L.R. Calabria 62/2012
Istituzione di Ecomusei in Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria gli Ecomusei come pratiche partecipate di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con finalità di sviluppo sostenibile, partecipazione della comunità e tutela delle tradizioni locali. Prevede proposta annuale della Giunta al Consiglio, regolamento attuativo entro 90 giorni, contributi regionali fino al 50% delle spese e norme finanziarie per il solo esercizio 2012 e a regime negli anni successivi.
Istituzione e disciplina degli Ecomusei in Calabria
Istituzione e disciplina degli Ecomusei in Calabria
La legge regionale disciplina l’istituzione, il riconoscimento e il sostegno degli Ecomusei nel territorio della Calabria. L’intervento è finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle tradizioni storiche e delle identità locali, in una logica di sviluppo sostenibile.
Definizione di Ecomuseo e finalità
Per Ecomuseo si intende una pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato espressione di una comunità locale, in prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio.
La Regione favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei per promuovere e accompagnare:
- la memoria storica e la vita locale;
- la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio;
- le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato;
- le tradizioni;
- la ricostruzione e trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.
Le finalità prioritarie includono la partecipazione attiva della popolazione, la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali, la sensibilizzazione di comunità, istituzioni, attività economiche ed enti locali, la conservazione di ambienti tradizionali, la valorizzazione di beni e oggetti rappresentativi, la promozione di percorsi turistici e culturali, il sostegno a ricerca scientifica e didattica e il recupero del patrimonio linguistico delle minoranze storiche e dei dialetti locali.
Soggetti proponenti e procedimento di istituzione
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale le proposte di istituzione e riconoscimento degli Ecomusei, sulla base di iniziative presentate in forma singola o associata da:
- associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste senza scopo di lucro, costituite appositamente o con finalità statutarie coerenti con la legge;
- dipartimenti di facoltà delle università calabresi che svolgano studio e ricerca nelle materie rilevanti.
L’istituzione dell’Ecomuseo avviene con deliberazione del Consiglio regionale.
Gruppo di lavoro Ecomusei
Per la valutazione delle proposte, la Giunta si avvale di un gruppo di esperti denominato “Gruppo di lavoro Ecomusei”, operante presso il Consiglio regionale.
Il gruppo è composto da esperti di:
- archeologia;
- antropologia storica e culturale;
- informatica;
- turismo;
- business plan e project cycle management.
Il Gruppo svolge funzione di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, dura per l’intera legislatura ed è nominato dal Consiglio regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine. Nel testo consolidato il riferimento ai paesaggi tipici calabresi risulta abrogato.
Requisiti per il regolamento di attuazione e per il riconoscimento
Entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo che, nel rispetto dei principi della legge e delle indicazioni del Gruppo di lavoro, stabilisca i requisiti minimi per il riconoscimento degli Ecomusei.
Nella definizione dei requisiti il regolamento deve considerare, tra le priorità:
- omogeneità culturale e paesaggistica del territorio;
- partecipazione attiva della comunità locale;
- presenza di enti locali singoli o associati;
- presenza di beni, elementi patrimoniali e risorse naturalistiche o ambientali di valore;
- esistenza di un luogo aperto al pubblico per interpretazione, documentazione e informazione;
- presenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
- marginalità dell’area;
- presenza attiva e documentata sul territorio;
- assenza, sul medesimo territorio, di altri Ecomusei, salvo quelli esclusivamente tematici;
- progettazione conforme alle direttive comunitarie in materia di project cycle management;
- previsione di sponsorizzazioni private pari almeno al 20% delle spese di investimento, oltre al contributo di enti locali, con obiettivo di autonomia finanziaria nel breve, medio e lungo periodo;
- progetti orientati anche alla promozione internazionale dei luoghi d’interesse.
Il regolamento deve inoltre individuare soggetti e requisiti per la gestione degli Ecomusei.
La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione biennale sullo stato di attuazione della legge.
Denominazione esclusiva e marchio
Ogni Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.
Contestualmente al riconoscimento, la Regione assegna a ciascun Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio, quale strumento di promozione tutelato nelle forme consentite. È inoltre prevista la possibilità di promuovere un marchio rappresentativo dell’insieme degli Ecomusei calabresi.
Contributi regionali e vincoli di utilizzo
La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei entro il limite massimo del 50% della spesa sostenuta dall’ente proprietario o gestore. I contributi possono riguardare anche opere edilizie, beni e attrezzature.
La Giunta regionale definisce criteri di assegnazione e modalità di verifica dell’impiego dei contributi; l’erogazione è affidata alla direzione generale competente. I contributi sono vincolati alle finalità per cui sono assegnati e non possono essere usati per scopi diversi. Il mancato o diverso utilizzo comporta la decadenza dal diritto al contributo.
Copertura finanziaria e decorrenza
Per l’esercizio finanziario 2012 gli oneri, quantificati in 50.000 euro, sono coperti con la disponibilità esistente nel fondo regionale per iniziative di promozione culturale. Per gli anni successivi la copertura è subordinata alla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate, secondo le modalità e gli importi del programma annuale previsto dalla normativa finanziaria richiamata.
La Giunta è autorizzata ad apportare le modifiche tecniche necessarie al documento tecnico di bilancio richiamato dalla legge.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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