Circolare numero 65 del 15-04-2016
Premessa. 1.Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del congedo 2. Adempimenti della lavoratrice 3. Contribuzione figurativa per dipendenti private 4. Istruzioni operative 5. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche 6. Pagamento diretto 7. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa 8. Istruzioni contabili 9. Regime fiscale della prestazione La circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere previsto dall’art. 24 del d.lgs. 80/2015, chiarendo destinatari, durata, modalità di fruizione, misura dell’indennità e contributi figurativi. Fornisce inoltre gli adempimenti a carico della lavoratrice e del datore di lavoro, le istruzioni Uniemens/ListaPosPA per i settori privato e pubblico, le regole per il conguaglio o il pagamento diretto, nonché le indicazioni contabili e fiscali. Vengono richiamati anche i profili di finanziamento della misura e i conti di nuova istituzione per la gestione amministrativo-contabile.
Congedo indennizzato per lavoratrici vittime di violenza di genere: requisiti, domanda, indennità e istruzioni operative INPS
Congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 24 del d.lgs. 80/2015 in materia di congedo indennizzato per le lavoratrici vittime di violenza di genere, precisando ambito soggettivo, requisiti di accesso, modalità di fruizione, trattamento economico, adempimenti amministrativi e istruzioni contributive e contabili. Il documento è rivolto in via principale alle lavoratrici del settore privato, ma contiene indicazioni anche per le dipendenti pubbliche sotto il profilo della copertura figurativa e della gestione contributiva.
Ambito soggettivo e presupposti del diritto
Hanno diritto al congedo le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse quelle per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità erogate dall’INPS, purché:
- abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare attività lavorativa;
- risultino inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’art. 5-bis del d.l. 93/2013.
La circolare precisa che il congedo è fruibile solo in coincidenza con giornate di prevista attività lavorativa. Restano quindi esclusi i giorni in cui non sussiste l’obbligo di lavoro, come i festivi non lavorativi, i periodi di aspettativa o sospensione dell’attività e le pause contrattuali nei rapporti part-time verticali o misti.
Sono escluse dal diritto le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nella previsione normativa solo ai fini della sospensione del rapporto, senza diritto all’indennità.
Durata, arco temporale e modalità di fruizione
Il congedo può essere fruito per un massimo di 3 mesi, corrispondenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa. La circolare specifica che un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.
I 3 mesi devono essere utilizzati entro 3 anni, decorrenti, in assenza di diversa indicazione normativa, dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
La fruizione può avvenire:
- su base giornaliera;
- su base oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di disciplina collettiva, la lavoratrice può scegliere tra modalità giornaliera e oraria. Se la contrattazione collettiva prevede una sola modalità, si applica quella indicata. Per la fruizione oraria, l’assenza è pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente all’inizio del congedo.
Indennità economica e criteri di calcolo
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, calcolata prendendo in considerazione le sole voci fisse e continuative.
Ai fini dell’individuazione dell’ultima retribuzione si applicano i criteri dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (d.lgs. 151/2001), ossia la retribuzione percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente l’inizio del congedo, limitatamente alle componenti fisse e continuative.
Per la determinazione della retribuzione media giornaliera e dell’importo giornaliero dell’indennità si applicano, nei limiti di compatibilità, le istruzioni della circolare n. 17/1982, par. 9.
Nel caso di fruizione oraria, l’indennità è pari alla metà dell’indennità giornaliera.
Adempimenti della lavoratrice e presentazione della domanda
Per ottenere il congedo, la lavoratrice deve:
- preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo oggettiva impossibilità;
- indicare al datore di lavoro la data di inizio e di fine del periodo richiesto;
- consegnare la certificazione relativa al percorso di protezione;
- presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo, al più tardi lo stesso giorno di inizio dell’astensione.
Le lavoratrici che abbiano già fruito del congedo a decorrere dal 25 giugno 2015 devono presentare domanda anche per tali periodi, così da consentire le verifiche dell’Istituto e l’eventuale controllo dei conguagli già effettuati.
La domanda, fino al completamento degli sviluppi procedurali, deve essere presentata in modalità cartacea mediante il modello SR165 disponibile sul sito INPS.
Nella domanda la lavoratrice indica il periodo richiesto; se il periodo comprende giornate non lavorative, il congedo va comunque computato e indennizzato solo con riferimento alle giornate di prevista attività lavorativa.
Contribuzione figurativa e trattamento previdenziale
Alle lavoratrici dipendenti del settore privato spetta la contribuzione figurativa per il periodo di congedo, sia in caso di fruizione giornaliera sia in caso di fruizione oraria.
La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell’art. 40 della legge 183/2010 e corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nelle giornate o nelle ore di congedo.
Per le lavoratrici del settore pubblico, la circolare precisa che le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono imponibili ai fini:
- del trattamento pensionistico;
- della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- della gestione ENPDEP.
