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Sentenza

Sentenza n. 9071/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: della graduatoria finale pubblicata sul sito istituzionale in data 4 novembre 2025 relativa al “Concorso pubblico per esami per il reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nell’ Area dei Funzionari, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione-Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, relativa al profilo Sigla AC – Sedi centrali: n. 35 posti nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati vincitori; del verbale n.4 della Commissione esaminatrice; del verbale n. 6 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha ritenuto corretti i quesiti della prova scritta e le relative risposte; del questionario con l’esito della prova scritta comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente lesivo laddove reca due quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione; della lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierno ricorrente; degli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della prova scritta con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente attribuzione dei punteggi spettanti, rideterminazione del punteggio finale in misura non inferiore a punti 21,1, ovvero, in via subordinata, all’annullamento dei quesiti viziati, con ogni conseguente effetto sulla posizione del ricorrente in graduatoria.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale, verbali della commissione, questionario e atti della procedura concorsuale, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra i vincitori e non è stato ammesso alle fasi successive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, avendo conseguito un punteggio insufficiente nella prova scritta del concorso per il reclutamento di 300 funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura, chiedendo la rivalutazione della prova, l’attribuzione del punteggio spettante e, in subordine, l’annullamento dei quesiti viziati. Ha contestato due quesiti. Quanto al quesito n. 11, relativo alla metodologia per reperire, verificare, archiviare, elaborare, rappresentare su mappe e aggiornare informazioni territoriali, ha sostenuto che la risposta da lui indicata, GIS, dovesse essere considerata corretta, mentre la commissione aveva indicato SIT come unica risposta esatta. Quanto al quesito n. 22, riguardante l’art. 85 del d.P.R. 380/2001 e le azioni da considerare nella progettazione e costruzione di edifici in zona sismica, ha dedotto l’assenza di un’unica risposta corretta e l’ambiguità della risposta individuata dalla commissione. Il TAR, non ritenendo sufficienti i chiarimenti dell’amministrazione, ha disposto una verificazione sul quesito n. 11. Il verificatore ha accertato che, nel linguaggio tecnico-scientifico, SIT e GIS non hanno definizioni univoche e sono considerati sinonimi in una parte significativa della letteratura, sicché la formulazione del quesito non consentiva di escludere inequivocabilmente la risposta GIS.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La censura relativa al quesito n. 22 è stata respinta, poiché il quesito risultava chiaramente desumibile dalla disposizione normativa richiamata e non erano stati evidenziati profili di manifesta erroneità o ambiguità invalidante. È stata invece accolta la censura relativa al quesito n. 11. Il Collegio ha condiviso gli esiti della verificazione, secondo cui gli acronimi SIT e GIS non sono univocamente riferibili a concetti distinti e la metodologia descritta nel quesito può essere associata anche al GIS. La risposta fornita dal ricorrente è stata quindi considerata corretta, con eliminazione della penalizzazione e attribuzione del punteggio previsto per la risposta esatta. Il ricorrente ha così raggiunto 21/30 ed è stato ordinato al Ministero di ammetterlo alla fase di valutazione dei titoli e di adottare ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Dato avviso della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio all’esito dell’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 85 d.P.R. 380/2001

    Ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 380/2001, ai fini della progettazione e costruzione di edifici nelle zone sismiche, NON si tiene conto in genere...

    La disposizione richiamata è stata ritenuta sufficientemente chiara e correttamente trasposta nel quesito n. 22, che non presentava manifesta erroneità.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, un quesito a risposta multipla è illegittimo quando la formulazione o il contenuto non consentono di individuare inequivocabilmente un’unica risposta corretta secondo il linguaggio tecnico-scientifico pertinente, rendendo plausibile anche la risposta fornita dal candidato.
  • Quando la terminologia tecnica utilizzata in un quesito presenta definizioni non univoche nella letteratura di riferimento e due termini sono considerati sinonimi in una parte significativa delle fonti, l’amministrazione non può considerare erronea una delle risposte senza dimostrare l’univocità della soluzione indicata come corretta.
  • L’accertamento della correttezza o ambiguità tecnica di un quesito concorsuale può essere demandato a un verificatore, le cui conclusioni possono essere recepite dal giudice quando risultino adeguatamente motivate e supportate dalla letteratura tecnico-scientifica esaminata.
  • L’annullamento del quesito concorsuale o la correzione della risposta del candidato comporta la riedizione del calcolo del punteggio e, quando il nuovo punteggio supera la soglia prevista, l’ammissione del candidato alle successive fasi della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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