Sentenza n. 12096/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’accertamento, previa adozione di misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza di -OMISSIS- “di nulla osta per proseguire, ai sensi degli artt. 27 lettera e) D.lgs. 286/98 e 40 D.P.R. 394/99, il rapporto domestico in corso all’estero” (a Lussemburgo) con -OMISSIS- dal 27 dicembre 2022, caricata telematicamente il 29 gennaio 2025 sul portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione, nonché con istanza kit 209 n. -OMISSIS-, spedito con raccomandata n. -OMISSIS- del 18 marzo 2025 al Questore di Roma per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore della medesima -OMISSIS-, nonché per l’accertamento della sussistenza delle condizioni della pretesa sostanziale dedotta in giudizio da -OMISSIS-; - e per la condanna dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma e della Questura di Roma, nonché del Ministero dell’Interno, a rilasciare a -OMISSIS-, non oltre il termine di giorni 30, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto con istanza kit 209 n. -OMISSIS- spedito con raccomandata n. -OMISSIS- del 18.03.2025 al Questore di Roma e, per quanto di ragione, il nulla osta al lavoro oggetto dell’istanza di -OMISSIS- caricata telematicamente il 29 gennaio 2025 sul portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, adottando le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di nulla osta al lavoro e sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze presentate per proseguire all'estero un rapporto di lavoro domestico e ottenere il nulla osta all'ingresso, nonché sul kit per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha chiesto anche l'accertamento della sussistenza delle condizioni della pretesa sostanziale e la condanna delle amministrazioni al rilascio dei titoli entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria che aveva richiesto chiarimenti sul malfunzionamento del sistema informatico e sullo stato del procedimento, la Questura ha comunicato di avere adottato il 18 maggio 2026 un decreto di irricevibilità dell'istanza, preceduto da un nuovo preavviso di rigetto al quale la ricorrente non aveva fatto seguito con la documentazione richiesta. La ricorrente ha contestato tale decreto con memoria difensiva, senza depositarlo né impugnarlo mediante motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso sul silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva concluso il procedimento con l'adozione del decreto di irricevibilità del 18 maggio 2026. Il giudice ha inoltre ritenuto inammissibili le censure rivolte contro il provvedimento sopravvenuto, perché proposte irritualmente con una memoria difensiva anziché mediante motivi aggiunti e senza il rituale deposito e impugnazione dell'atto. La controversia è stata quindi definita in rito, senza esame della legittimità del decreto di irricevibilità né della pretesa sostanziale al rilascio dei titoli. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 27, lett. e), d.lgs. 286/1998
Richiamati nell'oggetto dell'istanza di nulla osta per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico all'estero; la sentenza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
art. 40 d.P.R. 394/1999
Richiamato nell'oggetto dell'istanza di nulla osta; la sentenza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Richiamati nel processo; la decisione definisce il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e dichiara inammissibili le censure rivolte al provvedimento sopravvenuto mediante memoria anziché motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale fondamento per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e della datrice di lavoro.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio e conduce alla dichiarazione di improcedibilità della relativa domanda.
- Le contestazioni rivolte contro un provvedimento amministrativo sopravvenuto nel corso del giudizio non possono essere introdotte mediante una semplice memoria difensiva, ma richiedono la rituale proposizione di motivi aggiunti, secondo le forme processuali previste, oltre al deposito dell'atto impugnato quando necessario.
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