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Sentenza

Sentenza n. 3829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 15665/2023.

Giustizia amministrativa202403446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione abusiva di un fabbricato residenziale di 106 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale in relazione alla realizzazione sine titulo di un nuovo fabbricato residenziale, sostenendo: 1) la violazione e l’errata interpretazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, poiché i vincoli gravanti sull’area sarebbero stati relativi e il diniego non avrebbe potuto essere adottato automaticamente senza previo parere dell’autorità paesaggistica; inoltre, i vincoli non sarebbero rientrati tra quelli tassativamente previsti dalla normativa regionale; 2) il difetto di motivazione e l’omessa considerazione della pianificazione attuativa e delle caratteristiche concrete dell’area; 3) la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 6 della l.r. Lazio n. 12/2004, per l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto tardive sulla base di una ricostruzione dei fatti non corretta e sostanzialmente adesiva alla posizione dell’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’opera consiste nella realizzazione ex novo di un fabbricato residenziale di 106 mq, con creazione di nuova superficie e volumetria, stabile trasformazione del suolo e introduzione di un nuovo organismo edilizio in un’area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici e ambientali, tra cui il vincolo paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, il vincolo imposto dal D.M. 21 ottobre 1954, il vincolo di esondazione e sommergibilità e quello derivante dal P.T.P. Ambito 2 LT C1-1. Ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nelle aree vincolate sono condonabili, se ricorrono le ulteriori condizioni previste, soltanto le opere minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie e volumetria. Gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3, consistenti anche nella nuova costruzione, non sono invece sanabili, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo e dall’eventuale conformità urbanistica. Il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario soltanto quando l’intervento sia astrattamente condonabile; per un’opera radicalmente esclusa dal perimetro della sanatoria il diniego è atto vincolato e automatico, sicché il parere paesaggistico non è necessario. La normativa regionale non può essere interpretata in senso derogatorio o ampliativo rispetto alla disciplina statale di tutela paesaggistica, riservata primariamente allo Stato in attuazione dell’art. 9 Cost. È stata quindi ritenuta irrilevante la censura relativa all’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004. È stata inoltre respinta la doglianza sulla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, poiché, in presenza di un esito vincolato e dell’originaria non sanabilità dell’intervento, tali osservazioni non avrebbero potuto incidere sulla decisione finale; l’obbligo di motivarne il mancato accoglimento non opera in senso formalistico quando le osservazioni siano inidonee a modificare il contenuto del provvedimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

    Gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 non sono sanabili nelle aree sottoposte a vincolo; nelle medesime aree possono essere condonati soltanto gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, alle condizioni previste dalla legge.

  • artt. 32 e 33 l. n. 47/1985

    Restano fermi, nel regime del terzo condono, i limiti previsti dalla disciplina generale del condono edilizio.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    La disposizione regionale non può essere interpretata in senso ampliativo o derogatorio rispetto alla disciplina statale di tutela paesaggistica e del condono.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’obbligo di considerare le osservazioni del privato non impone una motivazione formalistica quando le osservazioni non avrebbero potuto incidere sull’esito vincolato del procedimento.

  • art. 6 l.r. Lazio n. 12/2004

    La censura relativa alla partecipazione procedimentale è priva di consistenza quando l’istanza sia radicalmente non accoglibile e le osservazioni non possano modificare il contenuto del provvedimento.

  • art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico rileva quale limite alla condonabilità dell’opera abusiva.

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio costituisce materia riservata primariamente alla legislazione statale; la disciplina regionale può assicurare una tutela più elevata, ma non ridurre il livello di protezione statale.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, la realizzazione ex novo di un fabbricato con nuova superficie e volumetria costituisce abuso maggiore non sanabile in area sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, anche quando il vincolo sia relativo e l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici.
  • Il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario soltanto per opere astrattamente condonabili; quando l’intervento rientra tra quelli radicalmente esclusi dalla sanatoria, il diniego è vincolato e può essere adottato senza acquisire il parere paesaggistico.
  • La disciplina regionale del condono non può essere interpretata in senso derogatorio o ampliativo rispetto alla disciplina statale di tutela del paesaggio, cui spetta definire uniformemente presupposti, contenuti e limiti della protezione paesaggistica.
  • L’obbligo di esaminare e motivare sulle osservazioni partecipative viene meno, o comunque non richiede una motivazione specifica, quando il procedimento abbia esito rigidamente vincolato e le osservazioni non siano idonee a incidere sul contenuto del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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