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Legge

L.R. Calabria 66/2012

Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in

Normativa regionaleL.R. Calabria 66/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’ARSAC come ente strumentale della Regione Calabria per lo sviluppo dell’agricoltura e ne disciplina organi, funzioni, personale, patrimonio, bilanci e transizione dall’ARSSA, con trasferimenti e liquidazione di quest’ultima. Prevede anche il trasferimento di alcuni impianti irrigui ai Consorzi di bonifica e misure finanziarie per il periodo 2013-2014.

Istituzione dell’ARSAC e disciplina dello sviluppo agricolo in Calabria

Istituzione dell’ARSAC e quadro generale

La legge istituisce l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria con personalità giuridica di diritto pubblico e ampia autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. L’ente ha sede legale a Cosenza e opera nel quadro della programmazione regionale e delle direttive della Regione, in coerenza con gli obiettivi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia agricola.

Finalità e funzioni dell’ente

L’ARSAC ha la finalità di favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura attraverso attività di promozione, divulgazione, formazione, informazione, sperimentazione e trasferimento di innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e agroindustriale. L’ente esercita inoltre funzioni già riferite all’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura in liquidazione, per le attività non connesse alla procedura liquidatoria.

In particolare, l’ARSAC:

  • promuove e svolge servizi di sviluppo agricolo sulla base della programmazione di settore;
  • elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrativo per produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  • promuove agricoltura biologica, lotta guidata e integrata, risanamento e difesa dei terreni;
  • gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica e, se necessario, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
  • partecipa a progetti di formazione e sviluppo sperimentale con università ed enti di ricerca;
  • attua i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo;
  • promuove professionalità delle imprese, associazionismo, cooperazione, marketing territoriale e servizi collettivi a favore delle imprese;
  • presta assistenza tecnica e contabile ad aziende agricole, cooperative, associazioni di produttori e società miste a prevalente partecipazione agricola;
  • svolge il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature agricole per la distribuzione di prodotti fitosanitari;
  • contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, all’attuazione della PAC e di altre attività del settore;
  • concorre alla predisposizione del piano regionale di sviluppo agricolo;
  • coadiuva le attività previste dalla legge regionale sulla tutela del patrimonio olivicolo;
  • contribuisce, con proprio personale individuato dal dipartimento competente, ad attività tecniche, amministrative e di controllo del Dipartimento Agricoltura e dell’organismo pagatore ARCEA;
  • provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11, comma 15.

La Giunta regionale può affidare all’ARSAC ulteriori compiti specifici nell’ambito di interventi pubblici, anche in attuazione di norme statali o dell’Unione Europea, purché riguardino l’intero territorio regionale o ambiti territoriali significativi. Su richiesta, l’ente può inoltre svolgere attività di consulenza e assistenza per studi e progetti a favore di enti locali e organismi pubblici operanti in Calabria. Restano escluse le funzioni attribuite dalla legge statale ad altri enti o autorità, se non conferite o delegate.

La disciplina originaria sulla relazione annuale sullo stato dell’agricoltura e sul programma pluriennale di sviluppo risulta abrogata nel testo consolidato vigente.

Governance e vigilanza

Gli organi dell’ARSAC sono il direttore generale e il collegio dei sindaci; il comitato tecnico di indirizzo, previsto nel testo originario, è stato soppresso. La vigilanza sull’ente spetta alla Giunta regionale tramite il Dipartimento Agricoltura.

Direttore generale

Il direttore generale è scelto dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti per l’incarico di dirigente generale e con esperienza dirigenziale almeno quinquennale. È nominato dal Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa, con contratto di diritto privato di durata triennale. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, limitatamente alle voci di stipendio tabellare, posizione e risultato.

Sono previste cause ostative alla nomina e cause di decadenza automatica in caso di successivo sopravvenire delle condizioni ostative; tali disposizioni risultano tuttavia abrogate nel testo consolidato vigente. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ente, adotta gli atti necessari al perseguimento delle finalità dell’ARSAC, dirige, coordina e sorveglia la gestione complessiva.