I periodi di sospensione sono inoltre utili ai fini del trattamento di fine servizio, TFR/TFS, e il trattamento economico è imponibile anche ai fini ENPAS e INADEL, in funzione delle voci utilizzate per il calcolo.
Istruzioni operative per i datori di lavoro privati
Per le denunce Uniemens, i datori di lavoro privati devono valorizzare i periodi di congedo con i nuovi codici:
- DVV, per il congedo fruito su base giornaliera;
- DVO, per il congedo fruito su base oraria.
Le nuove funzionalità risultano operative per le denunce inviate successivamente all’1/07/2016, con decorrenza giugno 2015.
Le settimane o i giorni in cui ricade l’evento devono essere valorizzati con tipo copertura 1 (“Totalmente NON retribuita”) o 2 (“Parzialmente retribuita”), e deve essere indicata la retribuzione persa nel mese riferita al totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.
La circolare richiama inoltre la necessità di descrivere con precisione la tipologia e la durata dell’evento ai fini della corretta ricostruzione dell’estratto conto assicurativo. Per alcune gestioni particolari sono fornite ulteriori indicazioni tecniche di compilazione, incluse le casistiche in cui il congedo sia abbinato ad altri permessi nella stessa giornata.
Per i lavoratori/lavoratrici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non deve essere compilato l’elemento specifico richiamato nella circolare.
Istruzioni per i datori di lavoro privati con lavoratrici iscritte a gestioni ex Inpdap
I datori di lavoro privati che abbiano alle dipendenze lavoratrici iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap devono valorizzare, oltre alla sezione PosContributiva del flusso Uniemens, anche la ListaPosPA per gli eventi che danno diritto all’indennità.
Per la gestione pubblica si utilizza:
- il quadro E0 con tipo servizio 4 (“servizio ordinario”), che deve comprendere il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo del congedo;
- il quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 (“Eventi con accredito figurativo”), con i giorni utili ai fini dell’accredito figurativo espressi in millesimi, dove 1 giorno = 1000.
Il congedo orario deve essere convertito in base giornaliera in funzione dell’orario medio giornaliero; la circolare fornisce esempi numerici di calcolo. Se lo stesso evento si verifica in più periodi non continuativi nel medesimo mese, va comunque prodotto un unico quadro V1 con il totale dei giorni o delle ore espressi in millesimi.
Gestione delle denunce per le dipendenti pubbliche
Per le dipendenti pubbliche, nelle denunce contributive dei periodi retributivi decorrenti dal 25/06/2015, l’elemento E0 con tipo servizio 4 deve indicare il periodo del mese solare utile ai fini pensionistici, comprensivo del congedo e del trattamento economico corrisposto.
Per i mesi in cui il congedo è fruito occorre elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 (“Assenza retribuita”), indicando il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare, espresso in millesimi. Se il congedo è fruito orariamente, il valore va espresso in giorni o frazioni in base al rapporto fra ore di congedo e orario medio giornaliero del mese precedente.
Nei quadri V1 con CMU 11 devono essere indicati i tipi servizio:
- 77, per il congedo su base giornaliera;
- 78, per il congedo su base oraria.
I dati inseriti nel quadro V1 con CMU 11 non alimentano l’estratto conto dell’amministrazione, poiché risultano già compresi nell’elemento E0 del mese di utilizzo del congedo. Tali dati servono a monitorare i periodi e i trattamenti economici erogati agli iscritti alle casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Conguaglio delle indennità anticipate e pagamento diretto
Per il conguaglio delle indennità anticipate ai lavoratori/lavoratrici dal datore di lavoro, la circolare prevede il nuovo codice causale L064, da valorizzare nell’elemento di conguaglio, con il significato di “indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015”.
Resta fermo l’utilizzo dei consueti codici causale per l’eventuale conguaglio di altre indennità anticipate.
Le categorie per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità, se in possesso dei requisiti di legge per il congedo, ricevono il pagamento diretto dell’indennità previa domanda all’Istituto e secondo le modalità indicate nella domanda stessa. La circolare richiama espressamente le operaie agricole, le lavoratrici stagionali e le lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione.
Istruzioni contabili e nuovi conti
L’onere della prestazione è posto a carico dello Stato. Per la registrazione contabile vengono istituiti nuovi conti nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro sono previsti i conti:
- GAT30124, per le competenze di anni precedenti;
- GAT30184, per l’anno in corso.
Per il pagamento diretto sono istituiti:
- GAT30125, per l’indennità corrisposta direttamente alle lavoratrici;
- GAT10125, come debito verso le beneficiarie.
Per i recuperi è previsto il conto GAT24125, con il codice bilancio 1136. Le somme non riscosse dai beneficiari sono imputate con il codice bilancio 3149. Gli importi ancora da definire a fine esercizio vengono imputati al conto esistente GAT00030 mediante ripartizione del saldo del conto GPA00032.
