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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24703/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che il provvedimento non aveva valutato elementi a suo favore: la conversazione con Mineo Salvatore che lo avrebbe distanziato dal boss Montagno Bozzone; l'assenza di indagine per estorsione a suo carico nell'episodio citato; le conversazioni su Renato Augusta finalizzate, secondo la difesa, a riportarlo sulla retta via; la mancata indicazione dell'oggetto di incontri con soggetti adraniti e l'annullamento delle misure a loro carico; le intercettazioni che mostrerebbero la sua resistenza a richieste di denaro e la sua attività di allevatore (filmati che lo ritrarrebbero mentre munge le pecore). In sostanza, invocava la mancanza di indizi e un allontanamento dalle attività criminose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo, nei limiti, infondato. Ha affermato che la motivazione del Tribunale del Riesame era congrua: il giudice di merito aveva valutato globalmente le captazioni e le risultanze, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il ruolo dell'imputato come dirigente/organizzatore dell'attività criminale (intervento per sedare controversie sulle piazze di spaccio, assegnazione di somme ai familiari dei detenuti, vicende estorsive, controllo del mercato delle fragole). Quanto all'apparente allontanamento, la Corte ha condiviso la valutazione che lo Spitaleri si fosse sottratto all'esposizione diretta utilizzando fiduciari (Biagio Longhitano, Calogero Buontempo) per impartire direttive. La Corte ha richiamato il principio che in sede cautelare la gravità degli indizi non richiede il medesimo rigore del giudizio di merito e che la valutazione deve essere complessiva e coerente; non è sufficiente la semplice riesposizione o scorporo degli elementi per dimostrare illogicità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; utilizzata per qualificare l'imputazione a carico dello Spitaleri e giustificare la misura cautelare in ragione del ruolo di organizzatore/promotore del clan.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino), Rv. 215828

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Principio secondo cui, nel ricorso per cassazione contro provvedimenti sui mezzi cautelari personali, la Corte deve verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza logica della valutazione degli elementi indizianti.

  • Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024 (Ziino), dep. 2025, Rv. 287532

    Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532

    Richiama il principio che, in tema di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono soddisfare gli standard del giudizio di merito: è sufficiente la gravità degli indizi che fondi una qualificata probabilità di responsabilità.

  • Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022 (Pino), dep. 2023, Rv. 284262

    Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262

    Conferma il criterio per le misure cautelari secondo cui la valutazione degli indizi può fondarsi su elementi idonei a costituire un giudizio di probabilità qualificata, senza la precisione e la concordanza richieste nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle misure cautelari la prova si valuta nel suo complesso: non è decisivo scorporare e svalutare singoli elementi, ma verificare la coerenza e la logicità del quadro indiziario nel suo insieme.
  • La gravità degli indizi per la custodia cautelare richiede uno standard di valutazione meno rigoroso rispetto al giudizio di merito; è sufficiente una probabilità qualificata della responsabilità.
  • La semplice indicazione di elementi favorevoli alla difesa non invalida automaticamente una misura cautelare se il giudice di merito ha offerto una motivazione coerente che lega le risultanze (intercettazioni, attività dei fiduciari, episodi contestati) al ruolo dell'indagato.
  • Per impugnare con successo una custodia cautelare in cassazione occorre dimostrare specifici vizi logici o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito, non soltanto proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • L'uso di intermediari o fiduciari per impartire direttive non esclude la responsabilità: può anzi essere valutato come elemento sintomatico di un ruolo direttivo che il principale si cura di non esplicitare direttamente.

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