Ordinanza ingiunzione o revoca n. 125 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari ha diffuso sul proprio albo pretorio online dati personali relativi a una dipendente, in relazione alla conclusione di un procedimento disciplinare, e dati di numerosi dipendenti contenuti nella graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2018. L’Autorità ha escluso che le disposizioni richiamate dall’Azienda integrassero una base giuridica idonea alla diffusione online e ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché l’art. 6 GDPR e l’art. 2-ter del Codice privacy. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari: pubblicazione online illecita di atti su procedimento disciplinare e progressioni economiche orizzontali del personale
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari: pubblicazione illecita di dati su procedimento disciplinare e progressioni economiche
Il Garante ha esaminato la diffusione sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari di due atti: una deliberazione relativa alla conclusione di un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente e una deliberazione con allegata graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2018 del personale. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata.
Fatti e attività istruttoria
La reclamante ha contestato la pubblicazione all’albo pretorio online di un provvedimento disciplinare nel quale comparivano iniziali del nome e cognome, numero di matricola e inquadramento contrattuale. Dalla documentazione è emerso anche che l’Azienda aveva pubblicato una deliberazione con i relativi allegati contenenti dati personali di molti dipendenti, tra cui la reclamante, relativi alla graduatoria delle progressioni economiche orizzontali per il 2018.
Nel corso dell’istruttoria, l’Azienda ha sostenuto che la pubblicazione fosse dovuta in forza:
- dell’art. 10 della l.r. Sardegna 7 novembre 2012, n. 21, sulla pubblicità degli atti delle aziende sanitarie;
- dell’art. 1, commi 15 e 16, della l. n. 190/2012;
- dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013;
- del regolamento aziendale sui procedimenti disciplinari;
- delle previsioni del CCNL Comparto Sanità e delle norme sul rapporto di lavoro pubblico.
L’Azienda ha inoltre affermato di avere rispettato il principio di minimizzazione, di avere poi rimosso gli atti e di aver avviato un riassetto delle procedure di pubblicazione online, anche con il supporto del DPO.
Quadro normativo richiamato dal Garante
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali dei lavoratori quando il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere obblighi di legge o compiti di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile al caso. Ha ribadito che la diffusione di dati personali, compresa la pubblicazione online, è ammessa solo se prevista da una specifica norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento.
Sono stati richiamati anche i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in particolare:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati.
Valutazione sulla pubblicazione del procedimento disciplinare
Secondo il Garante, l’art. 10 della l.r. n. 21/2012 prevede la pubblicazione degli atti delle aziende sanitarie, ma non costituisce di per sé una base giuridica sufficiente a legittimare la diffusione online di dati personali relativi a un procedimento disciplinare. Né l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede la pubblicazione degli atti disciplinari: al contrario, disciplina le comunicazioni con il dipendente e con l’Ispettorato per la funzione pubblica, prevedendo in quest’ultimo caso l’uso di un codice identificativo per tutelare la riservatezza.
L’Autorità ha rilevato che l’uso delle sole iniziali non bastava ad anonimizzare l’interessata, poiché i dati erano associati al numero di matricola e all’inquadramento contrattuale; inoltre, il numero di matricola era già stato pubblicato in precedenza insieme al nominativo per esteso. Il Garante ha richiamato le proprie linee guida del 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori nel pubblico impiego, secondo cui le sole iniziali sono inidonee ad anonimizzare gli atti pubblicati online quando permangono ulteriori elementi identificativi.
Valutazione sulla graduatoria delle progressioni economiche orizzontali
Quanto alla deliberazione con la graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2018, il Garante ha escluso che le norme sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei procedimenti amministrativi potessero giustificare la diffusione online dei dati pubblicati nel caso concreto. In particolare:
- l’art. 1, commi 15 e 16, della l. n. 190/2012 è stato ritenuto riferibile alla trasparenza sui siti istituzionali ma non idoneo a legittimare la diffusione dei dati della graduatoria in questione;
- l’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 è stato considerato applicabile ai bandi di concorso per il reclutamento e alle graduatorie finali di tali procedure, non alle progressioni economiche interne;
- le progressioni economiche orizzontali sono state distinte dalle progressioni verticali di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009.
