L.R. Abruzzo 22/2016
Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo sagre e feste popolari, con regole su SCIA, durata, percentuali di prodotti tipici/di filiera corta, requisiti dei locali, rifiuti, calendario regionale, controlli e sanzioni. Prevede anche un contributo straordinario una tantum ai Centri regionali di ricerca agricola, finanziato sull’esercizio 2016. Le regole su durata estesa a 12 giorni per il 2023-2024 non sono più operative, essendo state abrogate dal 6 febbraio 2025.
Disciplina di sagre e feste popolari in Abruzzo e contributo ai centri di ricerca agricoli
Disciplina delle sagre, delle feste popolari e contributo ai centri di ricerca agricoli in Abruzzo
La legge regionale abruzzese regola in modo organico le sagre e le feste popolari, disciplinando riconoscimenti, requisiti organizzativi, somministrazione temporanea di alimenti e bevande, calendario degli eventi, sanzioni e disposizioni transitorie. Nella seconda parte prevede un contributo straordinario ai Centri regionali di ricerca del settore agricolo.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e che presentano iniziative collettive riconducibili a finalità culturali, storiche, folcloristiche, agricole, enogastronomiche, politiche, religiose, di volontariato o sportive.
Ai fini della legge:
- sagra è la manifestazione finalizzata alla valorizzazione di un territorio attraverso l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni enogastronomiche rappresentative dell’identità locale;
- festa popolare è la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive o di volontariato, anche se non legata alla valorizzazione del territorio, con somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
Finalità e valorizzazione delle manifestazioni tradizionali
La Regione Abruzzo riconosce sagre e feste popolari come espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità abruzzesi. L’obiettivo è favorire:
- la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;
- l’unione e la coesione sociale attraverso volontariato e associazionismo.
Attestazione “Sagra tipica dell’Abruzzo” e riconoscimento di eccellenza
La Giunta regionale disciplina le modalità con cui i Comuni possono attribuire alle manifestazioni sul proprio territorio l’attestazione “Sagra tipica dell’Abruzzo” e definisce anche i criteri per il riconoscimento “Sagra eccellente dell’Abruzzo”. Nella definizione dei criteri devono essere considerate le proposte delle associazioni di categoria e dell’UNPLI Abruzzo.
Il riconoscimento di eccellenza è riservato alle sagre che si distinguono, in particolare, per:
- uso totale di prodotti tipici e di qualità;
- utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432;
- altri elementi di qualità coerenti con la legge, inclusa la somministrazione di alimenti senza glutine.
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: regime generale
L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di intrattenimento e svago svolte congiuntamente in occasione di sagre o feste popolari sono disciplinate dalla legge regionale e dalle norme di pubblica sicurezza richiamate.
La somministrazione temporanea, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose tradizionali e culturali o eventi locali straordinari:
- è avviata mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza dichiarazioni asseverate;
- non richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale richiamata;
- deve rispettare la disciplina regionale di settore.
Parametri dimensionali delle aree destinate alla somministrazione
Lo svolgimento congiunto di somministrazione e intrattenimento è subordinato a limiti percentuali di superficie:
- nelle sagre, gli spazi destinati al pubblico e alla somministrazione non possono superare il 70% della superficie complessiva dell’area interessata, escluse le aree di parcheggio;
- nelle feste popolari, il limite è del 30% della superficie complessiva, escluse le aree di parcheggio.
Durata dell’attività di somministrazione e requisiti dei prodotti
La durata dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande non può superare, in via ordinaria, sei giorni effettivi.
Per le sagre:
- almeno il 70% dei prodotti somministrati e indicati nel menu deve provenire da prodotti tradizionali regionali, DOP, IGP, DOC, DOCG abruzzesi, prodotti biologici oppure da filiera corta, a chilometri zero e di qualità;
- almeno il 60% dei piatti somministrati e indicati nel menu deve riferirsi ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra;
- nel menu devono essere indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.
Per le feste popolari:
- i prodotti somministrati e indicati nel menu devono provenire, di norma, per almeno il 40% da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.
È inoltre consentita la somministrazione di alimenti senza glutine nel rispetto della normativa europea richiamata.
Per i prodotti posti in vendita o somministrati devono essere esposti cartellini con ingredienti e allergeni, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sull’etichettatura alimentare.
Limiti temporali transitori già previsti e loro superamento
La legge aveva introdotto per le sole annualità 2023 e 2024 una possibilità di estensione fino a 12 giorni effettivi della durata della somministrazione nelle sagre e feste popolari. Tale previsione è stata però abrogata dal 6 febbraio 2025 e quindi non è più operativa.
