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Parere

Parere del Garante n. 418 del 22/09/2023

Parere su istanza di accesso civico - 22 settembre 2023

Garante Privacy418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Dalmine su un diniego parziale di accesso civico generalizzato relativo a dati e documenti contenuti in una CILA edilizia. L’Autorità conferma che la CILA non è soggetta a obbligo di pubblicazione, né integrale né sintetico, e che l’ostensione indiscriminata dei dati personali ivi contenuti può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Il parere è favorevole alla scelta del Comune di limitare l’accesso ai soli dati già comunicati in forma sintetica, ferma la possibilità per l’istante di attivare l’accesso documentale ex l. 241/1990 se ricorrono i relativi presupposti.

Parere su diniego parziale di accesso civico generalizzato a dati e documenti di una CILA edilizia del Comune di Dalmine

Parere su istanza di accesso civico relativo a una CILA edilizia

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere del RPCT del Comune di Dalmine in merito a un diniego parziale di accesso civico generalizzato riguardante dati e documenti detenuti dall’Ufficio Edilizia e relativi a una CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). Il parere riguarda la compatibilità dell’ostensione con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama il d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato, in particolare:

  • l’art. 5, comma 2, che riconosce il diritto di accesso ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
  • l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali;
  • l’art. 3, comma 1, che stabilisce che i dati e documenti ottenuti tramite accesso civico divengono pubblici e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da chiunque.

Richiama inoltre il GDPR, in particolare:

  • art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale;
  • art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati.

Sono richiamate anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e i precedenti del Garante in materia di CILA e SCIA.

Oggetto del caso concreto

L’istanza di accesso civico generalizzato riguardava dati e/o documenti relativi a una pratica edilizia presso l’Ufficio Edilizia, concernente una CILA identificata in atti. Il Comune ha negato l’accesso alle ulteriori informazioni, fornendo solo alcuni dati sintetici, tra cui la natura dell’intervento come manutenzione straordinaria e l’indicazione della zona. Il controinteressato ha opposto diniego, sostenendo che la documentazione contenesse numerosi dati personali e informazioni sulla conformazione dell’abitazione, con possibili ricadute sulla privacy e sulla sicurezza.

L’istante, in sede di riesame, ha sostenuto che le pratiche edilizie sarebbero caratterizzate da massima trasparenza e che i dati sarebbero già pubblici o conoscibili per effetto di altre norme o della prassi amministrativa. Il RPCT ha però rappresentato che, per la CILA, non esiste obbligo di pubblicazione e che le informazioni già fornite erano sufficienti e in parte già note all’istante.

Valutazioni del Garante sulla CILA e sulla pubblicità dei dati

Il Garante osserva che la CILA, disciplinata dall’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001, contiene molteplici dati personali, tra cui nominativi, recapiti, dati fiscali, dati sull’immobile, sulla tipologia e sulle tempistiche dell’intervento, sui tecnici incaricati e sull’impresa esecutrice, oltre ad allegati tecnici e grafici.

L’Autorità chiarisce che non esiste un obbligo di pubblicazione delle CILA, né in forma integrale né in forma riassuntiva. Pertanto, non può essere richiamato il regime di pubblicità previsto dall’art. 20, comma 6, del d.P.R. 380/2001, che si riferisce esclusivamente al permesso di costruire e alla mera notizia del suo rilascio, non alla CILA.

Anche i richiami alla giurisprudenza invocata dall’istante non sono ritenuti pertinenti, perché riferiti ad altri procedimenti edilizi o all’accesso documentale ex l. 241/1990, che ha presupposti e limiti diversi dall’accesso civico generalizzato.

Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

Nel valutare il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, il Garante ritiene che l’ostensione indiscriminata dei dati e dei documenti contenuti nella CILA possa determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, in ragione:

  • della quantità e qualità delle informazioni coinvolte;
  • del regime di pubblicità amplificato proprio dell’accesso civico;
  • delle possibili conseguenze personali e sociali derivanti dalla conoscibilità generalizzata dei dati;
  • delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati al momento della raccolta dei dati.

L’Autorità evidenzia che l’accesso a tali informazioni comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Viene altresì valorizzata la circostanza, rappresentata dal controinteressato, che la documentazione potrebbe rivelare elementi sulla conformazione dell’abitazione principale e incidere sulla sicurezza personale.

Esito e indicazioni operative

Il Garante conclude che il Comune ha correttamente respinto l’istanza di accesso civico limitatamente ai dati personali richiesti, ritenendo legittima la scelta di fornire solo alcune informazioni essenziali: tipologia del titolo edilizio, descrizione sintetica dell’intervento e indicazione della zona dell’intervento, poi rettificata.

Il parere è quindi sostanzialmente favorevole al diniego parziale, perché conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.

Resta comunque ferma la possibilità per l’istante di chiedere l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, ma in tal caso dovrà dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Punti principali

Contesto e oggetto della richiesta

Il RPCT del Comune di Dalmine ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su un diniego parziale di accesso civico generalizzato avente a oggetto dati e documenti relativi a una CILA edilizia.

Regime giuridico applicabile alla CILA

Il Garante rileva che la CILA, prevista dall’art. 6-bis del d.P.R. 380/2001, non è soggetta a un obbligo di pubblicazione, né integrale né per estratto. Non è quindi pertinente il richiamo all’art. 20, comma 6, del d.P.R. 380/2001, che riguarda il diverso procedimento del permesso di costruire.

Rilievi sulla tutela dei dati personali

L’Autorità sottolinea che i dati contenuti nelle CILA comprendono numerose informazioni personali, anche sensibili sotto il profilo della sfera privata e dell’ubicazione dell’immobile, e che l’accesso civico produce un regime di pubblicità particolarmente ampio. Per questo, l’ostensione può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, oltre a porsi in tensione con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR.

Valutazione delle opposte argomentazioni

Il Garante precisa che il richiamo dell’istante alla trasparenza delle pratiche edilizie e alla giurisprudenza su altri titoli edilizi o sull’accesso documentale non è dirimente nel caso dell’accesso civico generalizzato. Ricorda inoltre che valutazioni su interessi privati diversi dalla protezione dei dati personali esulano dalla propria competenza nel procedimento ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013.

Esito del parere

Il parere è favorevole alla soluzione adottata dal Comune, che ha fornito solo indicazioni sintetiche sulla tipologia del titolo edilizio, sulla descrizione dell’intervento e sulla zona dell’intervento, ritenendo legittimo il rifiuto delle ulteriori informazioni personali. Rimane ferma la possibilità per l’istante di proporre una domanda di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civico generalizzatourbanistica ed ediliziaprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativa

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