Tra i suoi compiti figurano l’organizzazione degli uffici, l’approvazione del bilancio preventivo e delle variazioni, l’adozione del rendiconto generale, le proposte di acquisto di immobili, le deliberazioni su concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni rilevanti per il patrimonio, l’accettazione di liberalità, la gestione del contenzioso, le richieste di assegnazione di personale regionale e la nomina dei responsabili delle strutture operative.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal direttore amministrativo; se l’assenza si protrae oltre sei mesi, occorre procedere a sostituzione.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è oggi previsto in forma monocratica, composto da un membro effettivo e da un supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti per tre anni. Il supplente è retribuito solo in caso di sostituzione dell’effettivo, con corrispondente decurtazione dell’importo al titolare; se disponibile, può partecipare alle riunioni e svolgere le funzioni a titolo gratuito.

Il collegio controlla la gestione contabile e finanziaria dell’ARSAC, redige una relazione annuale da allegare al rendiconto consuntivo e svolge funzioni di vigilanza sulla gestione finanziaria, riferendo annualmente o su richiesta alla Giunta regionale. Formula relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione. I compensi sono determinati secondo la normativa regionale sul contenimento della spesa, con riduzione del 20 per cento.

Organizzazione interna e assetto territoriale

L’organizzazione dell’ARSAC è definita da un atto aziendale adottato dal direttore generale, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale; l’atto è approvato dalla Giunta regionale. Esso individua l’organizzazione interna e le strutture operative delle sedi provinciali e periferiche.

In attesa dell’atto definitivo, può essere adottato un atto aziendale provvisorio. L’ente organizza uffici e settori secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per garantire la funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, è prevista una riorganizzazione territoriale con soppressione o accorpamento di sedi; per i centri di divulgazione agricola, le sedi non allocate unitariamente presso le sedi dell’ente e dei centri sperimentali sono immediatamente soppresse e accorpate al centro territorialmente più vicino.

Bilanci, contabilità e patrimonio

Bilanci e rendiconti sono soggetti alla disciplina regionale di contabilità e ai principi della contabilità analitica per centri di costo. Il patrimonio dell’ARSAC, per l’esercizio delle funzioni di sviluppo agricolo, è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell’ARSSA, con esclusione dei cespiti destinati alla gestione stralcio liquidatoria.

Gestione stralcio ARSSA in seno all’ARSAC

La gestione liquidatoria dell’ARSSA è incardinata in ARSAC come gestione stralcio, mantenendo in capo a tale struttura la titolarità dei diritti attivi e passivi connessi alla liquidazione. La gestione stralcio è una struttura operativa dotata di autonomia gestionale e di un patrimonio destinato esclusivamente alla soddisfazione dei creditori dell’ARSSA soppressa e alla copertura dei relativi costi.

Il patrimonio della gestione stralcio è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale. Il direttore generale dell’ARSAC ne cura costituzione e organizzazione, con riferimento a risorse umane e finanziarie, previo parere vincolante del dipartimento vigilante. La gestione stralcio svolge attività amministrative per valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio oggetto di liquidazione e per garantirne la tutela giuridica.

Personale

La pianta organica dell’ARSAC è coperta principalmente con personale transitato dall’ARSSA, salvo le unità addette alle attività inerenti il patrimonio rimasto nella liquidazione e quelle riferite al Polo Soprassuoli Boschivi; può inoltre essere impiegato personale trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d’ufficio. Se necessario, il direttore generale può proporre alla Giunta il trasferimento di altro personale dall’ARSSA in liquidazione.

Il personale transitato conserva il regime contrattuale, lo stato giuridico ed economico in essere al momento dell’approvazione della legge. Gli incarichi sono attribuiti in coerenza con la nuova organizzazione aziendale, fatti salvi diritti e qualifiche del personale. Fino all’approvazione dell’atto aziendale definitivo e comunque fino alla conclusione della liquidazione dell’ARSSA, l’ARSAC non può effettuare assunzioni né trasformare o modificare i rapporti di lavoro in essere; solo successivamente è possibile coprire i fabbisogni e sostituire il personale cessato secondo le percentuali di turn over vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Regime transitorio e liquidazione dell’ARSSA

In prima applicazione, il direttore generale dell’ARSAC è nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e, entro trenta giorni dalla nomina, adotta l’atto aziendale e il bilancio preventivo per il 2013.