Restano inoltre rilevanti solo come dato storico le previsioni transitorie secondo cui le sagre e feste popolari già in corso alla data di entrata in vigore della legge e con durata superiore a sei giorni potevano conservare tale durata per non più di tre anni.
Igiene, destinazione d’uso e gestione dei rifiuti
La somministrazione temporanea nelle sagre e feste popolari deve rispettare la normativa igienico-sanitaria e, in ogni caso, non comporta mutamento della destinazione d’uso degli edifici o delle singole unità immobiliari.
Per la gestione dei rifiuti:
- i rifiuti prodotti devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le modalità previste nel comune;
- gli organizzatori devono esporre criteri e modalità per il corretto smaltimento;
- eventuali eccedenze alimentari non consumate possono essere donate ad associazioni caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.
Requisiti delle aree e accessibilità
Lo svolgimento di sagre e feste popolari richiede:
- adeguate aree destinate a parcheggio secondo la normativa vigente;
- parcheggi riservati a persone con disabilità e un percorso accessibile verso almeno parte delle aree di somministrazione, intrattenimento e spettacolo, anche mediante soluzioni mobili o temporanee opportunamente segnalate.
Disciplina comunale e calendario regionale
I Comuni devono adottare un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sagre e feste popolari. La disciplina comunale riguarda, tra l’altro:
- il riconoscimento dei prodotti tipici locali o delle preparazioni caratterizzanti la sagra, anche ai fini dell’attestazione di sagra tipica;
- eventuali deroghe motivate ai requisiti di parcheggio e accessibilità;
- le modalità di comunicazione dell’elenco dei fornitori di materie prime o semilavorati;
- la calendarizzazione di date, luoghi e orari per evitare sovrapposizioni, anche in coordinamento con Comuni limitrofi e con le organizzazioni maggiormente rappresentative;
- lo spostamento di date e luoghi di manifestazioni già inserite nel calendario regionale;
- la possibilità di estendere, in ragione della storicità e dell’attrattività turistica dell’evento, la durata della somministrazione fino a 12 giorni effettivi.
La Regione predispone e pubblica il calendario regionale delle sagre e feste popolari sulla base delle comunicazioni dei Comuni. L’organizzatore deve presentare al Comune competente la richiesta di inserimento almeno 60 giorni prima della manifestazione. Le modifiche di luogo o data autorizzate dal Comune devono essere comunicate alla Regione entro 10 giorni.
Manuale di corretta prassi igienico-sanitaria
Il Dipartimento competente per sanità e welfare, d’intesa con ASL, SIAN e UNPLI, deve predisporre un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.
Sanzioni amministrative
Le violazioni della disciplina regionale o comunale sono punite, ferme restando le altre sanzioni statali applicabili in materia di pubblici esercizi e sicurezza alimentare.
Sono previste in particolare:
- sanzione da 1.000 a 6.000 euro per superamento della durata massima o esercizio in violazione delle norme sulla durata;
- sanzione da 500 a 3.000 euro per violazione dei parametri sui prodotti somministrati, sui menu o sui limiti di superficie;
- in caso di svolgimento senza autorizzazione o con documentazione non veritiera, applicazione della sanzione più grave, immediata interruzione dell’evento e divieto di presentare domanda per il biennio successivo.
Le sanzioni sono irrogate e introitate dal Comune competente.
Regime transitorio ed efficacia
Le disposizioni del Titolo I hanno efficacia dal 1° gennaio 2017, e comunque in coordinamento con gli adempimenti regolamentari e di calendario previsti dalla legge. La disciplina ha oggi rilievo applicativo soprattutto come quadro di regolazione ordinaria delle manifestazioni tradizionali abruzzesi, fermo il superamento delle previsioni transitorie ormai scadute o abrogate.
Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo
Il Titolo II prevede un contributo straordinario di 1.000.000 euro ai Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, con priorità alla copertura dei costi di funzionamento, per favorirne razionalizzazione e continuità.
Il contributo è concesso come sostegno per attività non economiche secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Se il centro svolge anche attività economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate devono essere separati.
La copertura finanziaria è prevista sull’esercizio 2016 mediante variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese.
Decorrenza del Titolo II
Il Titolo II entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale telematico regionale. Trattandosi di misura finanziaria riferita all’esercizio 2016, essa ha oggi rilievo essenzialmente storico e non appare più di applicazione pratica.
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