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Sentenza

Sentenza n. 12174/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8260/2024 del 19 dicembre 2024 emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sulla causa n. R.G. 46167/2024.

Giustizia amministrativa202510140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8260/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto al Ministero il pagamento di euro 2.076,60, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché delle spese legali e degli accessori. Il decreto era divenuto definitivamente esecutivo il 18 febbraio 2025. La ricorrente ha documentato la corretta notificazione del titolo sia all'Avvocatura dello Stato, ai fini del termine per l'opposizione, sia alla sede reale dell'amministrazione, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge n. 30 del 1997. Ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la condanna alle spese e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare contestazioni sull'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l'esistenza dei presupposti dell'actio iudicati: il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, le notificazioni erano state correttamente effettuate, il termine dilatorio era decorso e non risultava intervenuta l'esecuzione, neppure parziale, del titolo. In sede di ottemperanza il giudice non può sindacare i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal decreto ingiuntivo. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al titolo e a pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente nei successivi sessanta giorni e senza compenso. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché il ritardo dell'amministrazione non è stato ritenuto sufficientemente significativo e il decreto ingiuntivo già prevedeva rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 550,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di verificare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo, ordinando l'integrale esecuzione del giudicato o del provvedimento equiparato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando il ritardo non sia ritenuto sufficiente a giustificarla e il titolo esecutivo abbia già previsto interessi e rivalutazione fino al saldo.

  • legge n. 30 del 1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante, nel caso concreto, ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • D.M. 55/2014

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, in relazione alla natura esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo definitivamente esecutivo, la sua corretta notificazione all'amministrazione e il decorso degli eventuali termini dilatori previsti dalla legge, nonché la mancata esecuzione del titolo.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione, ma non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali del diritto già accertato nel titolo esecutivo azionato.
  • Accertata la persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione alla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo fatto dell'inadempimento; può essere esclusa quando il ritardo non presenti gravità sufficiente e il titolo riconosca già interessi e rivalutazione monetaria sino al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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