È stato anche osservato che la deliberazione non risultava pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", circostanza che confermava come la pubblicazione non fosse stata effettuata per le finalità di trasparenza invocate dall’Azienda.
Illiceità del trattamento e violazioni accertate
Il Garante ha concluso che la diffusione online dei dati personali della reclamante e degli altri dipendenti era avvenuta in assenza di una base giuridica idonea e in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Sono state quindi contestate e confermate le violazioni di:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- art. 6 GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 139/2021.
Il Garante ha precisato che, poiché la diffusione era cessata, non vi erano i presupposti per ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione amministrativa e pubblicazione del provvedimento
Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice privacy, il Garante ha irrogato all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000. Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, in particolare:
- la natura dei dati diffusi, riferiti a vicende del rapporto di lavoro;
- la durata della pubblicazione, protrattasi per circa tre anni;
- la pubblicazione di dati relativi a una dipendente e a centinaia di altri lavoratori;
- la precedente attività di indirizzo del Garante in materia di pubblicità e trasparenza;
- l’assenza di categorie particolari di dati personali;
- l’assenza di indicizzazione sui motori di ricerca generalisti;
- la rimozione degli atti e l’adozione di misure organizzative e tecniche con il supporto del DPO;
- l’assenza di precedenti pertinenti a carico del titolare.
Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy. È stata richiamata anche la facoltà di definizione agevolata con pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, nonché il termine di 30 giorni per il pagamento integrale in caso di mancata definizione della controversia.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma che, anche nell’ambito della pubblicità legale e della trasparenza amministrativa, le pubbliche amministrazioni devono verificare puntualmente la base giuridica della diffusione online e applicare in modo rigoroso il principio di minimizzazione. In presenza di atti disciplinari o di graduatorie interne del personale, la pubblicazione integrale o parziale con elementi identificativi può risultare illecita se non sorretta da una norma espressa e specifica, e se non vengono adottate tecniche di anonimizzazione effettive, come l’oscuramento completo dei nominativi e degli altri dati che consentano l’identificazione.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo della dipendente interessata, che lamentava la pubblicazione all’albo pretorio online di una deliberazione relativa alla conclusione di un procedimento disciplinare a suo carico, con indicazione di iniziali, numero di matricola e inquadramento contrattuale. Dalla documentazione è emersa anche la pubblicazione di una deliberazione con allegata graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2018, contenente dati personali di numerosi dipendenti, tra cui la reclamante.
Difese del titolare
L’Azienda ha sostenuto che la pubblicazione fosse imposta da norme regionali e nazionali sulla pubblicità degli atti e sulla trasparenza, richiamando l’art. 10 della l.r. Sardegna n. 21/2012, l’art. 1, commi 15 e 16, della l. n. 190/2012, l’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, il CCNL Comparto Sanità e il proprio regolamento sui procedimenti disciplinari. Ha inoltre rivendicato il rispetto del principio di minimizzazione e riferito di avere poi rimosso i documenti e avviato misure organizzative e tecniche per la gestione delle pubblicazioni.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
Il Garante ha ricordato che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento, e che restano comunque applicabili i principi del GDPR. Ha ritenuto che le norme invocate dall’Azienda non costituissero base giuridica idonea a giustificare la diffusione online dei dati nel caso concreto, né per il procedimento disciplinare né per le progressioni economiche orizzontali.
Minimizzazione e identificabilità degli interessati
L’Autorità ha escluso che l’uso delle sole iniziali fosse sufficiente ad anonimizzare i dati, soprattutto perché associate al numero di matricola e ad altri elementi di contesto. Ha richiamato le linee guida del Garante sui dati dei lavoratori nel pubblico impiego, secondo cui le sole iniziali non bastano e occorre oscurare completamente nominativi e altre informazioni idonee a rendere identificabile l’interessato, anche a posteriori.
Esito e sanzione
È stata dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, nel testo applicabile ratione temporis. Il Garante ha irrogato una sanzione di 8.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva, e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché la diffusione era già cessata.
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