Cassazione Penale, Sentenza n. 19006/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione promossa dalla parte civile per omessa e contraddittoria motivazione della sentenza di appello: il Tribunale di Sulmona aveva confermato l'assoluzione dell'imputata per lesioni colpose in seguito a un sinistro frontale del 19/09/2018, ma non aveva ricostruito compiutamente la dinamica dell'incidente né risposto alle censure dell'appellante relative all'invasione di corsia attribuita alla De Panfilis, alle dichiarazioni del teste (Stefano Di Padova) e all'integrale risarcimento effettuato dall'assicurazione; inoltre il Tribunale aveva richiamato lo stato di ebbrezza della persona offesa senza valutare la sua rilevanza rispetto alla dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, constatando la carenza motivazionale della sentenza impugnata su punti decisivi (mancata ricostruzione della dinamica, mancata valutazione e risposta alle censure e alle prove indicate dall'appellante, motivazione apodittica sulla non necessità di sentire i verbalizzanti della polizia stradale). Ha annullato la sentenza impugnata, con effetti civili, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
richiamato come disposizione che regola le modalità di proposizione del ricorso per cassazione contro sentenze rese in materia di giudice di pace; usato per inquadrare la legittimazione e le censure dell'appellante
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il vizio di motivazione radicale integra violazione di legge: i vizi della motivazione tali da rendere l'apparato argomentativo mancante o privo dei minimi requisiti rientrano nella nozione di violazione di legge ai fini del ricorso per cassazione
Giurisprudenza Sezioni Unite (Bevilacqua, n. 5876/2004 e Ivanov, n. 25932/2008)
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua); Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
richiamate per il principio che i vizi gravi di motivazione (errors in iudicando o in procedendo e motivazioni prive dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) giustificano l'annullamento per violazione di legge
Massime di principio
- La mancanza di una ricostruzione chiara e motivata dei fatti decisivi (es. dinamica di un sinistro) costituisce vizio tale da giustificare l'annullamento della decisione in Cassazione: il giudice deve esporre le ragioni che lo portano a ritenere plausibile una determinata dinamica e confutare espressamente le censure avversarie.
- Le dichiarazioni di testi oculari e il fatto che l'assicurazione abbia risarcito integralmente il danno sono elementi che il giudice deve valutare e motivare: il mancato esame o la non risposta alle specifiche censure sull'affidabilità di tali elementi può integrare omessa motivazione.
- La semplice richiamata dello stato di ebbrezza della persona offesa non esclude automaticamente la responsabilità dell'altra parte; occorre che il giudice spieghi in che modo lo stato di ebbrezza abbia influito (o meno) sulla dinamica dell'incidente.
- I rilievi e i verbali redatti dalla polizia stradale, pur essendo raccolti dopo l'evento, hanno spesso rilievo probatorio rilevante nella ricostruzione del sinistro e non possono essere esclusi aprioristicamente come "irrilevanti" dal giudice senza adeguata motivazione.
- In caso di analoghe carenze difensive o istruttorie, la parte che impugna dovrebbe insistere per l'acquisizione di deposizioni chiave e documenti tecnici (verbali, schemi di sinistro, perizie) e chiedere al giudice di rispondere puntualmente alle censure; l'omessa risposta è un argomento solido in sede di cassazione.
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