutazione di merito.
  • È sempre necessario verificare la storia normativa (entrata in vigore e eventuale abrogazione) e l'effetto delle disposizioni transitorie prima di dichiarare inammissibile un'impugnazione per vizi formali introdotti da riforme successive alla sentenza impugnata.

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