L.R. Calabria 63/2012
Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge conferma la Fondazione Tommaso Campanella come ente di diritto privato accreditato per l’assistenza oncologica, ne regola i rapporti con Università e Azienda ospedaliero-universitaria, disciplina il finanziamento dal 1° gennaio 2013 e prevede l’adeguamento alle determinazioni del Commissario ad acta. Previste l’abrogazione di una norma del 2009 e una clausola di cedevolezza.
Ridefinizione dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella e relativa disciplina finanziaria
Ridefinizione dell’assetto giuridico della Fondazione Campanella
La legge regionale della Calabria ridefinisce il quadro giuridico e organizzativo della Fondazione per la ricerca e la cura dei Tumori “Tommaso Campanella”, nell’ambito del piano di rientro sanitario regionale. Il provvedimento conferma la natura privatistica della Fondazione, ne disciplina l’accreditamento, i rapporti con l’Università di Catanzaro e con l’Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”, e introduce regole finanziarie specifiche.
Natura giuridica, funzioni e accreditamento
La Fondazione è confermata, senza soluzione di continuità, come ente di diritto privato. La sua finalità è garantire assistenza oncologica di alta specialità, in regime ambulatoriale e ospedaliero, oltre a funzioni di prevenzione primaria e secondaria, riabilitazione e ricerca.
La Regione deve rilasciare l’accreditamento istituzionale definitivo alla Fondazione, secondo la disciplina regionale in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché secondo il relativo regolamento attuativo.
Integrazione con Università e struttura ospedaliera
La Fondazione concorre alla realizzazione dell’integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in coerenza con la disciplina statale sui rapporti tra servizio sanitario nazionale e università.
Le unità operative a direzione universitaria già attivate presso la Fondazione e prive di missione oncologica sono trasferite all’Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, previa intesa tra Università e Regione.
La Fondazione deve inoltre definire i rapporti con l’Università e con l’Azienda ospedaliero-universitaria, dopo aver adeguato il proprio statuto alla nuova disciplina.
Adeguamento statutario e disciplina applicabile
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Fondazione deve adeguare il proprio statuto alla normativa introdotta e regolare i propri rapporti istituzionali con l’Università e con l’Azienda ospedaliero-universitaria.
Alla Fondazione si applicano anche le disposizioni regionali in materia di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale richiamate dalla legge.
Disciplina finanziaria e remunerazione delle prestazioni
Dal 1° gennaio 2013 la Fondazione è remunerata annualmente secondo il meccanismo dell’ammontare globale predefinito previsto dalla disciplina statale sui rapporti tra prestazioni sanitarie e finanziamento, da determinarsi in relazione al volume delle prestazioni necessario a soddisfare il fabbisogno definito dalla programmazione regionale e da indicarsi nel contratto di acquisto.
Il budget della Fondazione rientra nel tetto complessivo per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale da privato fissato dalla normativa statale in materia di spending review sanitaria.
La Regione rimborsa inoltre alla Fondazione i farmaci oncologici ad alto costo tramite la rendicontazione del file F.
Per l’anno 2012 e per tutta la durata della gestione commissariale, le determinazioni sul finanziamento della Fondazione spettano al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Calabria.
Clausola di cedevolezza e prevalenza dei provvedimenti commissariali
Le disposizioni regionali sono espressamente soggette ad adeguamento ai provvedimenti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, qualora risultino difformi. I provvedimenti commissariali si applicano in luogo delle norme regionali contrastanti fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Abrogazione e decorrenza
Con effetto immediato dall’entrata in vigore della legge è abrogato l’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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