Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22472/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite traeva origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, aveva modificato per un immobile sito in Roma la categoria catastale da A/2 ad A/1 e aumentato la rendita. Il ricorso era stato inizialmente dichiarato inammissibile in primo grado; in appello, nel giudizio di rinvio, la decisione era stata riformata e il giudice tributario aveva compensato le spese del giudizio di rinvio e di legittimità, senza però pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese dei gradi di primo e secondo grado. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: omessa pronuncia sulla domanda di spese dei primi due gradi e motivazione apparente/inesistente sulla compensazione delle spese del rinvio e del primo giudizio di legittimità, deducendo la violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 156 c.p.c., 91 e 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha disposto: compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado e del primo giudizio di legittimità; condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità, liquidate rispettivamente in euro 4.000,00 oltre accessori e in euro 4.000,00 più euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. La Corte ha ritenuto fondati i motivi perché il giudice di rinvio non si era pronunciato sulla domanda di spese dei primi due gradi e la motivazione sulla compensazione era solo apparente, non consentendo di comprendere le ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    norma posta a base dell'avviso di accertamento catastale che ha disposto il classamento e la revisione della rendita dell'immobile

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale discussione

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi di omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    menzionato nel ricorso, ma la Corte concentra il sindacato sul vizio di motivazione apparente come nullità

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare la sentenza sul punto delle spese e decidere direttamente nel merito senza rinvio

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il dovere di motivazione sia per il requisito del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    norma violata dall'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese dei primi due gradi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della struttura e contenuto della sentenza, inclusa la motivazione

  • art. 156 c.p.c.

    evocato a sostegno della nullità processuale denunciata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme che impongono una motivazione intelligibile

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il criterio generale della soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, consentita solo con adeguata motivazione

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    indicato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette del tutto di adottare un provvedimento, anche implicito, su una domanda o eccezione ritualmente proposta e necessaria alla decisione della controversia.
  • In tema di spese processuali, la compensazione deve essere sorretta da una motivazione intelligibile e non apparente: il mero richiamo a formule generiche o non spiegate non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale": sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Quando, decidendo sul punto delle spese, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e provvedere direttamente nel merito alla loro regolazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in relazione alla fase del processo in cui sia maturata la soccombenza e tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale rilevante sulla questione sostanziale oggetto della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.