Cassazione Penale, Sentenza n. 18618/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2541/24 della Corte d'Appello di Milano (17/04/2024) relativa alla sola determinazione della pena. Il termine per impugnare è scaduto il 16/07/2024. Il difensore aveva predisposto la bozza di ricorso, l'aveva sottoposta al cliente, l'aveva integrata e delegato il deposito via PEC al personale di segreteria, lasciando l'atto sulla scrivania della segretaria temporaneamente assente. Il mancato deposito è stato imputato a caso fortuito e si richiamava anche la giurisprudenza della Corte EDU sulla tutela effettiva della difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non ricorra il caso fortuito: la giurisprudenza consolidata esclude che il mancato deposito imputabile al difensore o al personale di studio integri caso fortuito/forza maggiore. La perdita del termine è stata attribuita a difetto di vigilanza sugli adempimenti delegati. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU è stato ritenuto inconferente, poiché la fattispecie riguarda il rispetto dei termini di impugnazione e non la rappresentanza processuale sostanziale; non ricorrono le ipotesi di deroga previste dall'art. 175, comma 1, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stato disposto l'oscuramento dei dati personali.
Norme richiamate
D.Lgs. 196/2003 (art. 52)
istanza volta all’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 196/2003
Domanda di oscuramento respinta per mancata dimostrazione della necessità: il provvedimento non contiene dati sensibili che giustifichino l'oscuramento
Codice di procedura penale (art. 175, comma 1)
di cui non paiono ricorrere i presupposti
Le deroghe ai termini di impugnazione previste dall'art. 175 c.p.p. non sono applicabili nella fattispecie: mancata dimostrazione di uno dei casi tassativamente previsti
Codice di procedura penale (art. 616)
conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
Emanate statuizioni processuali conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità, tra cui condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6, par. 3, lett. c)
Richiamata dalla difesa per sostenere tutela effettiva della difesa; la Corte italiana ha osservato che la giurisprudenza CEDU impone intervento delle autorità nazionali in caso di manifesta inadeguatezza dell'avvocato, ma ciò non giustifica automaticamente la restituzione in termini per mancato deposito dell'impugnazione
Massime di principio
- La perdita del termine per impugnare dovuta a omissione o inerzia del difensore/segretaria non è di norma qualificabile come caso fortuito o forza maggiore: occorre dimostrare un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile non eliminabile con l'uso della normale diligenza
- La prova del caso fortuito richiede che l'evento fosse totalmente imprevedibile e che anche con l'ordinaria diligenza non fosse possibile evitarne le conseguenze; semplice negligenza o carenza organizzativa dello studio non basta
- Il ricorrente/assistito ha un onere di vigilanza sugli adempimenti delegati al difensore quando il controllo non sia impedito da circostanze oggettive complesse: la fiducia nel professionista non esonera automaticamente dalla responsabilità della scadenza
- La giurisprudenza CEDU può concorrere a valutare l'effettività della difesa quando sussistono indizi di manifesta inadeguatezza dell'avvocato o di omissione dello Stato nell'intervenire; tuttavia non sostituisce la necessità di rispettare i termini processuali salvo i casi espressamente previsti dalla legge
- Per minimizzare il rischio di perdita di termini: usare sistemi di deposito certificati (PEC con ricevute), conservare ricevute di invio, prevedere misure organizzative nello studio (check-list, deleghe scritte, doppia verifica), depositare impugnazioni per tempo o ricorrere a notifiche/depositi preventivi onde evitare dipendenza da terzi
- In eventuali istanze di restitutio in termini è fondamentale produrre prove concrete e tempestive dell'evento impeditivo (es. registrazioni, comunicazioni di assenza improvvisa, guasti tecnici comprovati) per poter sperare in un accoglimento
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