Sentenza del 01/12/2017 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Termine per accertamento dei diritti doganali - Termine triennale - Prescrizione - Sentenza penale - Differimento dei termini - Sussiste - Responsabilità solidale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di esercitare l'accertamento e la contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali oltre il termine ordinario triennale, quando il mancato pagamento derivi da un fatto astrattamente qualificabile come reato. Il ricorrente contestava l'applicazione del termine differito, sostenendo che esso potesse operare soltanto nei confronti dei soggetti effettivamente sottoposti a procedimento penale o riconosciuti penalmente responsabili. La sentenza ha invece ritenuto sufficiente che l'obbligazione doganale sia sorta in relazione a una condotta materiale costituente reato, senza necessità di accertare il dolo del debitore doganale né la sua personale responsabilità penale.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata accolta. Il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale può decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza penale diventano irrevocabili, quando il mancato pagamento dei diritti derivi da un fatto costituente reato. Il differimento del termine non richiede che tutti i partecipanti all'operazione doganale siano stati sottoposti a procedimento penale o condannati. La responsabilità doganale è autonoma rispetto alla responsabilità penale e prescinde dall'elemento soggettivo del dolo.
Norme richiamate
Art. 221, paragrafi 3 e 4, Codice doganale comunitario (CDC)
Il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale può essere disciplinato dagli Stati membri quando l'obbligazione deriva da un fatto costituente reato.
La norma non impedisce a uno Stato membro di prevedere che, in presenza di un reato, il termine inizi a decorrere dalla definitività del decreto o della sentenza penale.
Art. 84, comma 3, TULD
Disciplina il differimento del termine triennale per l'esercizio della contabilizzazione a posteriori dei diritti doganali.
Il differimento opera quando l'obbligazione doganale è collegata a un fatto qualificabile astrattamente come reato, senza richiedere che ogni soggetto coinvolto sia penalmente imputato o condannato.
Sentenza CGUE, causa C-349/07
La responsabilità per l'obbligazione doganale derivante dall'introduzione illegale della merce o dall'illegittima fruizione di un beneficio daziario è distinta dalla responsabilità penale e può prescindere dal dolo.
Massime di principio
- Quando un'obbligazione doganale deriva da un fatto astrattamente qualificabile come reato, il termine ordinario triennale può essere differito fino alla definitività della decisione penale, secondo la disciplina nazionale applicabile.
- Per applicare il differimento non è necessario che il singolo debitore doganale sia stato imputato, condannato o ritenuto personalmente responsabile del reato.
- La responsabilità doganale è oggettiva o comunque autonoma rispetto alla responsabilità penale: l'assenza di dolo o l'esito favorevole del procedimento penale non escludono necessariamente il debito doganale.
- La verifica deve concentrarsi sul collegamento materiale tra l'operazione doganale e il fatto astrattamente criminoso, non sull'esito concreto del giudizio penale nei confronti di ciascun partecipante.
- Non è corretto subordinare il differimento del termine a una valutazione effettuata soltanto dopo la conclusione del processo penale, in base a chi sia stato effettivamente condannato.
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