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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 575 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. dell’Emilia-Romagna pronunciata in sede di rinvio, deducendo sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché i difensori risultavano muniti soltanto della procura apposta a margine dell’atto di appello, senza una procura speciale conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto, o inesistenza, della procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità. Ha inoltre stabilito che le spese processuali non dovessero gravare sulle contribuenti, poiché l’attività dei difensori era stata svolta senza una valida procura riferibile a quella fase processuale. Gli Avv.ti S. D. e S. F. sono stati quindi condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 365 c.p.c.

    La procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo è necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione.

    Per proporre validamente un ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale riferita alla fase di legittimità, normalmente conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. La procura rilasciata per il giudizio di merito, anche se estesa genericamente a tutti i gradi e le fasi, non è sufficiente.

  • Principio delle Sezioni Unite sulla responsabilità del difensore per le spese processuali

    Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, l’attività processuale resta a carico del legale.

    Quando manca del tutto la procura per la fase processuale considerata, l’attività del difensore non produce effetti nei confronti della parte apparentemente rappresentata e il difensore può essere condannato personalmente al pagamento delle spese. Ciò è diverso dall’ipotesi di procura esistente ma invalida o divenuta inefficace, nella quale l’attività può conservare effetti provvisori nei confronti della parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione occorre verificare che la procura sia speciale, riferita espressamente alla fase di legittimità e conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Una procura apposta all’atto introduttivo o all’atto di appello non abilita automaticamente il difensore a proporre ricorso per cassazione, anche se contiene una formula generica relativa a tutti i gradi del giudizio.
  • La carenza assoluta di procura rende il ricorso inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Se il difensore propone il ricorso senza alcuna procura valida per quella specifica fase, le spese possono essere poste direttamente a suo carico anziché a carico della parte apparentemente rappresentata.
  • Prima del deposito di un ricorso per cassazione è essenziale controllare sia l’esistenza della procura sia la sua specifica riferibilità alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità.

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