La Direzione generale cura direttamente i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri.
Finanziamento della misura e regime fiscale
La circolare richiama il finanziamento della misura tramite il fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge 190/2014. Per il 2015 gli oneri complessivi sono valutati in 104 milioni di euro; per gli anni successivi vengono richiamati gli stanziamenti indicati dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. 148/2015, fino a 144 milioni annui a decorrere dal 2024.
Viene inoltre richiamata la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del d.lgs. 80/2015, che consente la rideterminazione dei benefici in caso di scostamenti dalle previsioni di spesa.
Sul piano fiscale, l’indennità erogata direttamente dall’Istituto è assoggettata all’art. 6, comma 2, del TUIR, in quanto indennità sostitutiva della stessa categoria di redditi sostituiti, perduti o integrati.
Punti principali
Ambito soggettivo e durata del congedo
Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato e, per gli aspetti di copertura figurativa, alle dipendenti pubbliche. Sono escluse le lavoratrici domestiche. Le collaboratrici coordinate e continuative hanno solo il diritto alla sospensione del rapporto, senza indennità. Il congedo è fruibile per un massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa, entro 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Condizioni di accesso e modalità di fruizione
Il diritto sorge se la lavoratrice ha un rapporto di lavoro in corso con obbligo di prestare attività lavorativa ed è inserita in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’art. 5-bis del d.l. 93/2013. Il congedo non è fruibile nei giorni in cui non vi è obbligo di lavorare, come festivi non lavorativi, aspettative, sospensioni o pause contrattuali nei part-time verticali o misti. Può essere fruito giornalmente o orariamente secondo la contrattazione collettiva; in mancanza di disciplina collettiva la lavoratrice può scegliere la modalità. In modalità oraria l’assenza corrisponde alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente.
Misura dell’indennità e pagamento
Per le giornate di congedo spetta un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione, calcolata sulle sole voci fisse e continuative ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità. Se il congedo è fruito ad ore, l’indennità è pari alla metà dell’indennità giornaliera. Il pagamento segue le regole dell’indennità di maternità: anticipazione da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio, oppure pagamento diretto nei casi previsti per operaie agricole, stagionali e lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione.
Adempimenti della lavoratrice
La lavoratrice deve preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvo oggettiva impossibilità, indicare inizio e fine del periodo e consegnare la certificazione del percorso di protezione. Deve inoltre presentare domanda alla struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo; per i periodi già fruiti dal 25 giugno 2015 la domanda va comunque presentata per consentire le verifiche e l’eventuale controllo dei conguagli. La domanda è cartacea, tramite modello SR165 disponibile sul sito INPS.
Contribuzione figurativa e gestione previdenziale
Alle dipendenti private spetta la contribuzione figurativa per il periodo di congedo, anche se fruito in modalità giornaliera o oraria. L’accredito avviene ai sensi dell’art. 40 della legge 183/2010 e corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa. Per le dipendenti pubbliche i periodi di sospensione sono utili ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, e le somme erogate sono imponibili anche per la gestione unitaria, ENPDEP, ENPAS e INADEL secondo le rispettive regole.
Istruzioni Uniemens e ListaPosPA
Per i datori di lavoro privati il congedo va esposto in Uniemens con i codici DVV (fruizione giornaliera) e DVO (fruizione oraria), valorizzando le settimane o i giorni coperti e la retribuzione persa. Dal 1/07/2016 le nuove funzionalità sono operative per le denunce con decorrenza giugno 2015. Per i datori di lavoro pubblici e per i privati che hanno dipendenti iscritti a gestioni ex Inpdap si utilizzano anche i flussi ListaPosPA, con quadro E0 e quadro V1, causali e codici di servizio specifici (79, 80, 77, 78 e 11 a seconda della casistica) per rappresentare correttamente il periodo utile, l’accredito figurativo e il trattamento retributivo.
Conguaglio, pagamento diretto e conti contabili
Il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro avviene con il nuovo codice causale L064. Per il pagamento diretto e per i recuperi sono istituiti nuovi conti GAT30124, GAT30184, GAT30125, GAT10125 e GAT24125, oltre ai relativi codici bilancio per recuperi e somme non riscosse. Le procedure di contabilizzazione automatizzata e manuale devono essere adeguate.
Finanziamento e regime fiscale
La spesa è posta a carico dello Stato ed è finanziata mediante la riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge 190/2014; la circolare richiama inoltre gli stanziamenti annuali previsti dal d.lgs. 148/2015 e la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del d.lgs. 80/2015. Ai fini fiscali, l’indennità erogata direttamente dall’Istituto è assoggettata all’art. 6, comma 2, del TUIR come indennità sostitutiva della medesima categoria di redditi sostituiti o perduti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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