Parere del Garante n. 460 del 28/09/2023
Parere su uno Schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle infrastrutture digitali per le intercettazioni - 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto ministeriale, non regolamentare, previsto dal d.l. n. 105/2023 per individuare le infrastrutture digitali interdistrettuali destinate alle intercettazioni e definire i requisiti tecnici essenziali di sicurezza, capacità tecnologica e interoperabilità. Il provvedimento si inserisce nel percorso di razionalizzazione e centralizzazione dei sistemi di intercettazione, mantenendo in capo al Procuratore l’autonomia e la responsabilità sulle operazioni captative e limitando il Ministero della giustizia all’allestimento e manutenzione delle infrastrutture, senza accesso ai dati in chiaro.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia sulle infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni
Schema di decreto ministeriale sulle infrastrutture digitali per le intercettazioni
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023. Il parere è reso nel quadro dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR, dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy e dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018.
Contesto normativo e finalità dell’intervento
Lo schema si inserisce nel percorso di centralizzazione e razionalizzazione tecnica e organizzativa dei sistemi di intercettazione, già auspicato dal Garante in precedenti interlocuzioni istituzionali. La norma primaria mira ad assicurare livelli elevati e uniformi di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione.
Il decreto in esame costituisce uno dei passaggi attuativi previsti dal d.l. n. 105/2023, che disciplina in modo graduale la realizzazione delle infrastrutture digitali e rimette a successivi decreti la definizione di profili tecnici specifici, con acquisizione del parere del Garante.
Oggetto dello schema e contenuto essenziale
Il provvedimento individua le infrastrutture digitali interdistrettuali e ne definisce i requisiti tecnici essenziali per garantire la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi. In particolare:
- l’articolo 1 introduce definizioni rilevanti, tra cui quella di "dato", riferita al contenuto delle intercettazioni, ai verbali e a ogni altra informazione digitale connessa;
- la nozione di infrastrutture digitali interdistrettuali comprende hardware, software e sistemi di comunicazione per registrazione, memorizzazione, conservazione, accessibilità e interoperabilità;
- l’articolo 2 colloca le infrastrutture nei data center del Ministero della giustizia di Milano, Napoli, Roma e Palermo.
Garanzie tecniche e organizzative previste
Lo schema richiede che l’archivio digitale assicuri autenticità, integrità, sicurezza, riservatezza e accessibilità dei dati, da intendersi in favore dei soli soggetti legittimati.
Sono inoltre previste misure tecniche di protezione particolarmente stringenti:
- cifratura dei dati;
- memorizzazione in aree logiche distinte e segregate per ciascun ufficio;
- accesso limitato ai soli soggetti legittimati;
- trasmissione dei dati dalla procura mediante file e canale di comunicazione cifrati;
- frammentazione dei file in blocchi distinti, cifrati singolarmente e distribuiti nei diversi apparati dei data center, per garantire sicurezza e resilienza.
L’articolo 4 disciplina il transito, la fruizione, l’eventuale copia temporanea e la consultazione telematica dei dati nell’archivio digitale, secondo la disciplina processuale.
Ruoli, responsabilità e titolarità del trattamento
Il Garante sottolinea che il quadro normativo conserva in capo al Procuratore dell’ufficio che ha disposto le intercettazioni la piena autonomia nelle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, compresi accessi e operazioni effettuate sui dati medesimi.
Resta invariata anche la titolarità del trattamento, che permane in capo all’ufficio giudiziario procedente. Il Ministero della giustizia ha un ruolo meramente infrastrutturale: deve assicurare allestimento e manutenzione delle infrastrutture, nel rispetto delle funzioni del Procuratore, senza accesso ai dati in chiaro e nel rispetto del segreto investigativo, della riservatezza e della sicurezza dei dati.
Valutazione del Garante
Il Garante osserva che il testo recepisce le indicazioni fornite nell’istruttoria preliminare, soprattutto per quanto riguarda:
- il rinvio a successivi provvedimenti per definire nel dettaglio le misure tecniche e organizzative idonee a garantire autenticità, integrità e riservatezza dei dati;
- la definizione del massimo livello di sicurezza e riservatezza nel collegamento telematico tra infrastrutture interdistrettuali e luoghi di ascolto presso le procure;
- le caratteristiche del canale di comunicazione per la trasmissione dei file contenenti i dati delle conversazioni, che saranno ulteriormente disciplinate con il successivo decreto attuativo.
Il provvedimento non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati e si colloca correttamente nel perimetro dell’intervento normativo previsto dalla legge delegante/attributiva.
Raccomandazione sui successivi decreti attuativi
Pur esprimendo parere favorevole, il Garante raccomanda che, nell’ambito del procedimento di adozione dei successivi decreti previsti dall’articolo 2, comma 9, del d.l. n. 105/2023, sia trasmesso unitamente ai testi anche il documento di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 51/2018, in ragione della rilevanza del trattamento considerato.
Conclusione
Il Garante, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale relativo alle infrastrutture digitali per le intercettazioni, ritenendolo coerente con il quadro normativo e con le esigenze di sicurezza e protezione dei dati personali.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Ministero della giustizia chiede il parere del Garante sullo schema di decreto, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 105/2023. La richiesta rientra nel quadro dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR, dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy e dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018.
Assetto delle infrastrutture digitali per le intercettazioni
Lo schema individua le infrastrutture digitali interdistrettuali nei data center del Ministero della giustizia ubicati a Milano, Napoli, Roma e Palermo. Tali infrastrutture servono per la registrazione, memorizzazione e conservazione dei dati relativi alle intercettazioni e per l’accessibilità e interoperabilità con i punti di rete presso le procure.
Garanzie di sicurezza, riservatezza e segregazione dei dati
Il decreto richiede autenticità, integrità, sicurezza, riservatezza e accessibilità dei dati, prevedendo cifratura, memorizzazione in aree logiche distinte e segregate per ciascun ufficio e accesso riservato ai soli soggetti legittimati. La trasmissione avviene tramite file e canale cifrati, con frammentazione dei file in blocchi separati e cifrati singolarmente per garantire sicurezza e resilienza.
Ruoli e responsabilità nel trattamento
Resta ferma la titolarità del trattamento in capo all’ufficio giudiziario procedente. Il Procuratore dell’ufficio che dispone le intercettazioni mantiene autonomia di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività captative, sui relativi dati e sugli accessi. Il Ministero della giustizia si limita all’allestimento e alla manutenzione delle infrastrutture, senza accesso ai dati in chiaro.
Valutazione del Garante e raccomandazioni
Il Garante rileva che il testo recepisce le indicazioni già fornite in istruttoria, in particolare quanto al rinvio a successivi provvedimenti attuativi per la definizione dettagliata delle misure tecniche e organizzative. Non emergono particolari criticità in materia di protezione dei dati e il parere è favorevole. Tuttavia, per i successivi decreti attuativi, il Garante raccomanda di trasmettere anche la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 51/2018.
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