Cassazione Civile, Ordinanza n. 09029/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta tramite Docfa, in relazione a un immobile classificato in categoria D/2 e destinato ad albergo, dopo ampliamento e ristrutturazione. La contribuente sosteneva che si trattasse di un semplice ampliamento di una struttura già accatastata, che la nuova rendita fosse eccessiva perché fondata su valori di mercato non corretti e che non si fosse tenuto conto di alcune servitù gravanti sull'area. In cassazione deduceva, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto non indicati i criteri di calcolo della rendita Docfa e non avesse comparato le sette strutture alberghiere similari indicate. Con il secondo motivo denunciava violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per asserita erronea attribuzione dell'onere della prova, sostenendo che l'Agenzia si fosse limitata a un sopralluogo esterno e a fotografie, senza poter rilevare le trasformazioni interne e le specifiche caratteristiche edilizie dell'immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha rilevato che la sentenza della CTR era stata notificata il 24.12.2015 e che il ricorso per cassazione era stato avviato alla notifica il 19.5.2016, quindi tardivamente. Ha inoltre escluso la sospensione dei termini invocabile in relazione al d.l. n. 193/2016, osservando che esso era entrato in vigore successivamente e che la definizione agevolata non era applicabile a controversie che riguardano esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non esamina il merito del motivo perché dichiara il ricorso tardivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma resta assorbito dall'inammissibilità per tardività.
Viene applicato per stabilire il termine di impugnazione della sentenza notificata, decorrente dalla notificazione della decisione della CTR.
La Corte esclude la sua applicabilità alla fattispecie, sia per ragioni temporali sia perché la definizione agevolata non riguarda controversie aventi a oggetto la mera correttezza di atti liquidatori automatici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, salvo sospensioni dei termini effettivamente applicabili al caso concreto.
- Quando la controversia concerne esclusivamente la rettifica di una rendita catastale o di un atto liquidatorio fondato su criteri automatici, non opera la disciplina agevolativa invocata per pretese tributarie diverse e ulteriori rispetto ai dati dichiarati dal contribuente.
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge restano prive di rilievo quando il ricorso sia preliminarmente tardivo, poiché l'inammissibilità assorbe ogni valutazione sul merito dei motivi.
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