Dalla data di entrata in vigore della legge decadono il commissario liquidatore e il vice commissario dell’ARSSA; sono poi nominati un commissario liquidatore e un subcommissario con scadenza 31 dicembre 2014. Nelle more si applica la disciplina regionale sulla proroga degli organi amministrativi. Dalla nomina del direttore generale, commissario liquidatore e subcommissario operano solo per la liquidazione dell’ARSSA. Alla scadenza degli incarichi, il direttore generale dell’ARSAC assume le funzioni di commissario liquidatore unico dell’ARSSA senza compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione doveva concludersi il 31 dicembre 2015.

Il direttore generale deve adottare, entro sessanta giorni dalla decorrenza prevista, misure di contenimento della spesa del personale per conseguire dal 2013 un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa del 2011 dell’ARSSA.

Il commissario liquidatore trasferisce all’ARSAC le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie non necessarie alla liquidazione e trasmette il piano di liquidazione ai dipartimenti regionali competenti. La Giunta approva il piano e gli atti necessari alla chiusura della liquidazione. I debiti pregressi dell’ARSSA non possono in alcun caso gravare sull’ARSAC. A conclusione della liquidazione, viene trasmesso il bilancio finale; la sua approvazione estingue l’ARSSA e trasferisce all’ARSAC le poste attive e le residue risorse strumentali e finanziarie.

Il testo consolidato contiene inoltre il richiamo al trasferimento all’ente deputato alla forestazione del patrimonio del Polo Soprassuoli Boschivi con il relativo personale, nonché l’abrogazione delle disposizioni incompatibili e di alcuni commi dell’articolo 5 della l.r. 9/2007.

Impianti fune di Lorica e Camigliatello e disciplina collegata

Gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello, con le relative risorse patrimoniali, fanno parte del patrimonio dell’ARSAC; il personale addetto al loro esercizio è trasferito alle dipendenze dell’ente. La legge consente inoltre, per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria, che l’ARSSA si avvalga dell’istituenda Azienda secondo la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche.

Trasferimento degli impianti irrigui silani ai Consorzi di bonifica

Per gli impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dello Jonio Crotonese e dello Jonio Catanzarese, il commissario liquidatore dell’ARSSA deve trasferire la gestione entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge ai rispettivi consorzi, assegnando anche il personale utilizzato per la gestione.

La proprietà degli impianti resta alla Regione Calabria. Il personale trasferito è composto da 25 unità a tempo indeterminato, mantiene contratto, qualifiche, livelli retributivi e anzianità, e con il trasferimento sono passate anche le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto. La ripartizione prevista è:

  • 17 impianti e 17 unità al Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino;
  • 4 impianti e 5 unità al Consorzio dei Bacini dello Jonio Crotonese;
  • 1 impianto e 3 unità al Consorzio dei Bacini dello Jonio Catanzarese.

Dal 2014 la Regione corrisponde a ciascun consorzio un contributo annuo pari al costo lordo della manodopera e al costo di gestione degli impianti; per il 2013 tali costi restano a carico dell’ARSSA in liquidazione. I consorzi riscuotono il servizio irriguo e i contributi consortili dovuti dai proprietari degli immobili serviti, portandoli a scomputo del contributo regionale.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri della legge sono quantificati in 26,8 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, coperti con le rispettive leggi di bilancio e finanziarie, nei limiti delle risorse stanziate all’UPB 2.2.04.03. I risparmi di spesa derivanti dal decreto-legge n. 95/2012 e i proventi dell’alienazione del patrimonio rimasto nella disponibilità dell’ARSSA finanziano le spese di liquidazione per il 2013 e il 2014.

Sono inoltre previste coperture specifiche per le spese dell’avvio dell’ARSAC nel 2012 e l’autorizzazione alla Giunta ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Attualità della disciplina

La normativa istituisce un ente regionale ancora esistente nel sistema ordinamentale calabrese e disciplina, nel testo consolidato, assetti organizzativi, patrimoniali e di personale potenzialmente ancora utili. Tuttavia, risultano ormai superate e prive di utilità pratica le previsioni strettamente legate alla fase di prima applicazione, alla liquidazione dell’ARSSA e agli esercizi finanziari 2013-2014, oltre alle disposizioni con termini ormai scaduti o espressamente abrogate. Per tali parti l’atto è da considerarsi parzialmente deprecato, non integralmente obsoleto.

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